TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-03, n. 202301993
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 01993/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02945/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2022, proposto da
- -O-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti S J G Mella e P C ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie n. 76;
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -O-del 17 agosto 2022 della Legione Carabinieri “Lombardia”, notificato in data 26 agosto 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l’atto n. -O- del 2 giugno 2022 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di giorni 4;
- dell’atto avente protocollo n. -O- del 2 giugno 2022, emanato dalla Legione Carabinieri “Lombardia” – Compagnia di -O-, notificato al ricorrente in data 7 giugno 2022, e recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna per giorni 4;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere A D V;
Uditi, all’udienza pubblica del 31 maggio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2022 e depositato il 31 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -O-del 17 agosto 2022 della Legione Carabinieri “Lombardia”, notificato in data 26 agosto 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato da esso ricorrente avverso l’atto n. -O- del 2 giugno 2022 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di giorni 4, unitamente all’atto avente protocollo n. -O- del 2 giugno 2022, emanato dalla Legione Carabinieri “Lombardia” – Compagnia di -O-, notificato in data 7 giugno 2022, e recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna per giorni 4.
Il ricorrente, Maresciallo Ordinario in servizio presso la Legione Carabinieri “Lombardia”, Compagnia di -O-, in data 16 gennaio 2022, libero dal servizio e fuori territorio di competenza (trovandosi a -O-), ha sanzionato per violazione delle norme del Codice della strada il proprietario di un veicolo parcheggiato in modo da intralciare la circolazione stradale; accertata sul posto la violazione, senza però procedere alla contestazione immediata in assenza del trasgressore, al rientro in Caserma il ricorrente ha compilato il verbale. Il soggetto sanzionato è risultato essere il sig. -O-, Luogotenente del Carabinieri in congedo, già Comandante della Stazione di -O-, alla cui dipendenze aveva prestato servizio fino al 2019 anche il ricorrente e con il quale vi erano stati dei contrasti e delle tensioni di tipo lavorativo. Il ricorrente tuttavia non avrebbe informato il superiore gerarchico in merito all’identità del trasgressore, nonostante il prefato superiore avesse disposto che il ricorrente lo notiziasse prontamente in merito a iniziative assunte nei confronti dell’ex Comandante della Stazione di -O-, avuto riguardo alle pregresse e reiterate criticità nei rapporti tra i predetti. Difatti, già in precedenza il ricorrente, in occasione di un servizio esterno autonomamente predisposto in qualità di Comandante Interinale della Sez. Radiomobile, con pattuglia aggiuntiva rispetto agli ordinari servizi di controllo del territorio del Reparto, aveva sottoposto a controllo con l’etilometro il suo ex Comandante. Ritenendo gli episodi correlati, in ragione dei pregressi rapporti tra i due soggetti coinvolti, e valutando che, pur in presenza di atti formalmente leciti, i controlli fossero originati da intenti personali di carattere ritorsivo, il Comandante della Compagnia di -O-, in data 28 marzo 2022, ha istaurato a carico del ricorrente un procedimento disciplinare, che si è concluso con l’irrogazione, in data 7 giugno 2022, della sanzione di giorni 4 (quattro) di consegna. Il ricorso gerarchico, proposto dal ricorrente in data 30 giugno 2022, è stato respinto dal Comandante del Provinciale di -O- con determinazione del 17 agosto 2022.
Assumendo l’illegittimità della sanzione irrogatagli, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per genericità della motivazione circa gli estremi della condotta ritenuta censurabile, per travisamento dei fatti e per mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione, ovvero per violazione e falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti e per violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione del diritto di difesa e l’omessa valutazione delle memorie presentate dal ricorrente, nonché degli elementi indicati nel ricorso gerarchico, ovvero la violazione degli artt. 1398 e 1370 del D. Lgs. n. 66 del 2010, l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché l’eccesso di potere per omessa valutazione degli elementi a difesa indicati dal ricorrente nelle memorie difensive e nel ricorso gerarchico, e la violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Inoltre sono stati eccepiti l’assenza di proporzionalità tra fatto e sanzione la violazione degli artt. 1355 e 1360 del D. Lgs. n. 66 del 2010, l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, e la violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Infine, è stata eccepita la pretestuosità del procedimento disciplinare per totale assenza dei presupposti sanzionatori, configurandosi l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, e la violazione dell’art. 97 della