TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-03-08, n. 201200520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-03-08, n. 201200520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200520
Data del deposito : 8 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01078/2005 REG.RIC.

N. 00520/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01078/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C C, rappresentata e difesa dall'avv. P U, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Umberto I, n. 32;

contro

Comune di Cassano delle Murge – non costituito;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

“dell’ordinanza del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Cassano Murge n. 8 del 20.6.2005, in forza della quale alla ricorrente è stata ordinata la rimozione di opere asseritamente abusive realizzate sulla terrazza a livello del secondo piano del fabbricato in Cassano Murge alla via Chimienti n. 75, e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90, sotto pena, in difetto, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime, nonché per l’annullamento di tutti gli ulteriori atti, comunque preordinati e/o connessi con quello impugnato, compreso il parere della locale Commissione Edilizia e la precedente ordinanza n. 2 del 6.5.2005”

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 gennaio 2006:

“del provvedimento di cui alla nota datata 8.11.2005, prot. n. 15955, in forza del quale il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Cassano delle Murge ha dichiarato inammissibile l’stanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, sollecitato dalla ricorrente con nota del 14.9.2005 ai fini della sanatoria di modeste opere pertinenziali eseguite in parziale difformità rispetto a quelle specificate nella denuncia di inizio di attività depositata il 3.11.2004 (pr. n. 178/2004), con conferma della precedente ordinanza dirigenziale n. 8 del 20.6.2005.”

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 580 del 22 luglio 2005, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 1298 del 13 settembre 2009 e la documentazione conseguentemente depositata;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 la dott.ssa R G;
nessuno è comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 30 giugno 2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 7 luglio 2005, la sig.ra Cecilia C ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 8 del 20 giugno 2005 con la quale il Comune di Cassano delle Murge aveva ordinato ad essa ricorrente la rimozione delle opere asseritamente abusive realizzate al secondo piano dell’immobile di sua proprietà nel suddetto Comune alla via Carlo Chimienti n. 75, e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90, specificando che, in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime;
la ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento del parere della locale Commissione Edilizia e la precedente ordinanza n. 2 del 6 maggio 2005 di sospensione dei lavori.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:



1. violazione di legge per falsa applicazione della norma di cui all’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 e per omessa applicazione di quella di cui al successivo art. 37, eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto di motivazione;



2. eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione di legge per omessa applicazione delle norme di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) ed e6) del d.p.r. n. 380 del 2001;



3. eccesso di potere per irregolarità del procedimento, falsa presupposizione e sviamento.

Parte ricorrente ha presentato una memoria per la camera di consiglio.

Alla camera di consiglio del 21 luglio 2005, con ordinanza n. 580, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 dicembre 2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 12 gennaio 2006, la sig.ra C ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 15955 dell’8 novembre 2005 con il quale il Comune di Cassano delle Murge ha dichiarato inammissibile l’stanza di accertamento di conformità, da essa presentata ai sensi degli artt. 36 e 37, comma 6, del d.p.r. n. 380 del 2001 in data 14 settembre 2005, ed ha confermato quanto già statuito nella precedente ordinanza dirigenziale n. 8 del 20 giugno 2005.

Avverso questo successivo provvedimento la ricorrente ha dedotto le seguenti censure per illegittimità derivata:



1. illegittimità derivata ed eccesso di potere per falsa presupposizione, stante l’illegittimità degli atti presupposti e, in particolare, dell’ordinanza dirigenziale n. 8 del 20 giugno 2005 relativa alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

La sig.ra C ha inoltre dedotto profili di illegittimità propria del provvedimento stesso, per i seguenti motivi:

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