TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-01-07, n. 202000014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-01-07, n. 202000014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000014
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2020

N. 00014/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00591/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati I M e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Torino, presso i cui Uffici in Torino, via dell'Arsenale, n. 21, è domiciliato per legge;
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, emessa in data 25 -OMISSIS-, notificata in data 26 -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata dal ricorrente in data 9 novembre 2018;

- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, collegati e conseguenti, anche se non comunicati o conosciuti;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trasferimento temporaneo ai sensi dell'articolo 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 e, di conseguenza, vedersi accordato il beneficio richiesto per le stazioni dei Carabinieri nelle sedi in Provincia di -OMISSIS- ovvero in un altro reparto della -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la memoria del Ministero della Difesa;

Visti i documenti, la memoria e la replica del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente, -OMISSIS- effettivo presso la Stazione di -OMISSIS-, ha domandato l’annullamento del diniego di trasferimento temporaneo di cui all’articolo 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e l’accertamento del diritto ad essere trasferito in una delle sedi della Regione -OMISSIS- in quanto il coniuge lavora nel Comune di -OMISSIS- e risiede, unitamente alla loro -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-.

Il ricorrente ha eccepito la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il difetto di istruttoria in ordine al presupposto della sussistenza di posti vacanti nelle sedi di destinazione richieste e il difetto di motivazione in ordine alla eccezionalità delle esigenze di servizio della sede di provenienza.

Il Ministero della Difesa ha resistito al ricorso.

Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, il Tribunale ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato ai fini del riesame dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente.

Con determinazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, protocollo n. -OMISSIS-, adottata in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, è stato annullato il provvedimento impugnato ed è stato disposto il trasferimento del ricorrente presso la Stazione di -OMISSIS-in provincia di -OMISSIS-.

Con memoria depositata in data 14 ottobre 2019 il Ministero della Difesa ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere mentre il ricorrente, con memoria depositata il 4 novembre 2019 e con memoria di replica depositata il 18 novembre 2019, ha chiesto l’accoglimento nel merito del ricorso.

Preliminarmente il collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere poiché l’annullamento del provvedimento impugnato e il conseguente trasferimento temporaneo del ricorrente in una delle sedi richieste sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 33 del c.p.a., in esecuzione dell’ordinanza cautelare -OMISSIS-, e non nell’esercizio del potere di autotutela: l’Amministrazione non ha infatti provveduto a rivalutare le motivazioni poste alla base del diniego, così come richiesto dal Tribunale, ma anzi ne ha confermato la legittimità.

Osserva il collegio che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’attribuzione definitiva al ricorrente del bene della vita al quale aspira mentre, nel caso di specie, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione del dipendente in una delle sedi richieste <<fatti salvi gli effetti che saranno eventualmente determinati all’esito dell’udienza di merito>>.

Il ricorrente vanta dunque un interesse concreto ed attuale all’accertamento del proprio diritto ad essere trasferito, per il periodo di tre anni fissato dalla norma, dalla Stazione di -OMISSIS- in Provincia di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS-in Provincia di -OMISSIS-.

Il ricorso è fondato.

In occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha proceduto ad accertare la sussistenza della vacanza di un’unità nell’organico della Stazione di -OMISSIS-per la medesima posizione retributiva del ricorrente, nella quale risulta un deficit di organico pari al 25% della dotazione.

Sussistono dunque i presupposti di legge per l’ottenimento del trasferimento temporaneo di cui all’articolo 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, così come riconosciuto dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nella determinazione protocollo n. -OMISSIS-, ossia:

a) la sussistenza di un posto vacate e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede di destinazione;

b) l’età della -OMISSIS- al momento dell’istanza di trasferimento;

c) l’esercizio dell’attività lavorativa dell’altro genitore nella medesima provincia della sede di destinazione.

Il collegio, come già ravvisato nell’ordinanza cautelare eseguita dall’Amministrazione, ritiene che il diniego di trasferimento impugnato con il presente ricorso non abbia dato conto dell’eccezionalità dei casi e delle esigenze sottese al dissenso espresso dall’Amministrazione di provenienza e fondato sul deficit di una unità di organico nello specifico ruolo del ricorrente e di due unità complessive sulle 15 previste, oltre che sul deficit complessivo dell’organico in dotazione al Comando provinciale di -OMISSIS-.

L’impossibilità di ripianare l’organico della sede di provenienza del ricorrente non può assurgere a ragione eccezionale del diniego, dal momento che essa rappresenta la conseguenza normale e prevedibile del trasferimento temporaneo, per cui il posto occupato dal dipendente non può essere occupato in via definitiva da altro dipendente ma eventualmente utilizzato per altre assegnazioni temporanee.

Il collegio rileva inoltre che mentre il deficit di unità nello specifico ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri ammonta al 13% nella sede di provenienza, esso raggiunge la percentuale più elevata del 25% nella sede di destinazione.

Pertanto, in assenza di motivazione circa le anomale esigenze di servizio della sede di appartenenza e l’infungibilità del ricorrente per l’esercizio di particolari mansioni per le quali ha ricevuto una specifica formazione, il collegio ritiene che la mera scopertura di organico nella sede di appartenenza non raggiunga le soglie di gravità richieste dalla norma e che perciò non possa costituire una valida ragione per negare l’assenso al trasferimento: l’efficienza dell’Amministrazione deve essere infatti considerata in senso globale e all’esito di un corretto bilanciamento tra le esigenze della sede di provenienza e di quella di destinazione che, nel caso di specie, è mancato.

Il ricorso deve essere dunque accolto per difetto di motivazione dell’atto impugnato e deve essere confermato l’annullamento dello stesso e il trasferimento del ricorrente presso la Stazione di -OMISSIS-, disposta dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione protocollo n. -OMISSIS-.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in deroga alla regola della soccombenza, in quanto l’Amministrazione ha meritoriamente collaborato a disporre l’immediato trasferimento del ricorrente nella sede richiesta.

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