TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-07-09, n. 201501550
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N. 01550/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2009 REG.RIC.
N. 01957/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A A e C A, rappresentate e difese dall'avv. A E, con cui sono elettivamente domiciliate in Salerno, Via Piave,1 c/o De Vita;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. R R, G C, elettivamente domiciliato con l’avv. G C in Salerno, c/o Segreteria Tar;
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2009, proposto da:
A A e C A, rappresentate e difese dall'avv. A E, con cui sono elettivamente domiciliate in Salerno, Via Piave,1 c/o De Vita;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. R R, G C, elettivamente domiciliato con l’avv. G C in Salerno, c/o Segreteria Tar;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 683 del 2009:
dell’ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Castel San Giorgio, n. 32 del 9.2.2009 con cui è stata disposta la demolizione delle opere abusive con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Con ricorso per motivi aggiunti
Per l’annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria adottato dal Comune di Castel San Giorgio in data 27.8.2009.
quanto al ricorso n. 1957 del 2009:
del provvedimento di diniego rilascio permesso a costruire adottato dal Comune di Castel San Giorgio in data 27.8.2009;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti, in virtù di plurimi titoli edilizi meglio indicati nel ricorso, hanno realizzato una struttura immobiliare nel Comune di Castel San Giorgio. Quest’ultimo, con ordinanza n. 32 del 9.2.2009, ha disposta la demolizione delle opere abusive con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.
Le ricorrenti, quindi, successivamente all’emanazione del predetto provvedimento, hanno presentato istanza di accertamento in conformità, che il Comune, con il provvedimento del 27.8.2009, ha rigettato.
Le ricorrenti, quindi, hanno presentato motivi aggiunti, impugnando il predetto provvedimento, nell’ambito del procedimento recante nrg 683/2009, e proposto autonomo ricorso n. 1957/2009, contestando il provvedimento impugnato e chiedendone l’annullamento.
Il Comune di Castel San Giorgio si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 1145 del 17.12.2009 è stata accolta la domanda cautelare e disposta la riunione dei predetti ricorsi.
Con ordinanza n. 1415 del 25.7.2014 è stata disposta CTU.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2015, le cause sono state trattenute in decisione.
Preliminarmente il Collegio rappresenta che i ricorsi indicati in epigrafe vanno riuniti in un’unica decisione giurisdizionale per la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Orbene, tanto premesso, va comunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale n. 683/2009 avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, atteso che secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l'istanza di permesso a costruire in sanatoria, presentata successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione dell'opera abusivamente realizzata, produce l'effetto di rendere improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse e ciò in quanto sussiste l'obbligo di riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Ne consegue che rimangono da esaminare sia il ricorso per motivi aggiunti annesso al citato primo ricorso n. 683/2009 sia il ricorso n. 1957/2009 che hanno, viceversa, ad oggetto il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria.
Il CTU, in data 11 febbraio 2015, ha depositato relazione tecnica con cui ha evidenziato che le opere di cui si è chiesto l’accertamento in conformità sono sanabili a condizione di riportare il manufatto allo stato di progetto riportato nella 2° Dia, rispettando sempre le prescrizioni dettate dalle N.d.A. dello strumento urbanistico vigente .
In particolare il CTU ha indicato a pag. 15 della consulenza le opere di ripristino da porre in essere al fine di ottenere la sanatoria degli interventi realizzati. Il CTU ha, quindi, evidenziato che al fine di ottenere la sanatoria è necessario comunque operare interventi di ripristino riportando il manufatto allo stato di progetto indicato nell’ultima DIA presentata dalle ricorrenti. Queste ultime, con la memoria del 16 febbraio 2015, hanno evidenziato di essere disposte ad eseguire gli interventi indicati dal Ctu, come, peraltro, già richiesto con l’ultima Dia, richiamata nella consulenza;interventi che, secondo le ricorrente, non sono stati realizzati, perché l’area è stata sottoposta a sequestro in seguito all’intervento del Comune.
Ne deriva, pertanto, che il ricorso va respinto, in quanto, alla luce delle valutazioni tecniche del Ctu, il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria è sostanzialmente legittimo in quanto al fine di ottenere la sanatoria è necessario procedere ad interventi di ripristino indicati dal Ctu e, quindi, non è possibile sanare gli abusi commessi e indicati nell’istanza di accertamento in conformità presentata dai ricorrenti.
Va, inoltre, liquidato il compenso al Ctu nella complessiva somma di € 1.500,00, alla luce della natura dell’incarico espletato e della documentazione prodotta dal consulente attestante l’impegno profuso nell’espletamento dell’incarico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.