TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-02, n. 201800340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-02, n. 201800340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800340
Data del deposito : 2 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2018

N. 00340/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00101/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 1995, proposto da
DE TE RN, VI BA, NA IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Valentini ed Emanuele Pantaleoni, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Cadorna, 1;



contro

U.S.L. n. 6 Fossombrone;



nei confronti

AN AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti n. 99;
Luzi Leonardo;
LI Romolo;



per l'annullamento, in parte qua

- dell’atto deliberativo del Commissario straordinario della U.S.L. n. 6 di Fossombrone 10.10.1994 n. 117;

- di ogni altro atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compresa la relazione 7.10.1994, prot. n.10860, per la parte in cui è liquidato il compenso incentivante dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN AV;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti allegano di essere medici in servizio presso il laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche dell’ospedale di Fossombrone. Allegano, inoltre, che al laboratorio era addetto anche un altro dipendente laureato non medico (dr. biologo AV AN).

Il ricorso si rivolge contro gli atti di liquidazione dei conguagli relativi all’istituto dell’incentivazione della produttività per l’anno 1991.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e neppure ha adempiuto ai propri oneri istruttori ex art. 21, comma 4, della legge n. 1034/1971 (ora art. 46, comma 2, c.p.a.).

Si è invece costituito il dr. AV AN che, nelle conclusioni rassegnate a verbale durante le attività preliminari dell’odierna udienza pubblica, ha dichiarato di non avere interesse al ricorso.

2. Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione di legge, violazione della disciplina interna inclusi gli accordi sindacali decentrati, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene

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