TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201703903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201703903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703903
Data del deposito : 24 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2017

N. 03903/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02427/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2016, proposto da:
S L, F A, G G, D P A, T G, N S, P D, I F, rappresentati e difesi dagli avv.ti F A e M D, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli, via Cuma n. 28;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria F I, in persona del commissario straordinario dott. V V, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. prof. F L, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, piazza Sannazaro n. 199/C;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria F I, n. 104 del 29/02/2016, nonché di ogni atto anteriore e conseguenziale, comunque connesso e finalizzato all'adozione del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria F I;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza non definitiva n. 982 del 16 febbraio 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2017 il dott. F G e uditi l'avv. M D per parte ricorrente e l'avv. Andrea Maffettone, per delega dell'avv. F L, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame i proff. Luigi S, Antonio Fresini, Giovanni Gallotta, Antonio Del Puente, Grazia Tosone, S N, D P, F I, ricercatori confermati e professori associati a tempo pieno della Università degli Studi di Napoli F I presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, con funzioni assistenziali di Dirigente Medico in rapporto esclusivo espletate presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria F I, hanno impugnato, unitamente agli atti anteriori e conseguenziali, la deliberazione del Commissario Straordinario della medesima Azienda Ospedaliera, n. 104 del 29/02/2016, con la quale è stata disposta la soppressione delle unità operative semplici (UU.OO.SS.) di cui erano responsabili.

Ha resistito in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria F I.

Con sentenza non definitiva del 16 febbraio 2017, n. 982, la Sezione ha rigettato la eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dall’Azienda Ospedaliera ed il primo motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti e ha disposto incombenti istruttori.

In data 30 marzo e 27 aprile l’A.O.U. F I ha depositato la documentazione richiesta in esecuzione dell’ordine istruttorio ed in data 5 maggio 2017 una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Dopo la sentenza non definitiva restano da esaminare il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo.

Con tali motivi, rispettivamente, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per il quale «l'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza […]» e sostenuto che la carenza dell'atto endoprocedimentale richiesto dalla norma citata determinerebbe l'illegittimità dell’atto impugnato, perché la proposta obbligatoria dei direttori delle UU.OO.CC., se correttamente acquisita, avrebbe potuto portare alla eliminazione di UU.OO.SS. diverse da quelle effettivamente soppresse e perché la scelta operata in concreto non sarebbe stata motivata neppure per relationem, non essendo stata acquisita alcuna proposta da parte dei responsabili delle UU.OO.CC. di appartenenza e non essendovi traccia alcuna del criterio utilizzato che ha portato alla soppressione di alcune strutture e non di altre.

A sostegno dell’assunto i ricorrenti hanno prodotto copia di una nota, protocollata il 3 marzo 2016 col n. 61, con cui il prof. M, in qualità di responsabile dell'U.O.C. di Chirurgia Generale e Mininvasiva, si duole col Commissario straordinario della Azienda dell’avvenuta soppressione di tutte le UU.OO.SS. afferenti alla sua U.O.C.

L’incombente istruttorio è stato disposto dalla Sezione per acclarare se vi fosse stata effettiva violazione della modalità d’individuazione delle unità operative da abolire alla quale l’A.O.U. F I si era autovincolata (la soppressione delle strutture in eccedenza sarebbe dovuta avvenire, secondo i criteri di selezione individuati dalla Direzione strategica dell’Azienda resistente e riportati nella deliberazione impugnata, previa «individuazione delle U.O.S./U.O.S.D. da abolire a seguito di segnalazione da parte dei relativi Direttori di U.O.C. e del Direttore del D.A.I.») e della succitata previsione dell’art. 5 del d.lgs. 517/99 che richiede che la revoca degli incarichi di struttura semplice avvenga su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza.

Dalla documentazione depositata in giudizio dall’Azienda Ospedaliera in esecuzione dell’ordinanza istruttoria risulta che la procedura di cui sopra è stata regolarmente osservata per la soppressione delle UU.OO.SS. dirette dai ricorrenti proff. Fresini, Gallotta, Del Puente, Tosone, Nappa, Prezioso e Iacono.

Sono state, infatti, prodotte agli atti di causa la proposta di soppressione della U.O.S. "Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery" del prof. Antonio Fresini, formulata con nota del 25.2.2016, prot. 22/2016, dal prof. Francesco Milone, direttore del D.A.I. di Chirurgie specialistiche, Nefrologia, sentiti i responsabili delle relative UU.OO.CC.;
la proposta di soppressione della U.O.S. "Disturbi Cognitivi dell'Anziano" diretta dal prof. Giovanni Gallotta, della U.O.S. "Osteoporosi" diretta dal prof. Antonio Del Puente, della U.O.S. "Vaccinazione e Profilassi delle Malattie Infettive incluso Terapia e Profilassi delle Infezioni del Paziente Immunocompromesso" diretta dalla prof.ssa Grazia Tosone e della U.O.S. "Infezioni Batteriche (incluse infezioni nosocomiali) ed Antibioticoterapia" diretta dal prof. S N, tutte formulate con stessa nota del 25.2.2016 dal prof. P R, direttore del D.A.I. di Medicina Clinica, sentiti i relativi responsabili di UU.OO.CC.;
la proposta di soppressione della U.O.S. "Patologia Prostatica" diretta dal prof. D P e della U.O.S. "Chirurgia Genitale Maschile" diretta dal prof. F I, entrambe formulate con stessa nota del 25.2.2016, prot. 559, dal prof. C N, direttore del D.A.I. Ostetricia, Ginecologia ed Urologia, su indicazione del prof. V M, direttore della U.O.C. di Urologia e Centro di Litotrissia Urinaria, giusta nota di quest’ultimo del 24.2.2016, anch’essa agli atti.

E’ stato assodato, invece, che la soppressione dell’U.O.S. diretta dal prof. S è avvenuta senza acquisire alcuna proposta o segnalazione da parte del Direttore della relativa U.O.C. di Chirurgia Generale e Mininvasiva, vale a dire il prof. M.

A questo riguardo, tra i documenti prodotti con la relazione di chiarimenti depositata dall’Azienda Ospedaliera vi è una nota del 14.3.2017 con la quale il prof. P F, Direttore del D.A.I. di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia a cui afferisce la U.O.C. di Chirurgia Generale e Mininvasiva, a sua volta richiesto di chiarimenti da parte del Direttore generale dell’A.O.U. sul contenuto della nota del 24.2.2016, prot. n. 144, concernente l’individuazione delle UU.OO.SS. da sopprimere, afferma quanto segue: « In riferimento alla mia prot.n.144 del 24-2-2016 ed a seguito della Sua richiesta, per le vie brevi, di chiarimenti in merito, preciso che non mi fu possibile informare il Prof. M perché da me e dalla Segreteria non rintracciabile. Non a caso utilizzo il termine informare e non concordare, in quanto, in base ai criteri predeterminati dalla stessa Direzione Aziendale (gerarchia accademica), la riduzione delle Unità Semplici da otto a cinque non poteva che attuarsi mediante la soppressione delle sole tre Unità Semplici dirette dai Ricercatori. Tutti i Professori Associati, Responsabili di Unità semplici, da me contattati singolarmente e personalmente, non avevano, infatti, dato la loro disponibilità a dimettersi dall'incarico. Per tutti i suddetti motivi e per il fatto di dover rispondere ad horas, preciso che, nella fattispecie, non ho "informato", né ho avuto la possibilità di farlo, tutti gli altri Direttori delle UU.OO.CC. del D.A.I. da me diretto ».

Nel prosieguo del giudizio la circostanza, su cui ha insistito la difesa dell’Azienda nella memoria depositata il 5 maggio 2017, che nell’ambito del D.A.I. in questione la riduzione delle UU.OO.SS. ha riguardato solo tre unità semplici su otto e che a essere soppresse sono state soltanto le tre unità semplici dirette da ricercatori è rimasta, anche in sede di discussione orale, incontestata.

Ebbene, come già rilevato nella sentenza non definitiva del 16 febbraio 2017, n. 982, l’atto d’indirizzo per l’adozione dell’atto aziendale, approvato in versione integrata e consolidata con decreto n. 18 del 18 febbraio 2013 del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Campania, ha fissato un parametro standard di una struttura operativa complessa ogni 14 posti letto ed un rapporto di 1,31 strutture semplici o semplici dipartimentali per struttura complessa, cosicché, in applicazione di quei parametri, a fronte dei 952 posti letto in dotazione all’A.O.U. F I le strutture complesse aziendali non avrebbero potuto eccedere le sessantotto unità e le unità operative semplici e semplici dipartimentali sarebbero dovute essere massimo novanta (per arrotondamento della cifra di 89,08 che risulta applicando il coefficiente pari a 1,31 strutture semplici per ogni struttura complessa).

Pertanto, come correttamente rilevato nella memoria dell’Azienda Ospedaliera, una volta deciso che il numero di UU.OO.CC. afferenti al D.A.I. in questione dovesse essere ridotto, nel rispetto del rapporto di una struttura operativa complessa ogni 14 posti letto, da otto a quattro, con la conseguenza che, in virtù del rapporto 1,31 unità semplici o semplici dipartimentali per unità complessa, anche le relative UU.OO.SS. dovevano essere ridotte da otto a cinque, diviene dirimente il fatto (si ripete, non contestato) che la soppressione di queste ultime ha riguardato solo ed unicamente quelle dirette da ricercatori.

Difatti i criteri per l’individuazione delle strutture operative da sopprimere, indicati nella deliberazione n. 104 del 29 febbraio 2016 del commissario straordinario dell’A.O.U. “F I” ed in questa sede non sono contestati nella loro legittimità, erano i seguenti:

- «salvaguardia della presenza di tutte le discipline assistenziali, in modo da assicurare una coerente integrazione tra l'attività assistenziale, gli obiettivi di programmazione regionali e lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co.3 del Protocollo d'Intesa Regione Campania/Università del 20/04/2012»;

- «salvaguardia della consolidata gerarchia: Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 5, co.4 del D.Lgs. 517/99»;

- «nel caso in cui si verifichi che i Direttore di U.O.C., della medesima disciplina, appartengano allo stesso ruolo universitario, salvaguardare, la posizione di chi abbia realizzato il maggiore fatturato complessivo, nel corso dell'anno 2015 e, nel caso di parità di fatturato, salvaguardare la posizione del Direttore di U.O.C. che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo».

Ne segue, infatti, che, una volta salvaguardata la presenza di tutte le discipline assistenziali mediante il riassorbimento all’interno dei D.A.I. delle funzioni delle unità soppresse, la scelta, nel caso del D.A.I. di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia, di sopprimere tutte e soltanto le tre UU.OO.SS. dirette da ricercatori, facendo salve quelle dirette da professori associati, risponde pienamente ai criteri suddetti, i quali, autovincolando la decisione aziendale, non avrebbero tollerato un’indicazione o una proposta diversa da parte dei Direttori delle UU.OO.CC., tra cui la U.O.C. di Chirurgia Generale e Mininvasiva.

Fondatamente, dunque, la difesa dell’Azienda Ospedaliera ha osservato che le eventuali considerazioni del prof. M sarebbero state destinate, comunque, ad essere ininfluenti per la soppressione dell’U.O.S. del prof. S.

Essendosi, pertanto, raggiunta la dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto impugnato, in assenza dell’allegazione, da parte del ricorrente prof. S, di qualsiasi concreto elemento utile a dimostrare che sarebbe stato possibile applicare criteri che salvaguardassero l’U.O.S. da lui diretta, trova applicazione nel caso in esame l’art. 21 octies della l. n. 241/1990, che preclude l’accoglimento anche della sua domanda giudiziale.

Per tutte queste ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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