TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2020-05-29, n. 202000614
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2020
N. 00614/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01882/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
per l'annullamento:
a) della concessione n. -OMISSIS-, conosciuta in data 27.9.2019, all’atto della installazione della fioriera e, poi, formalmente acquisita in data 24.10.2019, a seguito di accesso agli atti, con la quale il Comune di Pontecagnano Faiano ha autorizzato la Sig.ra -OMISSIS-, titolare dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-ad occupare una porzione di spazio pubblico per la installazione di una fioriera, nella parte antistante il proprio esercizio commerciale in Via -OMISSIS-, a confine con l’esercizio commerciale del ricorrente;
b) del parere favorevole del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano del 4.9.2019, acquisito in data 25.10.2019;
c) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Pontecagnano Faiano, in riscontro alla istanza/diffida del ricorrente del 10.10.2019 di annullamento in autotutela del titolo concessorio sub lett. a) perché in interferenza con la concessione di suolo pubblico n. -OMISSIS-ottenuta dal Comune per la installazione di una rampa per disabili, ha ritenuto non sussistente le condizioni per emettere un atto in autotutela;
d) della nota prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub lett. c), con la quale il Comandante della Polizia Municipale ha dato riscontro negativo circa l’esistenza dei presupposti per la revoca della concessione sub lett. a);
e) del verbale di sopralluogo del Comandante della Polizia Municipale del 17.10.2019, richiamato nel provvedimento sub lett. c) e d), di estremi e contenuto tuttora non conosciuti perché non osteso dal Comune all’atto dell’accesso agli atti del 21.11.2019;
f) del verbale di sopralluogo del Comandante della Polizia Municipale n. -OMISSIS-recante il rilievo con misurazione della fioriera (distanze), in cui si è dato atto che la concessione di suolo pubblico della Longo corrisponde alle misure di cui alla richiesta concessoria ed è conforme all’art. 20 del Codice della Strada;
g) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Settore Finanziario ha inoltrato richiesta di sopralluogo al Comandante della Polizia Municipale per verificare lo stato dei luoghi;
h) del successivo verbale di sopralluogo del Comandante della Polizia Municipale del 4.11.2019, di estremi e contenuto non conosciuti perché non osteso dalla P.A.;
i) di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, non conosciuto;
j) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 il dott. R E e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 1-OMISSIS-, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020;
Considerati gli atti depositati, come previsto dall’art. 84, comma 5, d.l. n. 1-OMISSIS-, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020;
Con ricorso notificato il 26.11.2019 e depositato il 9.12.2019, il ricorrente impugna la concessione con la quale il Comune ha autorizzato la controinteressata all'occupazione dello spazio pubblico antistante il proprio esercizio commerciale per l'installazione di una fioriera, installazione avvenuta a confine con lo spazio antistante l'esercizio commerciale del ricorrente, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
Il ricorrente espone di essere già conduttore di un immobile adiacente a quello della controinteressata, in cui ha trasferito la