TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-10-16, n. 202300715
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 00715/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2020, proposto da
M R, G B R, M R, rappresentati e difesi dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minturno, non costituito in giudizio;
per ottenere
l'annullamento e/o la riforma con dichiarazione di inefficacia per illegittimità/nullità, dei seguenti atti del Comune di Minturno:
a) la nota del Servizio Tecnico, privo di data e di protocollo, ma comunicata dal 24/01/2020, che annullava - in autotutela - l'autorizzazione paesaggistica in variante n.71/2018 del 6/09/2018;
b) dell'atto endoprocedimentale del Servizio Urbanistica prot.38536 del 31/12/2019,;
c) dell'ignoto provvedimento, ove adottato, di dichiarata assenza del prescritto titolo edilizio e/o di verifica della mancanza delle condizioni di ammissibilità dell'intervento edilizio de quo e di tutti gli altri atti, e/o procedure presupposti, connessi e conseguenti di cui innanzi gravati in via principale ove lesivi per i ricorrenti ed, occorrendo, della nota del Servizio Urbanistica, di avvio del procedimento prot.29862/2019, di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n.71/2018; e per l'accertamento: d) dell'avvenuta convalida e/o ratifica dell'autorizzazione paesaggistica del Comune di Minturno n.71/2018 anche a seguito dell'art. 3 della L.R. n.3/2020; e) della formazione del silenzio-assenso ed il conseguente obbligo per il Comune di Minturno di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale sulla richiesta di rilascio di P.D.C. prot.32361 del 24/10/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame i ricorrenti espongono di essere proprietari in Minturno, frazione Scauri, contrada “Cartiera”, di un fabbricato rurale con circostante terreno.
Nel presupposto che l’area di loro proprietà fosse inclusa nella perimetrazione ricognitiva delle zone assimilabili alle zone B parzialmente o totalmente edificate (in base alla delibera C.C. n. 22 del 8 aprile 1998) e del riconoscimento in corrispondenza del fabbricato di una volumetria di 857 mc. recuperabile previa demolizione del manufatto degradato (atto sindacale prot. n. 13337/95 del 9 maggio 1997), i ricorrenti chiedevano quindi l’autorizzazione paesaggistica su un progetto di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) del fabbricato; in data 6 marzo 2015 era quindi rilasciata, previo ottenimento dei pareri delle competenti soprintendenze, l’autorizzazione ambientale e paesaggistica n. 81/2015.
I ricorrenti depositavano quindi il 4 agosto 2015 una s.c.i.a. avente a oggetto l’attuazione del progetto di demolizione e ricostruzione.
Il successivo 15 marzo 2017 essi presentavano una richiesta di autorizzazione paesaggistica in variante al progetto.
Rilasciati i pareri favorevoli a opera delle competenti soprintendenze, il 23 aprile 2018 il comune rilasciava la nuova autorizzazione ambientale e paesaggistica (n. 40/2018).
Poiché nel frattempo era entrata in vigore la legge regionale 18 luglio 2017 n. 7 (“ Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ”), i ricorrenti il 2 marzo 2018 presentavano una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica; anche questa istanza era accolta dal comune che rilasciava l’autorizzazione n. 71/2018 del 6 settembre 2018.
Ottenuta l’autorizzazione n. 71/2018 del 6 settembre 2018 era presentata il 24 ottobre 2018 istanza di rilascio del permesso di costruire per l’intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico ex legge regionale n. 7/2017.
Infine il Genio civile della regione Lazio il 29 maggio 2019 attestava il deposito per l’autorizzazione all’inizio dei lavori ex articoli 93 e 94 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il 14 ottobre 2019 i ricorrenti ricevevano una nota del 7 ottobre 2019 con cui il Responsabile del servizio urbanistica del comune di Minturno comunicava l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione n. 71/2018; la ragione dell’annullamento risiedeva nella incompetenza del comune al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7 del 2017; in pratica il comune riteneva che le funzioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di demolizione e ricostruzione in zona non edificabile previsti dalla legge regionale n. 7 del 2017 non rientrassero nella subdelega della regione Lazio ai comuni (regolata dall’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8).
I ricorrenti presentavano quindi il 22 ottobre 2019 una memoria con cui contestavano l’assunto del comune chiedendo il formale rilascio del permesso di costruire essendosi formato il silenzio assenso sulla relativa istanza; in difetto di una risposta essi il 18 dicembre 2019 presentavano una c.i.l. con cui comunicavano che avrebbero iniziato i lavori il successivo 23 dicembre.
Il comune, quindi, con nota del 31 dicembre 2019 diffidava i ricorrenti dal dare inizio ai lavori nel presupposto che: a) l’istanza di permesso di costruire non fosse accoglibile perché priva della documentazione amministrativa e fiscale prevista dalla normativa vigente e dal regolamento edilizio (mancato versamento dei diritti di segreteria, degli oneri concessori e dell’imposta di bollo) e perché non sottoscritta da soggetto “pienamente legittimato”; b) non si fosse formato il silenzio dato che l’istituto del silenzio assenso non troverebbe applicazione nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico (nella fattispecie l’area è soggetta a vincolo ai sensi del D.M. 28 agosto 1959 ed è sottoposta a vincolo ambientale in base al d.lg. 20 gennaio 2004, n. 42).
Seguiva il 24 gennaio 2020 il provvedimento con il quale il Responsabile del Servizio tecnico annullava l’autorizzazione paesaggistica n. 71/2018 nel presupposto che: a) si trattasse di materia (le autorizzazioni per interventi previsti dalla legge regionale n. 7 del 2017) di competenza della regione Lazio perché non subdelegata ai comuni; b) i ricorrenti avessero tratto in errore il comune facendo riferimento alla legge regionale di subdelega (la n. 8 del 2012) e non alla legge regionale n. 7 del 2017; c) si trattasse non di variante al precedente progetto ma di una nuova costruzione diversa per sagoma forma, ingombro e tipologia architettonica rispetto a quello oggetto dell’autorizzazione n. 40/2018; d) non fosse stato acquisito il richiesto parere archeologico vincolante; e) diversamente da quanto dichiarato dal progettista, l’area di intervento rientrasse nel “ paesaggio naturale di continuità ” e non nel “ paesaggio degli insediamenti urbani ” secondo quanto previsto dal P.T.P.R.; di conseguenza non sarebbe stato presentato il prescritto studio di inserimento ambientale; f) l’intervento ricadesse in zona Ts del P.T.P., per la quale l’articolo 16 delle n.t.a. prevede il divieto assoluto di edificazione, e si ponesse comunque in contrasto con l’articolo 3 del D.P.R. n. 380 che vieta la modifica della sagoma nelle zone vincolate.
Di qui la proposizione del ricorso all’esame, notificato il 18 maggio e depositato il 10 giugno 2020, con il quale i ricorrenti impugnano il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 71/2018 e il provvedimento che ha diffidato dall’iniziare i lavori nel presupposto della mancata formazione del silenzio sulla istanza di permesso di costruire e della non accoglibilità della relativa istanza.
Essi chiedono l’annullamento di tali provvedimenti, oltre all’accertamento dell’avvenuta “ convalida e/o ratifica ” dell’autorizzazione paesaggistica n. 71 del 2018 in considerazione della sopravvenienza dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1 (che ha espressamente ricompreso tra le funzioni delegate ai comuni l’autorizzazione paesaggistica per “ gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) ” e della formazione del silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire del 24 ottobre 2018.
Il comune di Minturno non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e quindi va accolto nei termini oltre precisati.
Il