TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202401475

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202401475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401475
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 01475/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01231/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

- del provvedimento dell’Agea di accertamento definitivo del credito, del 9.01.2019, Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 05.03.2019, con il quale si dispone il recupero della somma di € 16.929,47;

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa F D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 2.5.2019 e depositato in data 31.5.2019, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. n. -OMISSIS-, notificato da AGEA il 5.3.2019, con il quale è stato disposto il recupero della somma di Euro 16.929,47 ritenuta indebitamente percepita.

2. La ricorrente espone che il provvedimento impugnato è conseguenza dell’avvio del procedimento e del provvedimento di sospensione prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2014 emessi da AGEA a seguito del rapporto informativo della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- del 24.01.2014 e del relativo processo verbale di contestazione, scaturito da una verifica iniziata in data 2.10.2013 relativamente a finanziamenti comunitari per l’agricoltura riconosciuti a favore del defunto marito.

I verificatori hanno contestato all’esponente di avere apposto la firma del coniuge, deceduto in data 23.9.2009, nella domanda unica di pagamento n. -OMISSIS-, di rettifica alla domanda unica di pagamento n. -OMISSIS-, relativa all’anno 2009.

I finanziamenti comunitari dalla stessa ottenuti per l’anno 2009, pari ad Euro 16.927,47, sono stati pertanto ritenuti indebitamente percepiti.

3. In data 4.6.2019 si è costituita in giudizio l’AGEA con atto di stile depositando documenti.

4. Con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 18.6.2019, “ Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo allo stesso quadro fattuale prospettato nel gravame (contenente affermazioni confessorie, connotate dalla non condivisibile degradazione a meri “formalismi” di elementi di fatto costituenti, viceversa, conclamata violazione delle disposizioni regolanti la fattispecie) ”, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.

5. All’udienza del 16 aprile 2024, il Collegio ha formulato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile improcedibilità dei motivi di ricorso formulati avverso la richiesta di restituzione delle somme oggetto di giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “ Illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall’AGEA” adducendo che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente chiesto la restituzione di importi già restituiti.

1.1 Il motivo risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e comunque infondato, alla luce del contenuto della nota AGEA prot. n. -OMISSIS- del 21.5.2019, depositata dalla difesa di parte resistente in data 29.7.2019, avente ad oggetto “ Provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. Agea -OMISSIS- del 9/01/2019 ” in cui l’Amministrazione ha dichiarato quanto segue: “ In riferimento alla nota indicata in oggetto si comunica che la S.V. non è tenuta alla restituzione dell’importo richiesto con la comunicazione Agea prot. N. -OMISSIS- del 9/01/2019, in quanto lo stesso, comprensivo di interessi, è già stato sospeso e sarà incamerato solo in caso di sentenza del T.A.R. favorevole ad AGEA ”.

La difesa della ricorrente, d’altro canto, niente ha controdedotto sul punto, né con scritti difensivi successivi al deposito del documento, né oralmente – a ciò sollecitata - in sede di udienza di discussione, sicché deve ritenersi non comprovata la dedotta duplicazione della richiesta restitutoria ad opera dell’intimata amministrazione.

2. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “Nullità e/o annullabilità del provvedimento definitivo del credito per violazione della legge 241/1990” , in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di indicare il responsabile del procedimento e in quanto il provvedimento conclusivo sarebbe stato adottato con ritardo rispetto alla comunicazione di avvio.

2.1 Il motivo non è fondato.

Relativamente alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ La mancata indicazione del nominativo del responsabile del provvedimento costituisce, in linea di principio e cioè salvo il diverso caso in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio, una semplice irregolarità, non idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento finale, trovando, infatti, in tal caso applicazione la norma suppletiva di cui all' art. 5, comma 2, l. n. 241/1990 , secondo cui, in difetto di tale designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sentenza 07/07/2022, n. 4562).

Con riferimento al lamentato ritardo nell’adozione del provvedimento definitivo, il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241 del 1990, l’eventuale ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo non ne comporta l’invalidità (cfr, ex multis , Cons. Stato, Ad. plen, 4 maggio 2018, n. 5, secondo cui “ la violazione del temine di conclusione del procedimento di per sé non determina l’invalidità del provvedimento adottato in ritardo ”).

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati, attesa la loro oggettiva connessione, parte ricorrente lamenta:

III. Illegittimità e irritualità dell’attività ispettiva e dei verbali della Guardia di Finanza ”;

“IV. Errate conclusioni della Guardia di Finanza – Legittima erogazione dei contributi”.

L’Amministrazione avrebbe fondato il provvedimento su un’attività di verifica illegittima e sarebbe pervenuta a conclusioni errate in ordine alla responsabilità della ricorrente la quale avrebbe apposto la sottoscrizione del defunto marito in buona fede e senza alterare alcuna sua manifestazione di volontà, trattandosi di mera rettifica in diminuzione.

L’erogazione del finanziamento sarebbe avvenuta con bonifico effettuato prima della data di decesso del marito e la somma non sarebbe mai stata movimentata.

3.1 I motivi sono infondati.

Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso dalla Sezione I a fondamento dell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non impugnata, e richiama, quale precedente a cui ritiene di aderire, la sentenza n. -OMISSIS- della Sezione III di questo TAR, che ha rigettato il ricorso promosso dall’istante avverso il provvedimento AGEA (prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2014) prodromico e connesso a quello oggetto del presente giudizio.

Nella predetta decisione, il Giudice adito ha sottolineato che “La ricorrente ha ammesso di avere apposto sulla domanda sopraindicata la firma del marito, nelle more deceduto, prospettando l’assenza di un danno in capo all’amministrazione convenuta giacché la firma apocrifa era stata apposta su una domanda di rettifica in diminuzione” ed ha ritenuto infondate le censure dalla stessa formulate in quanto “ l’accertata e neppure contestata falsità della firma apposta sulla domanda unica di pagamento relativa all’anno 2009, già astrattamente integrante il reato di cui all’art. 482 c.p., consente quantomeno di ritenere integrata la fattispecie sanzionatoria amministrativa di cui all’art. 3 della l. 23 dicembre 1986, n. 898, giacché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione «Ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, per escludere la punibilità dell'avvenuta presentazione di documenti non veritieri, l'eventuale accertamento dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio).» (Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2019, n. 10459)”.

4. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi