TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200051
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00051/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2021, proposto dell’Azienda agricola B L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A V, G a B e V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Via Calepina n. 65, presso lo studio dell’avvocato A V;

contro

il Comune di Folgaria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

Azienda agricola Comper Fabio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ceola e Federico Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Cavour n. 34, presso lo studio dei predetti avvocati;

per l’annullamento

- quanto al ricorso principale, della delibera della Giunta comunale del Comune di Folgaria n. 70 in data 6 maggio 2021, pubblicata in data 10 maggio 2021, con la quale, all’esito della procedura di asta pubblica indetta per la concessione in uso delle malghe del Comune di Folgaria per le stagioni di alpeggio 2021-2029, è stato disposto l’affidamento in concessione d’uso della malga Piovernetta alla controinteressata Azienda agricola Comper Fabio;

- quanto al ricorso incidentale proposto dall’Azienda agricola Comper Fabio, dei seguenti atti: A) i verbali della Commissione di gara in data 8 e 9 aprile 2021, nella parte in cui la Commissione stessa ha ritenuto ammissibile e, quindi, ha sottoposto a valutazione l’offerta tecnica presentata dalla Azienda agricola B L per la Malga Piovernetta, non ha escluso tale Azienda agricola dalla gara, ha assegnato i punteggi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche dell’Azienda agricola B L e dell’Azienda agricola Comper Fabio ed ha formato la graduatoria della gara, individuando l’Azienda agricola B L come assegnataria provvisoria della concessione in uso della Malga Piovernetta per il periodo 2021-2029;
B) il verbale recante la delibera n. 53 in data 22 aprile 2021, nella parte in cui la Giunta comunale ha preso atto delle valutazioni della Commissione di gara, ne ha approvato i verbali, ha individuato nell’Azienda agricola B L l’aggiudicataria della gara ed ha autorizzato la stipula del contratto;
C) per quanto d’interesse della controinteressata, la nota prot. n. 3357 in data 23 aprile 2021, con la quale alla controinteressata è stato comunicato l’esito della procedura di gara, confermando l’individuazione dell’Azienda agricola B L quale concorrente selezionato per la stipula del contratto, ed è stata comunicata alla controinteressata la facoltà di esercitare il diritto di prelazione, previo adeguamento della propria offerta economica a quella dell’Azienda agricola B L, e quindi di stipulare il contratto al più oneroso canone pari a € 10.372,00 (rispetto a quello offerto dalla controinteressata, pari ad € 8.251,00);
D) per quanto d’interesse della controinteressata, il verbale recante la delibera n. 70 in data 6 maggio 2021, nella parte in cui la Giunta Comunale ha confermato l’aggiudicazione della gara in favore dell’Azienda agricola B L e l’operato della Commissione di gara, ha determinato in € 10.372,00 il canone annuo per la concessione della M P, disponendo che la stipula del contratto intervenisse a tale prezzo;
E) ove occorrer possa, l’avviso di gara ed il capitolato speciale nella parte in cui, nel determinare la tabella di calcolo delle c.d. UBA ai fini della partecipazione dei concorrenti alla gara hanno equiparato alla categoria “equini” le bestie di razza asinina, computate per intera unità e non nella prevista misura di 0,5 unità, e possano essere interpretati nel senso che il diritto di prelazione in favore del precedente aggiudicatario sia riconosciuto solo in caso di “parità di punteggio” globale;
F) ove occorrer possa, il Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Folgaria per il decennio 2014-2023;


Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Folgaria e dell’Azienda Agricola Comper Fabio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi, per le parti, l’avvocato A V, l’avvocato dello Stato Dario Belisario e l’avvocato Federico Fedrizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Folgaria - proprietario della malga Piovernetta, compendio immobiliare destinato all’esercizio di attività connesse con l’allevamento di bovini e la produzione di prodotti caseari - è solito affittare tale malga con contratti di durata novennale, come previsto dalle leggi n. 11/1971 e n. 203/1992 in materia di affitto dei fondi rustici.

A seguito di apposita gara svolta ai sensi della legge provinciale n. 23/1990, la predetta malga è stata concessa in uso all’Azienda agricola Comper Fabio (di seguito denominata anche controinteressata) per il periodo 2011-2019, ma per effetto della pandemia e dei conseguenti provvedimenti adottati dalla Provincia di Trento il contratto di concessione è stato prorogato, per la sola stagione 2020, alle medesime condizioni vigenti per il periodo 2011-2019.

La Giunta comunale con la delibera n. 24 in data 4 marzo 2021 ha avviato la procedura di gara per la concessione in uso delle malghe del Comune di Folgaria per il periodo 2021-2029, prevedendo l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti su 100 per l’offerta tecnica e 30 punti su 100 per l’offerta economica. La lex specialis prevedeva altresì che l’offerente, ai fini dell’ammissione alla gara, dimostrasse di essere proprietario di un numero minimo di capi di bestiame, suddivisi per tipologia ed età, qualificati in termini di UBA (unità di bestiame adulto), ossia dell’unità di misura della consistenza di un allevamento che, rapportata alla superficie agricola utilizzata, consente di determinare la densità dell’allevamento stesso. Nel caso dell’affidamento della malga Piovernetta la misura minima di UBA per l’ammissione alla gara era stabilita nel 30% del numero massimo di UBA ammissibili in malga (pari a 70), ossia in misura pari ad almeno 21 UBA. Inoltre la lex specialis richiedeva di autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, vietava la partecipazione in forma di associazione temporanea di imprese e prevedeva un diritto di prelazione in favore del precedente affittuario.

Alla gara hanno preso parte due aziende agricole, l’Azienda agricola B L (di seguito denominata anche ricorrente principale) e l’Azienda agricola Comper Fabio, precedente affittuaria della malga.

L’apposita Commissione di gara ha ritenuto ammissibili entrambe le offerte pervenute e, all’esito della valutazione delle stesse, ha aggiudicato la gara all’Azienda agricola B L, alla quale sono stati attribuiti 31 punti per l’offerta tecnica (di cui 4 punti per il progetto di miglioramento della malga a proprie spese, 2 punti per l’ubicazione dell’azienda, 4 punti per l’origine e entità zootecnica in disponibilità, 10 punti per la produzione dei prodotti caseari, 4 punti per l’organizzazione di eventi di promozione turistico-ambientale, 4 punti per la promozione di attività didattica e 3 punti per le proposte di migliorie a fabbricati e pascoli) e 30 punti per l’offerta economica, essendo l’offerta più alta. Invece all’Azienda agricola Comper Fabio sono stati attribuiti 33 punti per l’offerta tecnica (di cui 6 punti per il progetto di miglioramento della malga a proprie spese, 6 punti per la precedente gestione della stessa malga, 2 punti per l’ubicazione dell’azienda, 10 punti per la produzione dei prodotti caseari, 4 punti per l’organizzazione di eventi di promozione turistico-ambientale, 4 punti per la promozione di attività didattica, 1 punto per le proposte di migliorie a fabbricati e pascoli) e 11,13 punti per l’offerta economica.

Quindi l’Azienda agricola B L si è collocata al primo posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 61punti, mentre al secondo posto si è classificata l’Azienda agricola Comper Fabio, con un punteggio complessivo di 44,13 punti.

Una volta individuata l’Azienda agricola B L come aggiudicataria provvisoria è stata avviata la procedura volta a consentire all’affittuario uscente, ossia all’Azienda agricola Comper Fabio, l’esercizio del diritto di prelazione. In particolare il Comune di Folgaria ha comunicato a tale Azienda che, ai sensi dell’art.

4-bis della legge n. 203/1982, le era consentito l’esercizio del diritto di prelazione, diritto che quest’ultima ha quindi esercitato parificando la propria offerta a quella della vincitrice della gara. Per l’effetto, la Giunta comunale con la delibera n. 70 del 6 maggio 2021 ha preso atto dell’esercizio del diritto di prelazione ed ha affidato la concessione della malga all’Azienda agricola Comper Fabio.

2. La ricorrente principale ha impugnato la predetta delibera di Giunta n. 70 in data 6 maggio 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

I) Violazione dell’art. 9 della lex specialis, in ordine alla previsione delle condizioni di esercizio del diritto di prelazione in capo al precedente affittuario;
violazione e/o falsa applicazione dell’art.

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