TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-05, n. 202401699

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-05, n. 202401699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401699
Data del deposito : 5 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2024

N. 01699/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01950/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2023, proposto da
- E B, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa agricola individuale, rappresentato e difeso dall’Avv. U G ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;

contro

- il Comune di Garbagnate Monastero, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A D L e S M e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti

- V C s.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

- M C, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione consiliare n. 17 del 23 maggio 2023, pubblicata sul B.U.R.L. in data 16 agosto 2023, recante approvazione della Variante generale al P.G.T. di Garbagnate Monastero;

- della deliberazione consiliare n. 32 del 26 ottobre 2022, recante adozione del nuovo P.G.T.;

- del parere motivato V.A.S. reso in relazione al predetto procedimento pianificatorio;

- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;

- nonché per l’accertamento della sussistenza del diritto della parte ricorrente di edificare edifici agricoli sulle aree di proprietà, secondo la disciplina dettata dagli artt. D-14 e D-15 delle N.T.A. del Piano delle regole.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Garbagnate Monastero;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 15 maggio 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 13 ottobre 2023 e depositato in pari data, il ricorrente, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa agricola individuale, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione consiliare n. 17 del 23 maggio 2023, pubblicata sul B.U.R.L. in data 16 agosto 2023, recante approvazione della Variante generale al P.G.T. di Garbagnate Monastero e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di edificare edifici agricoli sulle aree di sua proprietà, secondo la disciplina dettata dagli artt. D-14 e D-15 delle N.T.A. del Piano delle regole.

Il ricorrente, che svolge attività imprenditoriale agricola nel settore florovivaistico presso il plesso aziendale sito in Via Don Corti n. 12 a Garbagnate Monastero (LC), è proprietario di alcune aree adiacenti a tale sito, aventi estensione pari a circa 8.450 mq (foglio 9, mappali 4167, 4169, 4171, 4173 e 4175) e azzonate dai previgenti strumenti urbanistici comunali come aree agricole;
in particolare il P.G.T. del 2014 avrebbe consentito in loco l’edificazione agricola per residenza dell’imprenditore agricolo o per infrastrutture di servizio per l’azienda agricola (art. D-12 delle N.T.A. del previgente Piano delle regole). Con la deliberazione consiliare n. 32 del 26 ottobre 2022, il Comune di Garbagnate Monastero ha adottato la Variante generale al P.G.T., classificando il comparto di proprietà del ricorrente nel sistema delle “ Aree verdi di salvaguardia ambientale ”, disciplinate dall’art. D-15 delle N.T.A. del Piano delle regole che, sebbene vi ammette la realizzazione di nuove edificazioni per lo sviluppo aziendale agricolo, pone alcune prescrizioni e vincoli, ossia un limite di impermeabilizzazione massima del 20% rispetto alla superficie fondiaria e la possibilità di recinzione del fondo soltanto per motivate esigenze produttive agricole, ponendosi in tal modo in continuità con la disciplina del P.T.C.P. di Lecco che ha incluso le predette aree nel sistema degli Ambiti agricoli strategici (artt. 60 e ss. delle N.T.A. del P.T.C.P.). Sul presupposto dell’erronea classificazione delle aree di proprietà e della immotivata e irragionevole imposizione di vincoli esageratamente restrittivi, il ricorrente, in data 17 febbraio 2023, in seguito all’adozione della Variante al P.G.T., ha presentato le proprie osservazioni, attraverso le quali ha chiesto il riconoscimento della destinazione agricola semplice e di un indice edificatorio pari ad almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto, unitamente all’eliminazione dei vincoli e delle regole di zona che impedirebbero lo sviluppo aziendale;
tuttavia, con la deliberazione consiliare n. 17 del 23 maggio 2023 è stata approvata la Variante generale del P.G.T., con la conferma della disciplina introdotta in fase di adozione, ossia includendo le aree di proprietà del ricorrente nelle Reti ecologiche comunali e provinciali e negli Ambiti agricoli di tutela ambientale, altresì specificandosi il divieto di ospitare alcuna struttura funzionale all’attività agricola, dovendo il compendio rimanere libero per garantire la continuità ecologica.

Assumendo l’illegittimità della predetta disciplina pianificatoria, la parte ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, del Trattato U.E., della Direttiva U.E. 2006/123, dell’art. 841 cod. civ., della legge n. 1150 del 1942, della legge n. 241 del 1990, della legge n. 287 del 1990, della legge n. 214 del 2011, della legge n. 27 del 2012, del D.M. n. 1444 del 1968 e della legge regionale n. 12 del 2005 e per eccesso di potere per sviamento, per illogicità, per contraddittorietà, per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, per travisamento di fatto, per erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, per difetto di motivazione, per carenza d’istruttoria, per ingiustizia manifesta e per illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Garbagnate Monastero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
con separata memoria, la difesa del Comune ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, mentre nel merito ne ha chiesto il rigetto.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni;
in particolare, la difesa attorea ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del Comune, deducendone l’infondatezza, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
attraverso la propria memoria di replica, la difesa del Comune ha eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dalla difesa della parte ricorrente in data 17 aprile 2024 e comunque la sua irrilevanza.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2024, il Collegio, uditi i difensori delle parti costituite, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi