TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2013-04-11, n. 201300346
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N. 00346/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00638/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2013, proposto da:
La R B M &C. s..r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. G S e Nicolò D'Alessandro, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Catania, p.zza Lanza 18/A;
contro
Comune di Nicolosi, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Rapisarda G, rappresentato e difeso dall'avv. F L P, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, viale XX Settembre n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale di aggiudicazione del 28.2.2013 con il quale il cottimo fiduciario è stato affidato alla ditta Rapisarda G;
- dell’invito a partecipare al cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione per il Comune di Nicolosi, prot. 2902/2013 dell'11.02.2013, nella parte in cui prevede che il ricorrente presenti un certificato di iscrizione alla CC.II.AA., per la categoria “esecuzione e/o manutenzione impianti elettrici” invece della categoria “servizio di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rapisarda G;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il dott. A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non presenta apprezzabili elementi di fumus boni iuris , poiché, come chiaramente evincibile dal capitolato, i lavori in questione riguardano la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione, per cui la scelta dell’Amministrazione di richiedere l’iscrizione per la categoria “ esecuzione e/o manutenzione di impianti elettrici ”, in luogo della più restrittiva categoria “ servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione ” appare conforme al principio di massima partecipazione alle gare;
Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.