TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-10, n. 202302350
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02350/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05471/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5471 del 2009, proposto da
B P, rappresentato e difeso dall'avvocato O B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, 59;
contro
Comune di Ariccia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato legale associato Frattali Clementi in Roma, via dei Banchi Vecchi, 58;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 14146, notificato in data 21.05.09, con il quale il Comune di Ariccia ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale di rivendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare n. 489 del 23.09.1992 per una superficie pari a mq. 100, sita in Via Appia Antica n. 58;
- nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali il verbale di accertamento di violazione n. 18/09 con il quale il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ariccia ha accertato la violazione di cui agli artt. 7, comma 1 e 22, commi 1 e 6 del D.lgs n. 114/98 “per aver attivato l'esercizio di vendita di prodotti non alimentari nei locali siti in Via Appia Nuova n. 58 in assenza della prescritta autorizzazione del Comune”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, titolare di autorizzazione n. 489 del 23.09.1992 per l'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare (nello specifico, rivendita di ricambi e accessori usati per auto e moto), per una superficie di vendita pari a mq. 100 sita in Via Appia Antica n. 58, impugnava, con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il provvedimento i cui estremi sono riportati in epigrafe, con il quale il Comune di Ariccia aveva revocato la suddetta autorizzazione per difetto di conformità edilizio-urbanistica dell'immobile in cui si svolgeva l'attività in oggetto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
2. Il Comune si costituiva in giudizio con atto del 2 luglio 2009, in occasione della comparizione delle parti dinanzi al Presidente della Sezione disposta “ ai fini dell’emanazione di decreto presidenziale ex art.3 Legge 205/00 ”, chiedendo il rigetto del ricorso, richiesta confermata con successiva memoria del 9 luglio 2009.
3. Con ordinanza n. 3306 del 13.07.2009 veniva respinta la domanda cautelare.
4. Con memoria illustrativa del 15.12.2022 l’Amministrazione ha ribadito le proprie difese.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 gennaio 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
6. In via di fatto giova precisare che l’attività di vendita era stata autorizzata nei locali (che il ricorrente ha documentato detenere in forza di contratti di comodato stipulati con i propri familiari) siti in via Appia Antica ai civici nn. 56 e 58 e ubicati in zona di P.R.G. “E4 Agricolo Pastorale”, in area gravata da vincolo paesistico, archeologico e sismico e collocata nella fascia di rispetto (100 mt) dall’Appia Antica.
Nel dettaglio, i locali in questione comprendevano un capannone artigianale, vari manufatti adibiti a magazzino e tettoie, che erano stati interessati nel corso del tempo da tre domande di condono edilizio, definite dal Comune con altrettanti dinieghi (cfr. determine n. 588, n. 586 e n. 587 dell’8 luglio 2009, versate in atti ai docc. 14-16 allegati alla memoria “integrativa” comunale del 9 luglio 2009).
È noto al Collegio che all’esito di detti dinieghi sono state emanate una serie di ordinanze di demolizione per i relativi manufatti abusivi, notificate ai comproprietari del terreno su cui era esercitata l’attività commerciale di