TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-04-26, n. 202300659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-04-26, n. 202300659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300659
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00659/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01176/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2022, proposto da
A.N.M.I. - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Valerio Ielpa di Scalea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M F e T F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scalea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 39;

per l’annullamento

- dell’atto prot. n. 20382 del 21 luglio 2022, con cui il Comune di Scalea ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale n. 25/2011;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e in qualsiasi modo connesso, ancorché ignoto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scalea;

Vista l’ordinanza cautelare n. 450/2022 del 13 ottobre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento n. 25 del 22 giugno 2011, il Comune di Scalea concedeva all’A.N.M.I. - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Valerio Ielpa di Scalea, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 2.350,00 sul Lungomare Ruggero di Lauria, allo scopo di “ mantenere le pertinenze demaniali costituite da un fabbricato in muratura esistente adibito a sede A.N.M.I. dove svolgere attività sociali, culturali e di stabilimento balneare esclusivamente a servizio dei soci senza fini di lucro, con relativa area asservita adibita ad attività sportive ”.

A seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, con provvedimento prot. n. 20382 del 21 luglio 2022, il Comune di Scalea dichiarava la decadenza dell’Associazione dalla concessione demaniale n. 25/2011 ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione, lett. c) e lett. f) e dell’art. 20 della L. reg. n. 17/2005.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato il 14 settembre 2022 e depositato il 22 settembre 2022, l’A.N.M.I. - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Valerio Ielpa di Scalea, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Col primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza da parte dell’Amministrazione, la quale ha applicato la sanzione della decadenza a fronte di un unico accertamento di asserite violazioni del provvedimento concessorio.

Col secondo motivo, la ricorrente sostiene il rispetto del contenuto della concessione rilasciata dal Comune di Scalea, stante il persistente carattere non lucrativo dell’attività svolta.

Col terzo e quarto motivo, la ricorrente deduce vizi di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, posto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto degli argomenti addotti a sostegno della legittimità del comportamento tenuto dalla concessionaria (in particolare, presenza nello stabilimento soltanto di soci ovvero familiari o ospiti dei medesimi nonché apertura di partita con attribuzione del codice attività “949990” - ossia “Attività di altre organizzazioni associative NCA” e cioè “ …- associazioni miranti a promuovere le relazioni sociali: rotary club, logge massoniche eccetera - associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite eccetera - attività di finanziamento svolte da organizzazioni associative o da altre… ”).

Col quinto motivo, parte ricorrente denuncia l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove, prima di adottare il provvedimento di decadenza, non ha assegnato un termine per porre rimedio agli inadempimenti contestati ex art. 20, comma 3, L. reg. n. 17/2005.

In ultimo, parte ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla specifica contestazione di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione lettera c), con conseguente violazione delle garanzie partecipative.

Con memoria del 7 marzo 2023, si costituisce in giudizio il Comune di Scalea, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.

Dopo l’accoglimento della domanda cautelare con l’ordinanza in epigrafe, all’udienza pubblica del 12 aprile 2023, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio meritevole di accoglimento la censura inerente alla violazione da parte dell’Amministrazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza nell’applicazione della sanzione della decadenza dal titolo concessorio.

Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della declaratoria di decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. f) del codice della navigazione, assumono rilievo soltanto le condotte del concessionario che compromettono con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendono inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 5 gennaio 2022, n.76;
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 15 febbraio 2018, n.408;
Consiglio di Stato, VI, 21 aprile 2016, n. 1572).

Nel caso di specie, la decadenza è stata pronunciata sulla base di un’unica ispezione della Guardia di Finanza, all’esito della quale è stata verbalizzata la presenza di persone non socie all’interno dello stabilimento, intente a fruire dei suoi servizi, nonché l’esistenza di un bar.

Tali circostanze fattuali fanno sicuramente sorgere dubbi riguardo alla legittimità della prassi seguita dall’Associazione.

Pur tuttavia, la decadenza dalla concessione - si ripete - suppone l’accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo;
sicché la decadenza ex abrupto adottata sulla base di un’unica verifica fattuale appare determinazione inficiata da eccesso di potere per violazione dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza (Consiglio di Stato sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857).

In osservanza del principio di gradualità e di proporzionalità nell’applicazione del provvedimento lato sensu sanzionatorio, ritiene il Collegio che l’Amministrazione avrebbe potuto diffidare l’Associazione dal perseverare con quella prassi, facendo luogo al ritiro del titolo concessorio soltanto nel caso di accertata reiterazione del comportamento inadempiente (Consiglio di Stato sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).

Al contempo, meritevoli di accoglimento sono le censure relative ai denunciati vizi di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.

Invero, con riferimento al contestato mutamento dello scopo associativo, l’Amministrazione si limita ad indicare quale circostanza rilevante l’apertura di partita con attribuzione del codice

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