TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2024-02-10, n. 202402682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2024-02-10, n. 202402682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402682
Data del deposito : 10 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2024

N. 02682/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06902/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6902 del 2023, proposto da B E, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, T D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, non costituito in giudizio;

PER LA REVOCAZIONE EX ART. 106 C.P.A. E ART. 395, CO. 1, N. 3 C.P.C.

della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, n. 6970/2022, pubblicata in data 30 maggio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto sub r.g. n. 5852/2019


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 il dott. C D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con la sentenza di cui si chiede la revocazione è stato definito il ricorso di parte ricorrente che, dopo avere partecipato infruttuosamente alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, ne aveva impugnato l’esclusione. In particolare, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 395/2021, il TAR Lazio con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso della ricorrente, ritenendolo in parte inammissibile e in parte improcedibile, con decisione non impugnata;

Considerato che:

- l’istanza di revocazione, si fonda sull’art. 395, co.1, n.3 c.p.c, “ in quanto, a seguito della pubblicazione della pronuncia in oggetto, è emerso un documento decisivo ai fini della controversia per cui è causa – costituito dalla L. 14/2023 – che l’odierna parte ricorrente non avrebbe potuto produrre nel precedente giudizio per cause ad essa non imputabili ”;

- in particolare, secondo la tesi della ricorrente, tale legge – nella parte in cui introduce una procedura concorsuale riservata ai partecipanti del concorso del 2017 che alla data del 28.2.2023 hanno un contenzioso pendente avverso i relativi esiti – avrebbe potuto incidere sull’andamento del processo, in quanto la ricorrente “ avrebbe avuto modo di esercitare diversamente il proprio diritto alla difesa, evitando di presentare gli atti di impulso processuale – rectius i ricorsi per motivi aggiunti –che hanno dato adito alla fissazione di una udienza pubblica in tempi ristretti ”;

- inoltre, la ricorrente deduce la tempestività del ricorso per revocazione, posto il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 92 c.p.a. che, nel caso di specie, decorrerebbe dal giorno in cui è stata pubblicata la legge;

Rilevato che:

- l’Amministrazione si è costituita con atto formale in data 8.6.2023 e con successiva memoria del 29.1.2024 ha eccepito l’inammissibilità del presente gravame;

- alla camera di consiglio del 6.2.2024, previo avviso reso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso in questione appare prima face irricevibile, in quanto tardivo, atteso che – anche seguendo l’impostazione di parte ricorrente e prendendo come riferimento il giorno di pubblicazione della legge – il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.a. sarebbe spirato il 28.4.2023 (la legge n. 14/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023), mentre la notifica è stata eseguita il successivo 2.5.2023;

- anche prescindendo dal precedente rilievo, il ricorso per revocazione è in ogni caso infondato, posta l’inidoneità dell’atto normativo in questione ad essere qualificabile alla stregua di un documento rilevante ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 3, c.p.c.,;

- in base a consolidata giurisprudenza, infatti, il documento rilevante ai fini dell’art. 395, co. 1, n. 3, c.p.c. deve consistere in “ un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda ” (Cons. St., VI, n. 1267/2024) e, sotto il profilo temporale, l’art. 393, co. 1, n. 3, c.p.c., “ presuppone che il documento decisivo - non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - preesista alla decisione impugnata, come desumibile dall'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., ed essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il "fatto" rappresentato nel documento (v. Cass. n. 3362 del 2015;
n. 14114 del 2006;
n. 11007 del 2000).
” (Cass., sez. lav., sentenza 20 dicembre 2021, n. 40895);

- “ il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito ” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2004, n. 8202;
Cons. St. Sez. V, 13 luglio 2020 n. 4484)” (Cons. St., VII, n. 8516/2022);

- nessuno dei descritti requisiti ricorre nel caso di specie, siccome è evidente che la norma di legge non attenga direttamente ad un “fatto” (men che meno risolutivo della controversia), ma introduce precetti normativi, in ogni caso successivi ai fatti oggetto della controversia;

- il ricorrente non chiarisce peraltro come il “documento” in questione avrebbe portato ad un diverso convincimento del giudice, ma si limita ad affermare che lo stesso avrebbe influito sulle strategie difensive della parte, che opportunamente rimodulate, avrebbero consentito la perdurante pendenza del procedimento, al fine di poter rientrare tra i beneficiari della procedura riservata;

- pertanto, il ricorso privo dei presupposti non solo in relazione alla fase rescindente, ma anche per attivare la successiva fase rescissoria (Cons St., sez. IV, n. 1869/2017);

- in conclusione, i motivi che sorreggono il ricorso per revocazione ne denotano la manifesta infondatezza, ai limiti della temerarietà, con conseguente rigetto del ricorso;

- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo;

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