TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-07-17, n. 201700822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-07-17, n. 201700822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700822
Data del deposito : 17 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2017

N. 00822/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2016, proposto da:
C M N - ditta individuale, in persona della titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati G D e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L P, in Bari, via Calefati, n. 133;



contro

Murgia Sviluppo S.c.a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L P, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato, in Bari, via Melo, n. 97;



nei confronti di

Europrogetti & Finanza S.p.a. in liquidazione, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 662/96 n. 47/2016 del 3.2.2016, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente ed in particolare delle note di Murgia Sviluppo n. 75 del 31.3.2015, n. 297/2015 del 26.11.2015, n. 183/2015 del 28.7.2015 e della Relazione finale di spesa redatta da Europrogetti e Finanza e della relativa nota di trasmissione del 21.7.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società cooperativa. a r.l. .Murgia Sviluppo e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di un’impresa agricola ammessa al finanziamento pubblico ex l. 662/1996 nell’ambito del “Patto specializzato per l’agricoltura del sistema murgiano”, per un importo pari a € 90.896,41 (spese di progettazione, acquisto di un suolo e di macchinari aziendali) dei quali € 45.153,83 corrisposti in via provvisoria, impugna il provvedimento con il quale il finanziamento è stato ridotto ad € 27.691,32 - previa rideterminazione delle percentuali di finanziamento e stralcio di parte delle spese di acquisto dei macchinari – e le è stata richiesta la restituzione di quanto percepito in eccesso.

1.2. Con l’unico, articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art 2, commi 203 e seguenti della l. 662/1996; art. 18 bis della l. n. 2/1999; circolare n. 900315 del 14.7.2000; circolare n. 3967 del 21.1.2013; circolare del 21.6.2012; art 29 della l. 134/2012; art. 1 l. 241/19990) – eccesso di potere per difetto di motivazione ed erronea presupposizione.

2. Resistono il Soggetto responsabile dell’attuazione del programma di agevolazioni, che eccepisce la tardività del ricorso, ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2017 la causa è passata in

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