TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-02, n. 201600210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-02, n. 201600210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600210
Data del deposito : 2 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00581/2015 REG.RIC.

N. 00210/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2015, proposto da:
E C, rappresentata e difesa dall'avv. E C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo Mons Paoletti di Pievetorina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

T P;

per la restituzione del punteggio e per la reintegrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo Mons Paoletti di Pievetorina;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e udita l’Avvocatura dello Stato, nessuno presente per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente si duole della correzione del punteggio assegnatole nella graduatoria del personale ATA e chiede la reintegrazione ed il risarcimento dei danni.

La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario.

L’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente e non docente avviene in base al riscontro dei requisiti del richiedente, senza somministrazione di prove d’esame.

Per tale ragione, le decisioni di assunzione dell’amministrazione scolastica non integrano esercizio di un potere autoritativo suscettibile di radicare la giurisdizione amministrativa.

Il ricorso dev’essere, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese processuali possono essere compensate.

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