TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-06-03, n. 201301293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-06-03, n. 201301293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301293
Data del deposito : 3 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01121/2012 REG.RIC.

N. 01293/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2012, proposto da:
Universal Service Snc, rappresentata e difesa dall'avv. C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Del Coco in Lecce, corso Garibaldi, 41;

contro

Comune di Fragagnano, rappresentato e difeso dall'avv. I V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S L in Lecce, via Taranto, N.92;

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione e all'aggiornamento del canone di affidamento del servizio di nettezza urbana a decorrere dall' 8 maggio 2005 e fino all’8 marzo 2012, nonchè per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze rispetto ai canoni corrisposti in forza del contratto meglio in seguito individuato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fragagnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. C D e uditi per le parti l’ avv. C. Marraffa per la ricorrente e l’avv. I. Vaglia per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- La società Universal Service, che gestisce in regime d’appalto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani in virtù del contratto stipulato con il Comune di Fragagnano in data 8 maggio 2003, della durata di dieci anni, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire le differenze revisionali del canone a decorrere dall’8 maggio 2005 ( data di variazione dei costi, come meglio si precisa a pg. 6 del ricorso introduttivo), o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa fino all’8 marzo 2012, con condanna del Comune al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 180.977,84, o di altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

2- La società fonda tale pretesa sulla clausola contenuta nel punto 10 dell’atto transattivo intercorso con l’ente civico in data 23 gennaio 2003, poi trasfusa nel punto 7 del contratto di appalto n.641/2003.

3- La clausola in questione recita “ in particolare, per quel che attiene il meccanismo di adeguamento del canone, la relativa previsione negoziale deve intendersi operante, in aumento o in diminuzione, limitatamente alle sole imprevedibili variazioni dei costi (manodopera, oneri nonché di quant’altro necessario all’esecuzione delle prestazioni contrattuali) eccedenti la misura del 10% il prezzo convenuto, con accettazione espressa da parte della Universal Service s.n.c., sin d’ora, della relativa alea”.

4- Il Comune di Fragagnano si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso del quale ha chiesto il respingimento.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 28 febbraio 2013.

DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto va a esporsi.

1- Si premette, solo per dovere di completezza, che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), punto 2 del d.lgs 104 del 2010 che include nell’ambito in oggetto le questioni attinenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2- A sua volta, l’art.115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che” tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7,comma 4, lettera c) e comma 5.”

3- La norma sopra citata prevale sulla disposizione di diritto comune, volta a disciplinare il contratto di appalto di marca privatistica, contemplata dall’articolo 1664 del codice civile, a mente della quale “ qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”

4- La prevalenza da assegnare alla norma di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 dipende dalla specialità di disciplina dell’appalto pubblico, la quale rinviene, non a caso, uno degli elementi di peculiarità proprio nella diversa funzione che la clausola di revisione del prezzo è destinata a svolgere nella dinamica dei rapporti tra Stazione appaltante e appaltatore.

E invero, mentre nel contratto di appalto privato la revisione del prezzo è da ascrivere alla categoria degli strumenti volti a porre rimedio alle alterazioni del sinallagma contrattuale legate a fattori imprevedibili, ben potendo operare anche a favore del committente, nel contratto di appalto pubblico la clausola risponde all’esigenza di preservare l’appaltatore in senso assoluto da ogni alea, garantendo una esecuzione dell’appalto immune da ogni tendenza al ribasso, legata alla eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per l’interlocutore privato connessa ad ogni mutamento delle condizioni del mercato, con compromissione dell’interesse pubblico ad una esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto dell’appalto.

5- Per questa ragione, e cioè essenzialmente per il suo carattere di norma imperativa che, dunque, non può essere derogata da diversa volontà delle parti, la clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi si impone alla Stazione appaltante e alla controparte privata anche in caso di diversa e confliggente pattuizione, trovando applicazione il particolare meccanismo di sostituzione automatica di clausole nulle perché difformi dalla legge, in base all’articolo 1339 del codice civile (vedi, sul punto, TAR Lecce, Sezione Terza, 25 ottobre 2012, n.1944).

6- L’esegesi delle norme di settore fin qui compiuta conduce, pertanto, a ritenere nulla la clausola di cui al punto 7 del contratto per la concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e servizi complementari di igiene urbana, intercorso tra la Universal Service s.n.c. e il Comune di Fragagnano in data 8 maggio 2003;
e a sostituire ad essa il diverso meccanismo di revisione del prezzo di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

7- Da tanto consegue che la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere le differenze a titolo di revisione del prezzo che l’amministrazione comunale è tenuta a calcolare sulla base del generale indice F.O.I (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T.

Sotto il profilo del quantum della revisione, il Collegio ritiene di non potere aderire alla eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Comune di Fragagnano la quale afferma che “non possono considerarsi a tal fine validi atti interruttivi le richieste di adeguamento, prodotte agli atti di causa, formulate dalla stessa società con fondamento sulla clausola nulla”

L’eccezione va disattesa in quanto ciò che rileva ai fini interruttivi è la volontà di esercitare il proprio diritto di credito, la qual cosa risulta dall’articolo 2943, comma 4 del codice civile, che prevede che “ la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

8- In conclusione, va dichiarato, ai sensi dell’articolo 34,comma quarto del c.p.a., il diritto della società ricorrente Universal Service s.n.c. di percepire dal Comune di Fragagnano le somme dovute a titolo di revisione prezzi del contratto di appalto stipulato in data 8 marzo 2003, sulla base dell’indice medio di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T., dal secondo anno di vigenza del contratto, sino alla data dell’8 maggio 2012, per come richiesto dalla Universal Service .

Con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale che, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, dovrà proporre alla società ricorrente il pagamento di una somma a titolo di revisione prezzi determinata in base ai predetti criteri.

In tal senso, il ricorso merita accoglimento.

Le spese possono essere compensate.

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