TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-03, n. 202206100
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 06100/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05193/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5193 del 2021, proposto da
Italgeco s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L T, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco Evangelista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 13523 del 4.11.2021 con cui il Comune di San Marco Evangelista ha comunicato la sospensione dell'autorizzazione A.U.A;
b) del presupposto provvedimento della Regione Campania prot. 336415 del 23.6.2021 di comunicazione al Comune di San Marco Evangelista della intervenuta sospensione del procedimento A.U.A., conosciuto dalla ricorrente solo in data 4.11.2021 ovvero in seguito alla trasmissione della stessa da parte del Comune con il provvedimento di cui al precedente punto a);
c) della determinazione del Comune di San Marco Evangelista n. 429 reg. gen. n. 76 del 10.11.2021 avente ad oggetto la sospensione del procedimento di affidamento in concessione, mediante project financing, della “Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza, la realizzazione dei lavori e la gestione dell'ampliamento del cimitero del Comune di San Marco Evangelista (CE)”;
d) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Marco Evangelista n. 98 del 9.11.2021 avente ad oggetto la presa d'atto della intervenuta modifica della L.R. Campania n. 20/2006, segnatamente dell'articolo 6, all'esito dell'approvazione della L.R. n. 27 del 30.12.2019 pubblicata sul B.U.R.C. in data 30.12.2019;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di riattivare l'oggetto della concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marco Evangelista e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, premesso di aver conseguito l’aggiudicazione della procedura per la concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di San Marco Evangelista (decreti del 5.12.2018 e del 16.1.2019) e di aver stipulato il relativo contratto in data 30.12.2019, espone di aver presentato in data 20.5.2020 l’istanza di autorizzazione unica ambientale ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 per l’installazione di un impianto di cremazione di salme e resti mortali ricompreso nel progetto definitivo posto a base di gara.
Lamenta che, con l’impugnato provvedimento comunale del 4.11.2021 e con la presupposta nota regionale del 23.6.2021, è stata disposta la sospensione del predetto procedimento di autorizzazione sul presupposto dell’applicabilità della previsione contenuta nell’art. 1, comma 61, della L. Reg. n. 27 del 30.12.2019 entrata in vigore il 1.1.2020 (art. 1, comma 76) secondo cui “All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
1-ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.
1-quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1-bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori".
In altri termini, per effetto della citata novella, è stata disposta la sospensione del predetto iter “realizzativo” fino all’approvazione del piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali previsto dalla citata L. Reg. n. 27/2019 in applicazione della L. n. 130/2001 (art. 6: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per Regione” ).
Si duole inoltre che, in applicazione della citata nota regionale, con determinazione n. 76 del 10.11.2021 parimenti gravata, il Comune ha disposto la sospensione di ogni altra determinazione in merito al procedimento relativo all’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero sul presupposto che il progetto definitivo della ricorrente prevede la realizzazione del predetto tempio crematorio la cui sospensione, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non consentirebbe l’esecuzione della parte residua.
Avverso tali atti insorge la ricorrente con il gravame in trattazione con cui deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili; in sintesi, svolge le argomentazioni di seguito compendiate.
La norma sopravvenuta (art. 1, comma 61, della L. Reg. n. 27/2019 entrata in vigore in data 1.1.2020) non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie in scrutinio in applicazione del principio tempus regit actum , riguardando una procedura del 2018, aggiudicata e con contratto stipulato nel 2019, quindi antecedente alla novella legislativa regionale recante sospensione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione nelle more dell’approvazione del nuovo piano di coordinamento regionale (previsto dall’art. 6 della L. n. 130/2001, da approvarsi ad opera della Regione Campania entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge). La diversa ermeneutica si porrebbe in contrasto con la tutela dei diritti quesiti e con il principio di legittimo affidamento dei privati, oltre che con i principi in materia di autotutela amministrativa ex art. 21 quater della L. n. 241/1990.
La disposta sospensione del procedimento autorizzativo sarebbe altresì illegittima per omessa comunicazione di avvio ex art. 7 della L. n. 241/1990 e,