TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-11-07, n. 201711079
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2017
N. 11079/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04371/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2015, proposto da:
C P, B F, D F I, Dell'Oca Carlo, D A, R F, G F, G M, G L, M P, M F, O B, S S, S B, S F, S C, S C, T E, S V, E F, S R, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato B B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 109;
contro
Cri - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per ottemperanza
del giudicato : Sentenza n. 3339/14 della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro
riguardante la stabilizzazione dei ricorrenti, personale precario della Croce Rossa italiana ai sensi dell'art. 1 co. 519 l. n. 296/06 - trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo quanto autorizzato ex d.p.r. 29.12.2007 -
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cri - Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 956 del 28 agosto 2015, questa Sezione - in accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto dai ricorrenti in epigrafe, ha ordinato all’intimata Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia in oggetto, con cui la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, aveva riconosciuto le pretese azionate dagli attuali ricorrenti.
Con la medesima sentenza, la Sezione ha altresì nominato, nel caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Roma, o suo delegato, quale Commissario ad acta.
Con il presente ricorso, la parte ricorrente lamenta, ancora una volta, la mancata esecuzione della indicata sentenza e la impossibilità di provvedere, da parte del Commissario ad acta, per le eccezione sollevate dalla resistente circa la esclusione, normativamente prevista, della esecutività di tutti i debiti dell’Ente.
Sostiene la parte ricorrente che la dizione letterale dell’art. 4, commi 2 e ss., d.lgs. n. 178/2012 (recante la riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa), ha previsto che, sino al 31 dicembre 2017, l’Ente, nella persona del Commissario e successivamente del Presidente, provveda al ripiano dell’indebitamento pregresso della CRI mediante apposita procedura concorsuale disciplinata dallo stesso articolo.
In particolare ( l’Ente) : “…istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente”.
Conseguentemente sostiene la parte ricorrente che sarebbero azionabili i crediti, come quelli in parte vantati dai ricorrenti, successivi a tale data.
La tesi non può essere condivisa dal Collegio.
L’esame della citata norma prevede una forma anomala di liquidazione coatta amministrativa in cui il legislatore ha espressamente previsto che : “…Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli”.
In altri termini il legislatore, in considerazione della peculiarità ed importanza della Croce Rossa Italiana, ha previsto, in relazione alla sua trasformazione istituzionale, una particolare forma di liquidazione, meglio descritta nella norma riportata, in cui i debiti, anteriori al 31 dicembre 2011, seguono una peculiare vicenda estintiva, non estesa, peraltro, a quelli sorti successivamente.
Nondimeno, anche per i crediti successivi, che in tesi sarebbero immediatamente esigibili, il legislatore ha statuito la loro inesigibilità temporanea, ossia limitata alla definizione della procedura concorsuale.
Allora, la deroga alla azione esecutiva per i crediti maturati oltre il 31 dicembre 2011, può ritenersi costituzionalmente legittima solo in considerazione della temporaneità della sospensione della procedura esecutiva e per l’imminenza del termine finale per la definizione della procedura (31 dicembre 2017).
Conseguentemente, proprio, alla luce del quadro normativo così ricostruito, deve ritenersi che il suddetto divieto precluda, nella specie, anche le azioni di ottemperanza promosse dai creditori particolari dell’ente debitore per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, attesa l’identità di funzione tra il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ed il rimedio dell’esecuzione forzata nel processo civile.
Il divieto deve intendersi esteso, a fortiori, alle azioni esecutive promosse per i crediti sorti in momento successivo al 31 dicembre 2011, che non potrebbero trovare soddisfazione anticipata rispetto alla massa confluita nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 178 del 2012 (in tal senso, Tar Torino, Sez. II, sent. n. 258/2017;idem, ord. n. 254/2017).
Le considerazioni suindicate inducono, quindi, il Collegio a respingere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012, l’azione per l’ottemperanza relativa alla sentenza in oggetto, con riferimento al pagamento delle somme di denaro relative alla differenze retributive e contributive maturate ed alle spese liquidate per i crediti sorti dopo il 31 dicembre 2011.
Pertanto, proprio in relazione a quanto sopra detto, deve ritenersi concluso anche l’incarico conferito al Commissario ad acta.
Compensa le spese di lite.