TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413521
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 13521/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10477/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10477 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Risparmio Energetico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Mari, Anna Maria Desidera' e Eugenio Bettella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18;



contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20180015925 – 01/03/2018, ricevuto a mezzo PEC in pari data, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in Allegato A, presentate da RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.”;

- del provvedimento prot. n. GSE/P20180049631 – 08/06/2018, ricevuto in data 09.06.2018, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Direzione commerciale, in persona del Direttore Emanuele Del Buono, ha richiesto la restituzione di n. 724 TEE, di cui n. 53 di Tipo I e 671 di Tipo II, che il Gestore assume siano stati indebitamente percepiti da Risparmio Energetico nel periodo 2016 – 2018, o del loro controvalore in Euro, stabilito in un importo complessivo pari ad € 183.336,61 - da versare in unica soluzione ed entro 30 giorni - asseritamente corrispondente, quanto al 2016 ai prezzi definiti dall'Autorità (Deliberazione DMRT/EFC/10/17) e per gli anni 2017 – 2018 ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero);

- nonché di tutti gli altri atti connessi, precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio prot. n. GSE/P20180002840 del 18.01.2018, ricevuta tramite raccomandata a/r nei giorni successivi;

- nonché ancora del documento denominato “Progetti Standard Chiarimenti Operativi”, predisposto dall'intimato Gestore e pubblicato sul proprio sito il 17.03.2017, laddove se ne faccia applicazione retroattiva;

e per l'accertamento del diritto

della società Risparmio Energetico S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. GSE/P20180015925 del 01.03.2018 (RVC n. 0429853027216R021¬_rev1; RVC n. 0429853027216R022; RVC n. 0429853027216R028) e la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per le Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. GSE/P20180015925 del 01.03.2018, sopra già riportate.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Risparmio Energetico S.r.l. il 4/3/2021:

per l'annullamento, per motivi nuovi, dei provvedimenti già impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 giugno 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente, premesso di essere una Energy Service Company operante nel mercato dell’efficienza energetica, certificata ai sensi della normativa UNI CEI 6 11352:2014 ed avente per ciò titolo a partecipare al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche Certificati Bianchi (CB), ha allegato e dedotto che: come molte altre ESCo, svolge – tra le altre – attività di consulenza tecnica e normativa per la rendicontazione dei risparmi di energia primaria, conseguenti alla realizzazione di interventi operati da privati e aziende; da un punto di vista tecnico, gli interventi realizzati nel caso di specie sono consistiti nell’incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti secondo le prescrizioni stabilite nelle schede tecniche 5T (Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri), 6T (Isolamento delle pareti e delle coperture) e 20T (Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario); tra il mese di maggio e quello di agosto 2016, ha sottomesso ad istruttoria del GSE le RVC standardizzate nn. RVC n. 0429853027216R021_rev1; RVC n. 0429853027216R022; RVC n. 0429853027216R028; tale verifica si è conclusa con esito positivo; nonostante l’approvazione di tutte le predette RVC e l’ottenimento, trimestralmente, dei TEE corrispondenti, lo scorso gennaio ha ricevuto dal GSE la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ex L. 241/90, prot. n. GSE/P20180002840 del 18.01.2018, con la quale – alla luce di non precisate “istruttorie effettuate” non si sa quando né nel corso di quale procedimento – il GSE ha chiesto di fornire, entro soli 10 giorni, un elevato numero di documenti specifici, da prodursi per ognuno degli interventi rendicontati mediante le succitate 3 RVC, illegittimamente bloccando l’erogazione dei TEE fino alla conclusione del procedimento; stante l’oggettiva impossibilità di assecondare le richieste promosse dal GSE, in quanto la documentazione era non prevista ed in nessun modo specificata dalla normativa vigente ratione temporis, non ha riscontrato l’istanza; in data 01.03.2018, con provvedimento prot. n. GSE/P20180015925 - 01/03/2018, recante “Annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 […]” il GSE ha concluso il procedimento annullando i provvedimenti di accoglimento delle RVC in esame; inoltre, ha ricevuto anche il provvedimento prot. n. GSE/P20180049631 – 08/06/2018, con cui il GSE ha richiesto in buona sostanza il versamento – in unica soluzione ed entro 30 giorni – dell’importo complessivo di € 183.336,61, asseritamente corrispondente al valore dei TEE emessi tra il 2016 ed il 2018 (per un totale di 724 TEE, 53 di Tipo I e 671 di Tipo II) con riferimento alle RVC annullate e che il Gestore ritiene siano stati indebitamente percepiti.

2. Tanto premesso in fatto, la società ricorrente ha lamentato l’erroneità ed illegittimità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14, 9.1 e 4.3 dell’Allegato A alla Del. AEEG (ora ARERA) EEN 9/11 – Violazione e falsa applicazione dei capitoli 4, 5 e 7 dell’Allegato 1 del D.M. 11.01.2017 – Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A 8 alla Del. n. 70/05 così come modificato dalle deliberazioni EEN 3/08 e EEN 9/11 (Scheda 20T) – Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla Del. n. 234/02 così come modificato dalle deliberazioni n. 111/04, 18/07, EEN 4/08, EEN 17/09, EEN 3/08 e EEN 9/11 (Scheda 5T e 6T) - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per contraddittorietà interna e tra atti – Eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti – Eccesso di potere per carenza di motivazione – Eccesso di potere per violazione del principio di tassatività e certezza del diritto – Violazione della L. 241/90 – Eccesso di potere per errata applicazione del documento predisposto dal GSE “Progetti standard Chiarimenti operativi”;

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, L. n. 241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione, sotto diversi profili, degli artt. 6 e 14, D.M. 28.12.2012 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 12, 14 e 16 delle Linee Guida di cui all’All. A alla Delibera EEN 9/11 - Violazione dell’art. 97 Costituzione - Violazione dell’art. 12, D.M. 11.1.2017 - Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per carenza dei presupposti – Sviamento di potere - Violazione sotto altro profilo dei principi di legalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

3. Violazione di legge e segnatamente degli articoli 1, commi 1 (principi di buon andamento), 3, 7 e 8 nonché 21 nonies della L. 241/90 – Violazione degli articoli 14 e 16 delle Linee Guida di cui all’All. A alla Del. EEN 9/11 e Violazione dell’art. 14 del D.M. 28.12.2012 - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra atti del medesimo Ente – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione - Eccesso di potere per carenza dei presupposti - Violazione dei principi generali (nazionali e del diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità ed irretroattività della legge, desumibili dall’art. 97 della Costituzione, dall’art. 1 della L. 241/1990 e dall’art. 25 comma 2 della

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