TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-02, n. 201605006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-02, n. 201605006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605006
Data del deposito : 2 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15423/2015 REG.RIC.

N. 05006/2016 REG.PROV.COLL.

N. 15423/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15423 del 2015, proposto dalla società consortile a r.l. I.GE.MA.S., rappresentata e difesa dagli avv.ti C V e E V, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Monte Asolone, n. 8;

contro

Regione Lazio;

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto n. 7421/2015 (r.g.n. 12385/15) del Tribunale civile di Roma.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 il dott. I V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col provvedimento monitorio in epigrafe, non opposto dalla parte ingiunta e conseguentemente munito della formula esecutiva il 17.7.2015, alla Regione Lazio è stato ingiunto di pagare alla parte qui ricorrente la somma di euro 61.690,88, con gli interessi legali dalla domanda, nonché le spese e compenso del procedimento liquidati in complessivi euro 2.036,50, oltre IVA e CPA.

2. Non soddisfatta nel frattempo, quanto alla sua pretesa, parte ricorrente ha quindi proposto il presente giudizio onde sentir condannare la Regione al pagamento della complessiva somma di euro 64.145,44, oltre gli interessi legali dal 17.2.2015 al pagamento della sorte di euro 61.690,88, nonché nominare un commissario ad acta per l’eventualità della ulteriore inerzia della debitrice.

3. La Regione non si è costituita, ciò potendosi interpretare in questa sede come manifestazione di sua adesione alle tesi creditorie di parte ricorrente;

4. La causa era chiamata all’odierna camera di consiglio ed ivi trattenuta in decisione.

5. Occorre conseguentemente condannare la Regione Lazio – non essendovi prova di un intervenuto adempimento nelle more – al pagamento, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente decisione ovvero dalla data della sua notificazione a cura di parte ricorrente, ove precedente, della somma anzidetta in favore di parte ricorrente maggiorata degli interessi al saggio legale da calcolare dal 17.2.2015 (data della domanda recata nel ricorso per decreto ingiuntivo) al giorno dell’effettivo soddisfo della sorte creditoria.

La Regione, atteso l’esito di questo giudizio, deve altresì essere condannata, nello stesso termine sopra detto, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.

6. Per l’eventualità che la Regione non adempia nel termine dato neppure alla presente decisione, si nomina fin d’ora, affinchè provveda sostitutivamente, come commissario ad acta l’Ispettore generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di subdelega a dirigente o funzionario dello stesso Ispettorato.

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