TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-30, n. 201802705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-30, n. 201802705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802705
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2018

N. 02705/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02835/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2835 del 2014, proposto da
M B F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P G, E R, con domicilio eletto presso lo studio E R in Milano, viale Bianca Maria 23;

contro

Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V R, con domicilio c/o Segreteria Tar Lombardia;

per il riconoscimento

del diritto della società ricorrente al rimborso delle variazioni alle opere urbanizzative come accertate dal collaudatore e nell'ammontare dallo stesso liquidato, di Euro 189.312,69, con condanna del Comune al suo pagamento;

in via subordinata per il riconoscimento che il rimborso per il medesimo ammontare o altro che 1'Ecc.mo Tribunale vorrà stabilire in via equitativa, è comunque dovuto dal Comune alla società attuatrice sulla base di intervenuto arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 Cod. Civ.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lissone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha realizzato opere urbanizzative in attuazione di convenzione urbanistica intervenuta col Comune di Lissone per la realizzazione di edifici residenziali nel comparto delimitato dalle locali Vie Pasubio — Cattaneo — S. Agnese. Al termine dei lavori il collaudatore, in data 21 marzo 2012, esprimendone verifica assentiva e di corrispondenza allo standard qualitativo ed agli allegati progettuali del piano di lottizzazione, ne liquidava l'importo in Euro 1.391.364,68, superiore per Euro 189.312,69 rispetto a quello previsto in convenzione di Euro 1.202.051,99, con conseguente incremento del valore originario del 15,75%.

Secondo la ricorrente l'aumento del costo realizzativo riguardava la posa di dissuasori previsti in granito, sostituiti con dissuasori in metallo e posati in numero superiore ai preventivati, nonchè il prolungamento delle linee di adduzione del gas, dell'acqua, dell'Enel, la realizzazione di cabine elettriche e gas, in tal modo conformati per una utilizzazione a servizio della collettività insediata nella zona e non solo per le esigenze del nuovo insediamento residenziale.

Con determina dirigenziale in data 17.05.2012 n. 427 il Comune ha respinto la richiesta di liquidazione della maggior somma sulla base dell'art. 9 della convenzione che limita il riconoscimento del rimborso per l'incremento delle opere urbanizzative "a quelle richieste in fase esecutiva dall'Amministrazione comunale o ad opere relative all'adeguamento e/o estensione delle reti tecnologiche non strettamente dipendenti dagli interventi del piano attuativo”.

Secondo la ricorrente il disconoscimento del rimborso da parte del Comune sarebbe in contrasto con la clausola convenzionale, oltre che apparire del tutto ingiustificato in quanto i "dissuasori" della viabilità, modificati per qualità e numero, sarebbero stati apposti su richiesta dell'Ufficio tecnico del Comune. Inoltre le opere sarebbero state riconosciute dal Comune con la nota del successivo 12.12.2011 dell'Ufficio Lavori pubblici che, ai fini del collaudo, aveva inviato atti, progetti e computi metrici aggiornati espressamente richiedendo di provvedere al collaudo "evidenziando e quantificando altresì eventuali maggiori opere eseguite dal soggetto attuatore".

Il riconoscimento troverebbe poi fondamento anche nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.05.2011 che avrebbe “evidenziato” la differenza di costo delle opere già realizzate secondo il segnalato ammontare, oggetto della richiesta di rimborso.

In subordine la ricorrente chiede di essere indennizzata per l'indebito arricchimento che il Comune trae dalle opere realizzate, ancorché non autorizzate ab origine.

Il Comune chiede la reiezione della domanda di riconoscimento delle migliorie e dell’arricchimento senza causa per il chiaro contenuto dell’articolo 9 della convenzione, secondo la quale “ove l’importo delle opere eseguite, valutate a consuntivo, in contraddittorio tra il tecnico del lottizzante e l’Ufficio Tecnico comunale, superasse l’importo preventivato, il lottizzante non avrà diritto ad alcun rimborso, salvo che l’incremento dell’importo sia dovuto a opere di miglioria richieste in fase esecutiva dall’Amministrazione Comunale o ad opere relative all’adeguamento e/o estensione delle reti non strettamente dipendenti dagli interventi del Piano Attuativo”.

In sede di approvazione della variante al piano di lottizzazione il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2011 operava una variazione al testo dell’articolo 9, inserendo un comma, recepito poi nell’atto di variante alla convenzione Notaio Dr Giovanni Picone del 4.07.2012 repertorio 63359 raccolta 25979, che dispone : “gli uffici comunali si riservano di operare una valutazione tecnico giuridica in merito all’esito del certificato di corretta esecuzione dei lavori, nei limiti in cui emergerà un’utilità pubblica delle opere realizzate e la congruità degli importi richiesti e verificati ai fini di un eventuale rimborso”.

La determinazione dirigenziale n. 427 del 17.05.2012 di approvazione del collaudo negava il rimborso per l’assenza di formali atti amministrativi che potessero ritenere autorizzate le opere in incremento rispetto alla previsione convenzionale, per la mancanza degli altri requisiti previsti dalla convenzione modificata per il riconoscimento e per l’assenza del preventivo impegno di spesa ex art. 191 del D Lgs 267/2000.

All’udienza del 25 settembre 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

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