TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200319
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00319/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2022, proposto da
M C N, rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A M, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Fanzini in Bologna, piazza Minghetti n.1;
Claudio Bonanno, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 705/2021 del

TAR

Emilia Romagna - Bologna


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A M e dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Visto l'art. 114 c. p.. a..;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Espone la prof.ssa N di aver partecipato alla procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Bologna per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - prima fascia - Dipartimento di Matematica, settore concorsuale 01/A4 Fisica Matematica - SSD MAT/07 Fisica Matematica, e di essersi classificata al terzo posto con punti 77,08 dietro il prof. M primo con 82,72 punti ed il prof. B, secondo con 79,68 punti.

Con ricorso Rg n. 58/2021 ha impugnato il decreto rettorale di approvazione della selezione chiedendone l’annullamento ed il rinnovo della valutazione da parte di Commissione in diversa composizione, limitatamente a due delle tre categorie di valutazione, relative alla “Attività didattica” e alle “Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo”

Ha lamentato la ricorrente, in sintesi, l’applicazione in modo palesemente illogico e contraddittorio da parte della Commissione dei criteri di valutazione dalla stessa predeterminati, si da precludergli la vincita del concorso stante comunque la contenuta differenza di punteggio tra i primi tre candidati e l’ampiezza del punteggio contestato ovvero 35 punti per l’attività didattica e 10 per l’attività istituzionale e di servizio dell’Ateneo.

Con sentenza n. 705/2021, passata in giudicato, l’adito Tribunale Amministrativo ha accolto il suindicato ricorso ai fini del riesame da parte di Commissione a diversa composizione, fermo restando i criteri non contestati stabiliti dall’originaria commissione, relativamente alle categorie di valutazione “Attività didattica” e al primo profilo di essa, avente ad oggetto: “attività in insegnamenti e moduli di cui si è assunta la responsabilità” nonché alla categoria “Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo”.

La suindicata sentenza ha censurato il livellamento/azzeramento della netta differenza oggettiva tra i titoli nettamente più numerosi presentati dalla ricorrente rispetto agli altri due candidati, ritenendo “irragionevole attribuire lo stesso punteggio (p. 23) sia al candidato Prof. M (che dalla scheda valutativa risulta avere tenuto n. 14 corsi tra moduli e corsi) sia al Prof. B (che dalla scheda valutativa risulta avere tenuto n. 26 insegnamenti tra corsi e moduli e 2 moduli in corsi di dottorato) sia, infine alla Prof. N (alla quale la scheda valutativa riconosce n. 55 insegnamenti tra corsi e moduli, oltre n. 29 corsi non pienamente coerenti con il settore concorsuale, n. 3 corsi di dottorato e, infine n. 10 corsi all’estero presso Istituto statunitense), stante, appunto, la oggettiva differenza riscontrabile tra le attività d’insegnamento frontale svolte da ciascuno dei tre candidati. Irragionevolezza, si ribadisce, derivante anche dal fatto che per tale profilo della categoria la Commissione doveva valutare, in particolare, “il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la continuità”, con oggettiva rilevanza attribuita, pertanto, al numero e alla continuità degli insegnamenti, con conseguente conferma, anche sotto tale profilo, dell’illogicità dell’operato della Commissione, risultando evidente che la valutazione dalla stessa effettuata, in alcun modo ha permesso di evidenziare le suddette caratteristiche degli insegnamenti effettuati da ciascun candidato.”

L’Università di Bologna in esecuzione del giudicato ha nominato una nuova Commissione e rinnovato il giudizio valutativo assegnando punti 79,22 a M, sempre primo, 77,18 a Bonanno sempre secondo, e 76,78 alla ricorrente come da decreto rettorale n. 1900 del 12 novembre 2021 di approvazione degli atti della selezione.

Con il ricorso in esame proposto ex art. 114 c.p.a. la prof.ssa N ha chiesto l’accertamento della nullità del suindicato decreto per asserita violazione e/o elusione del giudicato. Ad avviso della ricorrente anche la nuova Commissione quanto all’attività didattica frontale avrebbe nuovamente assegnato a tutti i primi tre candidati il medesimo punteggio assegnabile a ciascun corso o modulo, in violazione dei criteri di cui al giudicato. Anche in riferimento alla sottocategoria “didattica integrativa” la Commissione avrebbe nuovamente attribuito 0,5 punti per l’attività di co-relatore svolta dal M dichiarata espressamente non valutabile dal giudicato nonché espresso un giudizio del tutto sproporzionato tra i candidati. Con riferimento alla categoria “Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo” la prof.ssa N sarebbe stata nuovamente penalizzata non venendo valutate un terzo delle attività svolte. In definitiva ad avviso della ricorrente l’Amministrazione pur formalmente provvedendo a dare esecuzione alla sentenza, l’avrebbe sostanzialmente aggirata giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo. Ha altresì chiesto l’accertamento della nullità del consequenziale atto eventualmente medio tempore intervenuto di chiamata del prof. M, poi effettivamente emanato (seppur con riserva) il 14 febbraio 2022 (vedi doc. n.12 depositato dalla difesa del controinteressato).

Si è costituita l’Università di Bologna eccependo l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza dovendo tuttalpiù convertirsi in azione di annullamento con fissazione di udienza pubblica e riassunzione del giudizio. Posto che per statuizione della stessa sentenza n. 705/2021 l’operato della nuova Commissione doveva rifarsi ai criteri di valutazione stabiliti dal primo organo valutativo, la graduazione del punteggio assegnabile tra un minimo ed un massimo non sarebbe rientrata tra i suddetti criteri, non avendo la sentenza di cui si chiede ottemperanza richiesto la riparametrazione dei punteggi. Sarebbe del tutto illegittima la pretesa della ricorrente di ottenere per la valutazione delle “Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo” un punteggio superiore (15 punti) al massimo (10 punti) previsto.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato prof. M sollevando analoga eccezione di inammissibilità dell’azione di ottemperanza “ex adverso” proposta non risultando i vizi dedotti ascrivibili a ipotesi di nullità ai sensi dell’art 21-septies L.241/90.

Con memoria di replica la difesa della ricorrente ha evidenziato come il giudicato abbia stigmatizzato l’irragionevolezza dell’operato dell’originaria Commissione laddove ha attribuito a tutti e tre i primi candidati il punteggio massimo attribuibile di 23 punti per l’attività didattica frontale pur in presenza di oggettive differenze. Ha altresì rilevato come a suo dire la sentenza di cui chiede ottemperanza avesse imposto una diversa ripartizione dei punteggi da un minimo ad un massimo per tutte le categorie di valutazione in questione. Ha infine chiesto anche la nomina di commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere l’ottemperanza alla sentenza n. 705/2021 pronunciata tra le parti da questa Sezione, passata in giudicato, con cui è stato annullato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Bologna per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - prima fascia - Dipartimento di Matematica, settore concorsuale 01/A4 Fisica Matematica - SSD MAT/07 Fisica Matematica, in accoglimento del ricorso proposto dalla prof.ssa N.

Lamenta parte ricorrente, con ricorso proposto ex art 114 c.p.a., la violazione dei criteri stabiliti dal giudicato o comunque l’elusione del giudicato stesso, dal momento che l’Amministrazione pur formalmente provvedendo a dare esecuzione alla sentenza, l’avrebbe sostanzialmente aggirata giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.

In punto di fatto va rilevato che con decreto rettorale trasmesso il 14 febbraio 2022 è stata disposta la nomina con riserva e la presa in servizio del controinteressato prof. M.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto.

3.- Con la sentenza n. 705/2021 di annullamento degli atti dell’originaria Commissione questa Sezione ha rilevato l’illogicità, la contraddittorietà e la violazione dei criteri auto-stabiliti del giudizio espresso dall’organo valutativo, con riferimento anzitutto alla categoria di valutazione “attività didattica” e al primo profilo di essa, avente ad oggetto: “attività in insegnamenti e moduli di cui si è assunta la responsabilità” avendo assegnato a tutti i candidati il punteggio massimo attribuibile ovvero 23 punti, di fatto azzerando tale elemento valutativo. Ha in particolare il Collegio ritenuto del tutto illogico l’operato della Commissione “laddove ha comportato che lo svolgimento anche solo di un minimum di attività di insegnamento fosse premiato (attraverso l’attribuzione a ciascun candidato del punteggio massimo attribuibile a ciascun corso: punti 2 e a ciascun modulo: punti 1) con l’assegnazione a tutti e nove i candidati del punteggio massimo di punti 23 attribuibile alla sotto categoria, con conseguente concreto, irragionevole azzeramento di tale sotto categoria di valutazione prevista ex lege.” Ha ritenuto la sentenza irragionevole (testualmente) “attribuire lo stesso punteggio (p. 23) sia al candidato Prof. M (che dalla scheda valutativa risulta avere tenuto n. 14 corsi tra moduli e corsi) sia al Prof. B (che dalla scheda valutativa risulta avere tenuto n. 26 insegnamenti tra corsi e moduli e 2 moduli in corsi di dottorato) sia, infine alla Prof N (alla quale la scheda valutativa riconosce n. 55 insegnamenti tra corsi e moduli, oltre n. 29 corsi non pienamente coerenti con il settore concorsuale, n. 3 corsi di dottorato e, infine n. 10 corsi all’estero presso Istituto statunitense), stante, appunto, la oggettiva differenza riscontrabile tra le attività d’insegnamento frontale svolte da ciascuno dei tre candidati”.

4.- Da tali chiare e puntuali statuizioni derivava l’obbligo per la nuova Commissione nominata dall’Ateneo di differenziare il punteggio tra i primi tre candidati mediante riparametrazione dei punteggi assegnabili per ogni corso e modulo di insegnamento da un minimo ad un massimo in rapporto proporzionale con il relativo numero, fermo naturalmente restando il limite del punteggio massimo attribuibile ovvero 23 punti.

All’eccezione sollevata dalla difesa dell’Ateneo circa l’estraneità di tal riparametrazione rispetto ai criteri fissati dalla prima Commissione e mantenuti fermi dal giudicato può agevolmente replicarsi come la sentenza di cui si chiede ottemperanza ha di fatto integrato i suindicati criteri, fissando la concreta “regola iuris” per il riesercizio del potere, quale modalità per concretamente differenziare l’attività didattica frontale svolta dai candidati.

5.- La pronuncia del giudice, che annulla un provvedimento illegittimo, non inibisce il riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione, ma si tratta, tuttavia, di un potere non libero, nel senso che non si rapporta più alla astratta norma attributiva del potere, ma alla “regola iuris” del caso concreto come individuata dal giudice;
di conseguenza, ove la riedizione del potere amministrativo sia avvenuta in maniera difforme rispetto alla regola fissata precedentemente dal giudice, si concretizza una ipotesi di violazione di giudicato ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 8 novembre 2010, n.7912).

Per giurisprudenza pacifica la violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con “precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice”, mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'Amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 11 novembre 2021, n. 2511;
cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175.).

6.- La denunziata violazione del giudicato sussiste anche in riferimento alla seconda sotto categoria dell’attività didattica ovvero alla “didattica integrativa” quantomeno nella parte in cui è stata valutata in favore del prof. M l’attività di mero co-relatore di una tesi di laurea, espressamente ritenuta non valutabile, nonché nella parte in cui anche il nuovo organo valutativo non ha tenuto conto della obiettiva sproporzione tra il numero delle relazioni di laurea effettuate dai 3 candidati, spiccando anche qui la prof.ssa N quale relatrice di ben 50 tesi.

7.- E’invece infondata la domanda di nullità quanto alla valutazione effettuata dalla Commissione in relazione alle “attività istituzionali” non trovando la pretesa della prof.ssa N di conseguire 15 punti fondamento nel giudicato, stante il non consentito superamento del punteggio massimo attribuibile (10 punti) per tale categoria.

8.- Alla luce dei suesposti motivi il ricorso va accolto con l’effetto della declaratoria di nullità degli atti impugnati ivi compreso l’atto di nomina del prof. M, con obbligo dell’Università di Bologna di avviare e concludere la nuova valutazione dei tre candidati in ottemperanza al giudicato ed ai criteri contenuti nella presente sentenza entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, mediante Commissione a diversa composizione.

Per il caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione, è nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del MIUR, o suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in €. 1.500,00 (millecinquecento//00), è posto a carico dell’Università di Bologna.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, nei confronti dell’Università, mentre sussistono ragioni di equità per la compensazione con il controinteressato.

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