TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2021-11-10, n. 202106229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2021-11-10, n. 202106229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106229
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 09899/2020 REG.RIC.

N. 06229/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09899/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9899 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da


MADA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. P G che, unitamente agli avv.ti A B ed A I, la rappresenta e difende nel presente giudizio


contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Michele Memeo che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto concerne il ricorso principale:

del provvedimento prot. QD18233/2020 del 02/09/2020 con cui Roma Capitale ha respinto l'istanza di deroga all'orario dell'attività permanente per lo svolgimento di trattenimenti danzanti e spettacoli musicali all'interno del locale ivi indicato;


per quanto concerne il primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. CA/209289/2020 del 21/12/2020 con cui Roma Capitale ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;

- del parere della Giunta Municipale del 16/12/2020, prot. CA/207929/2020;


per quanto concerne il secondo ricorso per motivi aggiunti:

della nota n. 207929 del Direttore Municipio I di Roma Capitale del 17/12/2020;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 il dott. M F;


Considerato che il ricorso principale presenta profili d’improcedibilità in ragione dell’avvenuta adozione del successivo provvedimento del 21/12/2020, non avente natura meramente confermativa in quanto emanato a seguito di una nuova istruttoria;

Considerato che i ricorsi per motivi aggiunti hanno ad oggetto il provvedimento del 21/12/2020 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di riesame in quanto, come emerge dalla nota endoprocedimentale del 17/12/2020, la Giunta del Municipio nella seduta del 16/12/2020 ha espresso parere contrario “stante l’attuale vigenza della normativa anti Covid 19”;

Considerato che i ricorsi per motivi aggiunti non sono assistiti da sufficienti profili di fondatezza in quanto le doglianze ivi dedotte non riescono a contrastare, in maniera efficace, il profilo motivazionale (rispetto della normativa anti Covid) posto a fondamento del gravato diniego di riesame;

Considerato, in quest’ottica, che anche la normativa emergenziale vigente al momento dell’adozione dell’atto può giustificare, allo stato, una valutazione di opportunità avente ad oggetto il diniego della protrazione dell’orario di chiusura dell’esercizio laddove l’eventuale allentamento o modifica delle misure restrittive potranno essere, se del caso, portate all’attenzione dell’ente locale compulsando la relativa valutazione in sede procedimentale;

Considerato che,

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