TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-25, n. 202401978

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-25, n. 202401978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401978
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 01978/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04130/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4130 del 2022, proposto da
Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Teverola, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 2253/2018 (R.G. 4476/2018) reso dal Tribunale Civile di Napoli Nord, in data il 09.04.2018, depositato e reso pubblico il 12.04.2018, opposto, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza resa dal Giudice dell'opposizione in data 18.10.2018, munito di formula il 22.11.2018 e così notificato all'Ente debitore in data 11.12.2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 2253/2018, reso dal Tribunale Civile di Napoli Nord il 12.04.2018, il Comune di Teverola veniva condannato a pagare, in favore di Mediocredito Italiano s.p.a,, la somma di euro 84.4534,67 oltre interessi nonché compensi per euro 1750, 00 ed esborsi pari ad euro 406,50 oltre IVA e C.p.a se documentate e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Con sentenza n. 3132/2021 del 09.11.2021, resa a definizione del giudizio di opposizione RG. 6875/2018 proposto avverso il suindicato decreto ingiuntivo, il Tribunale di Napoli Nord respingeva l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il Comune di Teverola al

pagamento della somma di € 4.015,00 a titolo di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, CPA e IVA.

La società Mediocredito Italiano S.p.a. veniva incorporata poi in Intesa Sanpaolo S.p.a. giusta atto giusta atto di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Dott. Carlo MARCHETTI in Milano, rep. 15286, racc. 8188 del 30.10.2019.

La ricorrente ha notificato, quindi, al Comune di Teverola, in data 09.11.2021, la sentenza n. 3132/2021 avverso la quale non veniva proposto ulteriore gravame (all. 4 al ricorso e certificato di passaggio in giudicato in atti). Notificava, poi, atto di precetto, in data 27.12.2021 (all. n. 6 al ricorso) e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi (all. n. 7 al ricorso);
il terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. (all. n. 8 al ricorso).

Ha, infine, proposto il presente ricorso in ottemperanza per sentir condannare il Comune di Teverola al pagamento delle somme riconosciute nel decreto ingiuntivo, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord oltre gli ulteriori interessi ed alle spese così come liquidati nel titolo esecutivo dalla data di notifica del precetto e fino all’effettivo soddisfo, nonché per la somma di € 4.015,00 (quattromilaquindici/00) oltre Spese generali, CPA e IVA come per legge secondo la liquidazione giudiziale contenuta in sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta che agisca in caso di perdurare dell'inerzia del Comune. Infine, ha chiesto condannarsi l’ente debitore al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata esecuzione del giudicato ai sensi dall'articolo 112 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010 ed al pagamento dell’ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art 114 c.p.a, oltre alle competenze e spese della presente azione esecutiva.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso per ottemperanza è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente ha notificato al Comune di Teverola, in data 09.11.2021, la sentenza del Tribunale n. 3132/2021 che ha respinto il ricorso per opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo e condannando il Comune di Teverola alla refusione delle spese del giudizio di opposizione per euro 4.015,00;
avverso la sentenza non veniva proposto ulteriore gravame (all. 4 al ricorso e certificato di passaggio in giudicato in atti).

Il presente ricorso in ottemperanza è stato, poi, notificato al Comune in data 4.08.2022, con la conseguenza che, al momento della sua notifica, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall'articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall'articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Non avendo l’ente comunale, non costituito in giudizio, validamente contestato la debenza delle somme ancora reclamate, la domanda attorea deve essere accolta e, quindi, va ad esso ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza azionata in epigrafe, attraverso il pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo, che tale sentenza ha integralmente confermato, oltre alle spese di lite relative al giudizio di opposizione, come in tale sentenza liquidate, il tutto oltre i relativi interessi legali, dalla domanda sino al soddisfo;
tanto nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Caserta con facoltà di delega a competente funzionario del suo ufficio, il quale s’attiverà, per l'esecuzione del giudicato, dietro domanda di parte, qualora alla scadenza del termine, come sopra fissato, per il pagamento, l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.

Il medesimo commissario dovrà:

- adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;

- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002;
compenso che sin d’ora si pone a carico del Comune di Teverola, che avrà dato causa al suo insediamento.

Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza, può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699;
T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348;
T.A.R. Campania - Napoli, n. 9145/2005;
T.A.R. Campania - Napoli, n. 12998/2003;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti, nella misura liquidata in dispositivo, solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative.

Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulle somme che verranno successivamente liquidate a titolo di risarcimento del danno ovvero dovute a titolo di indennizzo nel caso di esercizio della potestà prevista dall'art. 42-bis T.U. n. 327 del 2001.

Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il novantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente;
II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021);
III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione a titolo di risarcimento del danno da occupazione come quantificato in base ai criteri indicati nell’ottemperanda sentenza, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra) compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).

Il commissario ad acta, come sopra nominato, per l'eventualità che, alla scadenza del termine previsto per l'adempimento, l'Amministrazione non abbia provveduto al pagamento, provvederà su richiesta di parte ricorrente a riconoscere all’interessato anche quanto dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Va, infine, respinta l’ulteriore domanda proposta ex art. 112, co. 3, c.p.a., secondo periodo, ovverosia la “azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato”, avendo parte ricorrente formulato tale domanda in maniera generica e senza allegare né provare i danni di cui chiede il ristoro.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del resistente Comune, nell’importo liquidato nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi