TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-07-12, n. 201900102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-07-12, n. 201900102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201900102
Data del deposito : 12 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2019

N. 00102/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 63 del 2019, proposto da:
società agricola La Villa s.a.s. di Berasi Mariano &
C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza n. 283/2018 adottata in data 20 dicembre 2018 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol a definizione del procedimento reg. ric. n. 68 del 2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il consigliere A T e udito per la ricorrente l’avvocato G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La società agricola La Villa s.a.s. di Berasi Mariano &
C., (da qui società La Villa), con sede nella provincia di Trento ed operante principalmente nel settore dell’allevamento del bestiame, ha inoltrato nel 2014 alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA o Agenzia) la “domanda unica di pagamento per l’anno 2014”, prevista per il pagamento diretto agli agricoltori delle misure di sostegno individuate dalla politica agricola comunitaria ai sensi dei regolamenti CE n. 1122/2009 e 73/2009, individuando il contributo nella misura di Euro 130.748,36. Il protrarsi del silenzio dell’amministrazione su tale domanda è stato dichiarato illegittimo con sentenza di questo Tribunale n. 306 del 20 novembre 2017 con cui è stato ordinato ad A.G.E.A. di provvedere entro il termine di trenta giorni. AGEA ha quindi provveduto con definitivo provvedimento, comunicato in data 5 dicembre 2017, con il quale la domanda è stata respinta a causa dell’asserito mancato assolvimento dell’onere di provare mediante idonea documentazione la movimentazione del bestiame dal Comune di allevamento (non limitrofo) a quello del pascolo. La società La Villa ha, quindi, proposto ricorso avverso tale provvedimento. Dopo aver disposto con l’ordinanza istruttoria n. 121 del 1 giugno 2018 l’acquisizione di una relazione sui fatti di causa, il ricorso è stato accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 283 del 20 dicembre 2018 che ha annullato il provvedimento di diniego impugnato.

Detta sentenza ha appurato che dalla Banca dati nazionale relativa all’anno 2014 risulta da parte della società La Villa “ – la detenzione, nel periodo ricompreso tra il 14 maggio 2014 e il 25 novembre 2018, dell’allevamento con codice azienda 060FG547 ID FISCALE NTRNTN79E68L858T;
– il trasferimento dal 7 luglio 2014 al 24 novembre 2014 di n. 52 bovini dal proprio allevamento con codice azienda 060FG547, del quale era detentrice, ai pascoli siti nel Comune dell’L’Aquila Camarda - fraz. di Assergi - aventi codice pascolo 049AQ03P;
– la titolarità dell’allevamento ovino, nel Comune dell’Aquila, avente codice azienda 049AQL46 con ID

FISCALE

01872230220 dal 9 settembr
e 2014;
– il caricamento nell’allevamento con codice azienda 049AQL46 di n. 25 capi ovini.”.
In particolare la sentenza n. 283/2018 ha precisato che “ risulta dimostrata la registrazione nella BDN - anno 2014 - della detenzione (cfr. “Elenco storico dei detentori”) da parte della società La Villa di capi di allevamento in proprietà dell’azienda Notarangelo Antonia con sede in Vieste (FG), suffragata dal contratto di soccida già in atti (cfr. doc. 3 depositato in data 19.3.2018), e dell’avvenuto trasferimento degli stessi nei pascoli esistenti nella frazione di Assergi del Comune dell’Aquila, suffragato dall’attestazione già rilasciata dal servizio veterinario dell’Unità sanitaria della provincia di Foggia (cfr. doc. 13 fasc. ricorrente)”, che “ Quanto alla (mera) detenzione dei capi di bestiame, nella fattispecie derivante in capo alla società La Villa dal contratto di soccida stipulato ex art. 2171 cod. civ, deve rilevarsi che - ai fini della concessione del sussidio comunitario in esame - questa è già stata ritenuta sufficiente dalla stessa AGEA che, sul punto, così si è espressa nella comunicazione di data 17.9.2015 (cfr. fasc. ricorrente): <
Il rispetto dell’obbligo del pascolamento delle superfici dichiarate in domanda deve intendersi soddisfatto solo se il richiedente l’aiuto risulta essere detentore degli animali utilizzati per il pascolamento, indipendentemente dal fatto che sia soccidante o soccidario;
detto requisito di detentore deve risultare nella banca dell’anagrafe zootecnica nazionale (BDN)
>, che “ Quanto alla non contiguità del Comune di ubicazione delle superfici dichiarate a pascoli magri con tara con il Comune ove ha sede l’allevamento, la stessa circolare AGEA di data 15.1.2014 al punto 10.2 precisa tra l’altro, come sopra si è visto, che il pascolamento va dimostrato dalla presenza di documenti, registrati presso la BDN, che attestano la movimentazione dei capi verso le località di pascolo” ed, infine, che “ Entrambe le surriferite condizioni, richieste per accedere alla contribuzione comunitaria, risultano dunque assolte dalla società La Villa nella domanda presentata per la campagna 2014, mentre in ordine ad altre, ivi compresa la titolarità dell’allevamento ovino nel Comune dell’Aquila ed il caricamento di 25 capi, non sussiste allo stato alcuna contestazione ”.

Nonostante la notificazione, ritualmente intervenuta in data 21 dicembre 2018, sia al domicilio reale di AGEA sia all’Avvocatura dello Stato della citata sentenza n. 283/2018 e ancorché non sia stato interposto appello, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia stessa, l’Agenzia non ha provveduto a concludere il procedimento per la liquidazione del contributo avviato con la “domanda unica di pagamento per l’anno 2014”. Inoltre, successivamente alla sentenza n. 283/2018, nell’ambito di una diversa controversia instaurata presso il TAR di Roma l’amministrazione, con riferimento al pagamento dei contributi dell’anno 2014, ha ribadito le medesime ragioni di diniego contenute nel provvedimento annullato da questo Tribunale.

La società La Villa, in relazione all’inerzia dell’amministrazione e tenuto conto di quanto affermato nella sentenza n. 283/2018, con il ricorso in esame ha, quindi, chiesto l’adempimento di tale pronuncia con la riattivazione del procedimento per il pagamento del contributo cui AGEA, a seguito dell’annullamento del provvedimento di diniego, era tenuta, come statuito nella stessa sentenza (“ Non può invece trovare accoglimento l’ulteriore domanda volta ad ottenere la condanna di AGEA al rilascio del definitivo provvedimento di accoglimento e di liquidazione della somma richiesta, posto che ciò esula, ex art. 34, co. 2, cod. proc. amm., dai limiti della cognizione di questo giudice, al quale non è attribuita la possibilità di sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un potere che, a seguito dell’annullamento, dovrà essere rieditato da AGEA ”). La ricorrente ha richiesto principalmente a questo Tribunale che l’esercizio della giurisdizione sia esteso al merito ex art. 134, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. e, quindi, l’emanazione, in luogo dell’amministrazione inadempiente, del provvedimento di accoglimento della “domanda unica di pagamento per l’anno 2014” i cui presupposti già emergerebbero dalla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione. In subordine la società La Villa ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 cod. proc. amm., che sia ordinata ad AGEA l’ottemperanza, entro un congruo termine, della citata sentenza, prescrivendo le relative modalità mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo (da adottarsi espressamente da parte di Agea). Quest’ultima domanda è stata accompagnata dalla richiesta di nomina di un commissario ad acta , per il caso di eventuale perdurare dell’inerzia oltre il termine fissato, nonché con quella di condanna di AGEA, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità di mora (c.d. “astreinte”), per ogni giorno di ritardo nell’eseguire la decisione di questo Tribunale.

L’intimata Agenzia non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 283/2018, nei termini che seguono, merita accoglimento.

La completa inerzia mantenuta dall’Agenzia a seguito dell’annullamento, disposto con la predetta sentenza, del provvedimento di rigetto della domanda di pagamento del contributo per l’anno 2014, a fronte dell’interesse della ricorrente di natura pretensiva non soddisfatto (già) dalla caducazione dell’atto impugnato, risulta, invero, illegittima e violativa dell’obbligo nascente dal giudicato, in forza del quale l’amministrazione avrebbe dovuto, rieditando il relativo potere, definire con un provvedimento espresso il procedimento di liquidazione del contributo, avviato con la domanda a suo tempo inoltrata, ma rimasto inconcluso proprio per l’annullamento del provvedimento di rigetto.

Va, dunque, ordinata ad AGEA l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 283/2018.

II) Ciò posto, vale evidenziare che laddove il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ordini l’ottemperanza, l’art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm., prevede l’alternativa tra il prescriverne le relative modalità mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione. In ogni caso entrambe le previste opzioni (e non soltanto, come prospettato dalla ricorrente, l’emanazione del provvedimento da parte del giudice in luogo dell’amministrazione) costituiscono evidentemente esercizio di giurisdizione con cognizione estesa al merito, tale essendo, alla stregua dell’art. 134, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., ogni controversia avente ad oggetto l’attuazione del giudicato nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Si aggiunga, d’altra parte, che qualora alla determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo si accompagni la nomina, ex lett. d) del comma 4 dell’art. 114 citato, di un commissario ad acta che agisce quale longa manus del giudice (C.d.S., sez. III, sent. n. 3124/2013), risulta viepiù evidente l’estensione al merito della giurisdizione così esercitata, come accade nel caso dell’emanazione del provvedimento da parte del giudice.

III) Occorre allora considerare che, nella fattispecie in esame, ai fini dell’emanazione del provvedimento da parte del giudice del contributo nella misura richiesta, i dati posti a base della sentenza di questo Tribunale n. 283/2018 non sono sufficienti. Tali dati postulano, ma non affrontano puntualmente, anche il profilo del carico UBA/ha (presupposto cui è subordinata l’ammissibilità delle misure di sostegno comunitarie di cui ai regolamenti CE n. 1122/2009 e 73/2009), la cui verifica deve essere eseguita dall’amministrazione nell’ambito del (ri)esercizio del potere necessario alla conclusione del procedimento e non, come pretende la ricorrente, dal giudice dell’ottemperanza nell’ambito di un giudicato a formazione progressiva.

IV) In ragione di quanto precede deve, pertanto, trovare accoglimento l’istanza di parte ricorrente formulata in via subordinata diretta alla determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo, non potendosi procedere all’emanazione diretta, da parte di questo giudice e in luogo dell’amministrazione inadempiente, del provvedimento richiesto in via principale.

V) Perciò, va stabilito che AGEA dovrà ottemperare alle statuizioni della sentenza di cui trattasi in primo luogo senza potersi riferire al provvedimento di diniego del 5 dicembre 2017, annullato da detta sentenza, né, in particolare, alla mancata prova della movimentazione del bestiame, movimentazione accertata proprio dalla suddetta sentenza, neppure attraverso il richiamo in altri atti, come è avvenuto con la nota istruttoria resa da AGEA nel giudizio r.g. n. 14229/2019 presso il TAR di Roma. AGEA dovrà in ogni caso concludere, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, il procedimento avviato con la domanda unica di pagamento per l’anno 2014 con un provvedimento espresso che tenga conto delle seguenti circostanze accertate dalla sentenza n. 283/2018 relativamente alla società La Villa: 1) la detenzione, nel periodo ricompreso tra il 14 maggio 2014 e il 25 novembre 2018, dell’allevamento con codice azienda 060FG547 ID FISCALE NTRNTN79E68L858T;
2) il trasferimento dal 7 luglio 2014 al 24 novembre 2014 di n. 52 bovini dal proprio allevamento con codice azienda 060FG547, del quale era detentrice, ai pascoli siti nel Comune dell’L’Aquila Camarda - fraz. di Assergi - aventi codice pascolo 049AQ03P;
3) la titolarità dell’allevamento ovino, nel Comune dell’Aquila, avente codice azienda 049AQL46 con ID

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