TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202217071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202217071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217071
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 17071/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12864/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12864 del 2019, proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA IMPERATORI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Santo, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale sita in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;



nei confronti

Società Agricola Vitivinicola Terre Antiche S.r.l., Società Agricola Cantina Ribelà S.r.l., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G09135 del 05.07.2019, notificata in data 16.07.2019, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale veniva comunicato che la domanda n. 95670019272, relativa OCM Investimenti - Campagna 2018/2019, non era ammissibile, oltre che di ogni altro atto, presupposto, coordinato, connesso e conseguente a detto provvedimento, tra i quali il bando pubblico PNS, Misura Investimenti 2018/2019, per la concessione dei contributi; i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo; la deliberazione di approvazione dell’elenco regionale delle domande ammesse a finanziamento e l’elenco delle domande non ammissibili, inerente la Misura Investimenti anno 2018-2019; la nota avente ad oggetto “Reg. Ue n. 1308/2013 art.50 - Determinazione n. G00093 del 08.01.2019. Programma Nazionale di Sostegno Settore Viticolo, D.r.a Misura “Investimenti” - Campagna 2018/2019; Codice Agea domanda biennale: 95670019272. Preavviso di proposta di non ammissibilità ai sensi della L.241/90 art. 10 bis”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente – premesso di svolgere in via esclusiva attività di produzione, trasformazione, confezionamento e vendita di vino imbottigliato – espone di avere presentato la domanda di sostegno n. 95670019272 in data 25.02.2019, al fine di avvalersi delle risorse di cui al bando, per poter realizzare, secondo quanto analiticamente descritto nell’allegata “relazione tecnica”, una sala degustazione presso la sede operativa dell’azienda in Via Pietra Porzia n. 14, Frascati (RM).

La società riferisce che intendeva creare una cantina di degustazione annessa alla sede operativa dell’azienda dove si produce il vino, per implementare la commercializzazione del prodotto vendendo al dettaglio ai clienti che, incentivati dall’assaggio del vino ed edotti delle qualità dello stesso, ne facessero richiesta.

In data 21.03.2019, l’Amministrazione richiedeva una notevole e dettagliata integrazione documentale.

La ricorrente forniva documentazione integrativa in data 04.04.2019.

Tuttavia in data 23.04.2019 veniva notificata all’azienda il preavviso di non ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, sulla scorta dei seguenti rilievi:

1) la società ricorrente era da ritenersi “impresa in difficoltà” e non poteva, ai sensi dell’art. 3.1 del bando pubblico, accedere al finanziamento richiesto;

2) l’investimento proposto non rientrava nelle tipologie di interventi ammissibili perché - essendo ammissibili esclusivamente interventi per la trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, come meglio specificato nell’articolo 4.3. del bando - la sala degustazione oggetto di finanziamento rientrerebbe nell’attività di agriturismo e non in quella vitivinicola;

3) mancata dimostrazione della ragionevolezza e della congruità della spesa, non essendo data, risposta alle richieste di integrazione della relazione tecnica quali l’acquisto di barili e botte in legno ed ai beni di arredo; mancata determinazione del costo di realizzazione della struttura tettoia, secondo la metodologia dei costi standard;

4) incoerenza nelle autorizzazioni edilizie presentate per la realizzazione dell’opera, sia con riferimento alla scia sia con riferimento alle destinazioni d’uso indicate per l’immobile coinvolto.

La società ricorrente inoltrava in data 03.05.2019 alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura Alimentare, Caccia e Pesca, Area Decentrata Agricoltura Lazio centro, le controdeduzioni e le osservazioni richieste, chiedendone il riesame ai fini dell’ammissibilità.

Lamenta che ciò malgrado, in data 16.07.2019, senza dare alcun riscontro alla richiesta di riesame del 03.05.2019, veniva notificata all’Agricola Imperatori la Determinazione n. G09135 del 05.07.2019, con cui veniva inserita nell’elenco delle istanze non ammissibili.

1.2. Il gravame è affidato ad un unico indistinto motivo di ricorso con il quale la società ricorrente articola le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione: dell’articolo 50 del Regolamento 1308/2013, dell’articolo 2 punto 14 del Regolamento 702/2014 nonché degli artt. 3 e 4 del relativo Bando e dei principi in esso espressi. - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza manifesta e contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati. - Violazione dell’art. 3, 10, 10 bis e 12 della legge n.