TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300110
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 00110/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, proposto da A D C, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossacesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C Z, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
C srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.13 del 22 novembre 2019, con la quale il Comune ingiungeva, tra gli altri, al Sig. A D C il ripristino dello stato del terreno in proprietà, in catasto al foglio 7, particella 4177, sub 8, in via Lungomare, ante trasformazione in posto auto scoperto, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la precedente ordinanza n.12 del 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossacesia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Fossacesia, con atto n.13 del 22 novembre 2019, ordinava, tra gli altri, al Sig. A D C il ripristino dello stato del terreno in proprietà, in catasto al foglio 7, particella 4177, sub 8, in via Lungomare, ante trasformazione in posto auto scoperto, ex art.31 del D.P.R. n.380 del 2001.
L’Amministrazione in particolare segnalava che C srl, vicina proprietaria, con nota del 29 agosto 2019 richiedeva verifiche sulla realizzazione dei parcheggi;che il 19 settembre 2019 erano richiesti gli atti di compravendita, poi ricevuti;che trattavasi di realizzazione di posti auto scoperti non autorizzata, in quanto priva del titolo abilitante;che inoltre l’area ricadeva in zona B6 del PRG “zone residenziali di ristrutturazione urbanistico-ambientale”, con attuazione demandata a un piano di recupero di iniziativa privata o pubblico privata, nonché nel comparto 5, con standard di riferimento, mediante scheda urbanistica di comparto allegata al PRG, di “verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico pedonali da asservire a uso pubblico”;che di contro erano stati realizzati posti auto, poi venduti ai proprietari di unità immobiliari di un complesso turistico ricettivo e residenziale, realizzato nell’adiacente comparto 6, con conseguente sottrazione dello standard di riferimento nel comparto 5.
L’interessato impugnava la suddetta ordinanza, censurandola per violazione dell’art.870 c.c., dell’art.23 della Legge n.1150 del 1942, dell’art.26 della L.R. n.18 del 1983, dell’art.9 delle NTA del PRG, dell’art.23 ter del D.P.R. n.380 del 2001 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento del fatto.
Il ricorrente in particolare, dopo aver illustrato la disciplina che riguarda la nozione di comparto, ha fatto presente che per il posizionamento degli standard le indicazioni per i soggetti attuatori non sono vincolanti, bastando all’uopo che gli stessi siano sufficienti all’interno del singolo comparto;che il comparto 5 risultava del tutto inattuato, con C srl, titolare della maggior parte delle quote, non ancora attivatasi per la concreta attuazione;che il Comune non era nemmeno intervenuto in via sostitutiva;che andavano tutelati anche gli interessi dei proprietari in minoranza del comparto 5, quale tra gli altri il ricorrente.
L’interessato ha sostenuto inoltre che la destinazione catastale era di posto auto;che occorreva rispettare il limite delle superfici minime da destinare a parcheggio;che per tali aree veniva versato l’IMU al Comune;che non vi era stata comunque una trasformazione dell’area, non destinata a una diversa categoria funzionale, in assenza di opere e senza abusi, come riscontrato in apposito sopralluogo comunale;che non c’era quindi possibilità di compromettere gli standard urbanistici e che lo standard della relativa scheda poteva essere assicurato in altra parte del comparto 5;che non vi era mutamento di destinazione rilevante, non risultando incrementato il carico urbanistico.
Il Comune di Fossacesia e C srl, controinteressata, si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito, segnalando inoltre in fatto che, con nota n.20429 del 15 dicembre 2022 l’Amministrazione aveva dato comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del comparto 5, in zona B6 del PRG, ex art.26 della L.R. n.18 del 1983, mediante delibera g.c..
Con altra memoria la controinteressata, ricostruiti i fatti e illustrata la propria posizione, deduceva l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
Con apposita replica il ricorrente deduceva tra l’altro in rito la tardività della memoria della Società.
Seguivano anche le repliche del Comune e della controinteressata.
Nell’udienza del 24 febbraio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo precisato che l’eccezione di rito sull’asserita tardività della memoria della controinteressata appare comunque irrilevante, venendo seguita dalle repliche di difesa della medesima parte.
Tanto premesso, il ricorso, in disparte la nota comunale n.20429 del 15 dicembre 2022, sull’avvio del procedimento per l’approvazione del comparto 5, con potenziale prospettiva di improcedibilità del gravame, appare in ogni caso destituito di fondamento e dunque da respingere.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’intervento consistente nella realizzazione del posto auto scoperto non risulta assentito da alcun titolo abilitativo e dunque è da qualificarsi come abusivo;che inoltre detto intervento si pone in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, trattandosi di area ricadente in zona B6 del PRG, ovvero di “zone residenziali di ristrutturazione urbanistico-ambientale”, con attuazione demandata a un piano di recupero di iniziativa privata o pubblico privata, nonché nel comparto 5, con standard di riferimento, mediante scheda urbanistica di comparto allegata al PRG, di “verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico pedonali da asservire a uso pubblico”.
Date le suddette premesse, già sufficienti per sottrarre l’ordinanza impugnata alle censure dedotte, va inoltre rilevato che la valutazione degli standard all’interno del singolo comparto attiene a considerazioni di puro merito, come tali non censurabili dal ricorrente, né sindacabili dal Giudice, siccome rientranti nella sfera di competenza dell’Amministrazione pubblica (cfr. in generale, tra le altre, CGA, n.308 del 2017);che il medesimo ricorrente peraltro non dà dimostrazione dell’asserita sufficienza degli standard nel comparto 5;che in ogni caso i dedotti profili di flessibilità degli standard possono semmai valere all’interno del singolo comparto;che per l’attuazione del comparto 5 C srl si era attivata sin dall’istanza del 15 novembre 2013 e che l’Amministrazione, sia pure dopo la proposizione del gravame, si era al fine occupata dell’avvio del relativo procedimento (cfr. nota comunale n.20429 del 15 dicembre 2022, all.15 al ricorso, depositato il 13 gennaio 2023);che gli interessi dei proprietari in minoranza non potevano comunque pregiudicare l’attuazione del comparto 5, come precisato anche nel seguito della trattazione.
Occorre ancora evidenziare che non può risultare in ogni caso decisiva la destinazione catastale a posto auto, a fronte di altra destinazione impressa all’area dalla disciplina urbanistica vigente;che il rispetto del limite delle superfici minime da destinare a parcheggio deve riguardare, nel caso di specie, non già il comparto 5, bensì il comparto 6, dove è allocato il complesso residenziale con l’unità immobiliare di proprietà del ricorrente;che del pari irrilevante è il dato del pagamento dell’IMU al Comune per le indicate aree, atteso che detto pagamento non può valere a sanare gli abusi;che risulta comunque un intervento di trasformazione stabile e duraturo del territorio, da adibire a posto auto, in contrasto con la destinazione a “verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico pedonali da asservire a uso pubblico” dello standard di riferimento del comparto 5 (cfr. foto, all.15 al ricorso, depositato il 28 febbraio 2020);che rientra comunque, come già sottolineato, nella sfera insindacabile delle valutazioni di merito dell’Amministrazione, la decisione circa l’allocazione di un determinato standard in una specifica area del comparto;che il mutamento della destinazione d’uso, ai fini in questione, appare rilevante, sottraendo standard al comparto 5 - in favore del comparto 6 - e pregiudicandone l’attuazione prevista.
Ne consegue che l’atto impugnato risulta esente dalle censure dedotte.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.