TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300110
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 00110/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, proposto da A D C, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossacesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C Z, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
C srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.13 del 22 novembre 2019, con la quale il Comune ingiungeva, tra gli altri, al Sig. A D C il ripristino dello stato del terreno in proprietà, in catasto al foglio 7, particella 4177, sub 8, in via Lungomare, ante trasformazione in posto auto scoperto, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la precedente ordinanza n.12 del 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossacesia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Fossacesia, con atto n.13 del 22 novembre 2019, ordinava, tra gli altri, al Sig. A D C il ripristino dello stato del terreno in proprietà, in catasto al foglio 7, particella 4177, sub 8, in via Lungomare, ante trasformazione in posto auto scoperto, ex art.31 del D.P.R. n.380 del 2001.
L’Amministrazione in particolare segnalava che C srl, vicina proprietaria, con nota del 29 agosto 2019 richiedeva verifiche sulla realizzazione dei parcheggi; che il 19 settembre 2019 erano richiesti gli atti di compravendita, poi ricevuti; che trattavasi di realizzazione di posti auto scoperti non autorizzata, in quanto priva del titolo abilitante; che inoltre l’area ricadeva in zona B6 del PRG “zone residenziali di ristrutturazione urbanistico-ambientale”, con attuazione demandata a un piano di recupero di iniziativa privata o pubblico privata, nonché nel comparto 5, con standard di riferimento, mediante scheda urbanistica di comparto allegata al PRG, di “verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico pedonali da asservire a uso pubblico”; che di contro erano stati realizzati posti auto, poi venduti ai proprietari di unità immobiliari di un complesso turistico ricettivo e residenziale, realizzato nell’adiacente comparto 6, con conseguente sottrazione dello standard di riferimento nel comparto 5.
L’interessato impugnava la suddetta ordinanza, censurandola per