TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-09-11, n. 201901229
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2019
N. 01229/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2018 REG.RIC.
N. 01299/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Thoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio 7;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, presso la quale sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia e Annalisa Minucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria 1;
nei confronti
Ape Regina di IC AS & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Felli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate 8;
Condominio Costa S. Giorgio, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2018, proposto da
Ape Regina di IC AS & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Felli e Giuseppe Alessandro Giannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Firenze, via delle Mantellate 8;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria 1;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Thoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Firenze, via Maggio 7;
Condominio Costa S. Giorgio 30-Costa Scarpuccia 7/9/11, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 691 del 2018:
- del nulla osta n. 19883/2017, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, avente ad oggetto “Firenze – Costa San Giorgio, 30 - Sottotetto Chiesa dei SS. TI e TI – Richiesta di nulla-osta per RIapertura di finestre nel sottotetto della Chiesa adibito a studio ufficio. Immobile distinto al N.C.F.U. al foglio n. 173 part. N. 436 – sub 16. Immobile vincolato con D.M. del 20/12/1976 Legge 1089/1939 – Proprietà: Società Ape Regina s.a.s. – Richiedente: Sig IC AS – Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni – (Risposta alla lettera del 25/07/2017, pervenuta il 25/07/2017, agli atti prot. n. 0016906 del 17/08/2017 – Pos. A.2242) Prog. .378/17” e conosciuta dalla ricorrente in data 28.2.2018;
- dell'autorizzazione paesaggistica, a oggi non conosciuta, rilasciata dal Comune di Firenze e, presumibilmente, avente per oggetto i medesimi interventi edilizi;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché allo stato non conosciuto ed oggetto di istanza di accesso agli atti ad oggi priva di riscontro;
e, con motivi aggiunti depositati in data 16.10.2018:
- del nulla osta n. 19883/2017, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, avente ad oggetto “Firenze – Costa San Giorgio, 30 - Sottotetto Chiesa dei SS. TI e TI – Richiesta di nulla-osta per RIapertura di finestre nel sottotetto della Chiesa adibito a studio ufficio. Immobile distinto al N.C.F.U. al foglio n. 173 part. N. 436 – sub 16. Immobile vincolato con D.M. del 20/12/1976 Legge 1089/1939 – Proprietà: Società Ape Regina s.a.s. – Richiedente: Sig IC AS – Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni – (Risposta alla lettera del 25/07/2017, pervenuta il 25/07/2017, agli atti prot. n. 0016906 del 17/08/2017 – Pos. A.2242) Prog. .378/17” e conosciuta dalla ricorrente in data 28.2.2018;
- del nulla osta ex articoli 21 e 22 D.lgs. 42/2004, n. 3586, in data 17.4.2018, adottato in variante al prog. 378/17, prot. n. 19883, in data 26.9.2017, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e conosciuto dalla ricorrente in data 19.6.2018;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Quanto al ricorso n. 1299 del 2018:
dell'ordinanza n. 487/2018 del 19.06.2018, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, avente ad oggetto “presa d'atto inefficacia SCIA n. 11504/2017”, dell'ordinanza n. 521/2018 del 12.07.2018 avente ad oggetto “integrazione ordinanza n. 487 del 19.06.2018, nonché di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente, ed, in particolare, dell'ordinanza n. 324/2018 del 26 aprile 2018 a firma del medesimo Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, avente ad oggetto la sospensione lavori (già invero conclusi) e l'avvio del procedimento volto all'annullamento della medesima SCIA n. 11504/2017; della nota, che risulterebbe trasmessa al Comune in data 11.06.2018 con prot. n. 192360, non conosciuta dalla ricorrente, ma di contenuto analogo a quello della nota successivamente comunicata alla ricorrente con prot. n. 310161 recante la stessa data, del Settore Sismica della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, sede di Firenze.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Comune di Firenze, della Regione Toscana, di Ape Regina di IC AS & C. S.a.s. e di Thoni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Thoni S.r.l. è proprietaria di un appartamento per civile abitazione in Firenze, Costa S. Giorgio 30, all’interno della ex chiesa dei Santi TI e TI, munito di terrazza panoramica con affaccio sul Lungarno.
L’unita immobiliare soprastante, adibita a studio, è di proprietà della Ape Regina di IC AS e C. S.a.s. (di seguito, solo Ape Regina). Quest’ultima, in forza di segnalazione certificata di inizio attività presentata il 24 novembre 2017, nel febbraio 2018 ha intrapreso e in breve tempo portato a termine lavori di restauro e risanamento conservativo per la riapertura di due finestre sulla facciata dello stabile, in corrispondenza della terrazza posta al livello inferiore.
Trattandosi di edificio vincolato, l’intervento è stato preceduto dal nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, rilasciato per atto del 26 settembre 2017.
L’assenso della Soprintendenza si basa sulla preventiva esecuzione di uno studio termografico, che avrebbe rivelato la probabile preesistenza delle aperture, poi murate, di foggia analoga ad altre sei finestre presenti sulla facciata, a livello del sottotetto, anch’esse in precedenza murate ma più “leggibili” perché tamponate solo parzialmente e comunque ben visibili al di sotto dell’intonaco esterno, rimosso durante lavori di ripristino.
1.1. Della riapertura – o apertura – delle due finestre si duole la predetta Thoni S.r.l., che, contestando la preesistenza delle aperture, con il ricorso iscritto al n. 691/2018 R.G. impugna il nulla osta della Soprintendenza e, al buio, l’autorizzazione paesaggistica che presume essere stata rilasciata per lo stesso intervento dal Comune di Firenze.
Con motivi aggiunti, il gravame è stato esteso in corso di causa al nulla osta rilasciato dalla medesima Soprintendenza il 17 aprile 2018, in variante al progetto autorizzato originariamente e, in particolare, per la parziale modifica (traslazione) della posizione delle finestre.
1.2. Frattanto, il Comune di Firenze – dietro sollecitazione di Thoni S.r.l. e del Condominio di Costa S. Giorgio 30 – aveva peraltro provveduto a ingiungere ad Ape Regina la sospensione dei lavori, in realtà già conclusi, e a dichiarare con ordinanze del 19 giugno e del 12 luglio 2018 l’inefficacia della S.C.I.A. in virtù della quale l’intervento era stato eseguito, nonché della successiva S.C.I.A. in variante, relativa alla traslazione delle finestre.
Anche il Settore Sismica della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana si era interessato alla vicenda, ancora una volta su sollecitazione di Thoni S.r.l.; e, dopo aver verificato lo stato dei luoghi, aveva attestato – rivolgendosi alla proprietà e al Comune – la necessità di predisporre, ai sensi dell’art. 182 l.r. toscana n. 65/2014, un progetto a sanatoria comprovante la rispondenza delle finestre alle normative antisismiche vigenti al momento della loro apertura e a quelle attuali, ovvero un apposito progetto di adeguamento.
Gli atti e provvedimenti adottati dal Comune di Firenze e dalla Regione sono stati a loro volta impugnati dalla società Ape Regina con il ricorso iscritto al n. 1299/2018 R.G..
1.3. Nell’uno e nell’altro