TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-12-22, n. 201100980

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-12-22, n. 201100980
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201100980
Data del deposito : 22 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00706/2010 REG.RIC.

N. 00980/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00706/2010 REG.RIC.

N. 00707/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2010, proposto da:
Avv. M L F, rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio eletto presso M L F Avv. in Reggio Calabria, via

XXI

Agosto N. 96;

contro

Comune di San Lorenzo;

sul ricorso numero di registro generale 707 del 2010, proposto da:
Comunità Montana Area Grecanica, rappresentata e difesa dall' Avv. M L F, con domicilio eletto presso M L F Avv. in Reggio Calabria, via

XXI

Agosto N. 96;

contro

Comune di San Lorenzo;

per l'ottemperanza

quanto ad entrambi i giudizi

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo 08/07 R.G. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria -Sezione Distaccata di M P S in data 26.02.2007

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Negli odierni giudizi l’Avv. M L F e la Comunità Montana “ Area Grecanica ” (già “ Versante Jonico Meridionale – Capo Sud ”) chiedono darsi esecuzione al DI nr. 08/07 del 26.02.2007, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione staccata di M P S, ha ingiunto al Comune di San Lorenzo di pagare la somma di euro 42.880,90, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese e competenze liquidate in complessivi euro 962,00 di cui euro 170,00 per spese, euro 442,00 per diritti di procuratore ed euro 350,00 per onorari, da distrarsi a favore del procuratore costituito, Avv. M L F.

A tali fini, parte ricorrente espone che:

- il DI nr. 08/07 risulta notificato al Comune di San Lorenzo in data 13.04.2007;

- non veniva proposta opposizione;

- veniva apposta la formula esecutiva il 20.09.2007 e così nuovamente notificato il 18.10.2007;

- seguiva atto di precetto il 18.04.2008 con successiva notifica dell’atto di pignoramento in data 15.05.2008;

- il pignoramento rimaneva senza esito;

- il DI nr. 08/07 veniva nuovamente notificato il 25.01.2010 con reiterazione da parte della Comunità Montana della richiesta di pagamento del dovuto, ammontante, a quella data, alla somma di euro 52.865,24;

- parte creditrice notificava atto di diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 90,

RD

17.08.1907 n. 642 in data 17.03.2010 con termine a trenta giorni per il pagamento, rimasto comunque senza esito.

Essendo stati vani i tentativi di ottenere l’esecuzione del DI nr. 08/07, la Comunità Montana e l’Avvocato distrattario hanno proposto i due odierni ricorsi, corredando la domanda della necessaria documentazione e di apposita attestazione rilasciata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione distaccata di M P S, circa la mancata proposizione di opposizione al DI, che pertanto è divenuto irrevocabile.

Stante l’inerzia dell’Ente, proseguita anche nonostante la proposizione dei due odierni ricorsi, e considerato che tale inerzia è del tutto inaccettabile, essendo rimasto il decreto ingiuntivo ineseguito a distanza di oltre due anni e nonostante reiterati tentativi da parte creditrice di ottenere il pagamento di quanto dovuto, i gravami, previa riunione dei giudizi, vanno accolti e, in conseguenza, va ordinato al Comune intimato, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al DI nr. 8/07 entro un termine che stimasi congruo fissare in giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.

In difetto di puntuale ed esaustiva esecuzione della sentenza, provvederà in luogo del Comune, con oneri a carico di esso, il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona di un funzionario in possesso di idonea qualifica ed esperienza che sarà designato dal sig. Prefetto di Reggio Calabria tra il personale in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria giurisdizionale del Tribunale o sua notifica a cura di parte se anteriore. Sarà onere del Comune di San Lorenzo rendere nota alla Prefettura l’avvenuta esecuzione della sentenza nei termini, al fine di evitare l’insediamento del Commissario ad acta, che avverrà, dunque, alla scadenza del termine per provvedere laddove non sia stato comunicato l’avvenuto adempimento.

Il Collegio ritiene opportuno, ai fini della compiuta esecuzione del giudicato, evidenziare sin d’ora quanto segue:

a) - Per giurisprudenza assolutamente pacifica, (Cfr. Cons. Stato A.P. 9 marzo 1973, n. 1;
idem, A.P. 14 luglio 1978, n. 23;
idem, VI, 9 giugno 1986, n. 412;
idem, V, 27 settembre 1990, n. 702;
idem, V, 5 maggio 1993, n. 543;
C.G.A. 25 febbraio 1981, n. 1;
Tar Salerno, 19 febbraio 1982, n. 76;
Tar Napoli, Sez. 3^, 30 ottobre 1990, n. 375;
Tar Catania, Sezione Terza, 30 ottobre 1995, n. 2399;
idem, 30 gennaio 1996, n. 45) il commissario ad acta è organo del Giudice dell’ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, e non in funzione degli interessi pubblici il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell’Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all’ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell’Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all’immanente controllo dello stesso Giudice, al quale le parti interessate possono rivolgersi, ai sensi dell’art. 114 del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 114, affinché venga verificata la loro rispondenza alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza, nonché ai principi vigenti in materia.

b) Per le sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, così come ai fini del finanziamento dell’iniziativa in esame nell’odierna fattispecie, il Commissario ad acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale “longa manus” del Giudice dell'ottemperanza nell'ambito della “procedimentalizzazione dell'erogazione della spesa”, a conclusione della quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento. A tale fine l'organo straordinario deve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. (Cfr. Cons. Stato, A. P., n. 1/1973 e n. 23/1978;
Tar Salerno, n. 76/1982;
Tar Catania, Sezione Terza, n. 45/1996 citate).

c) Il commissario è titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. Stato, IV, 18 settembre 1991 n. 720;
Cons. Stato, IV, 3 maggio 1986 n. 323) salva tuttavia l’osservanza delle disposizioni di cui all'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale e salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente l’operato sostanziale, come nel caso del comma 5 dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei confronti degli enti locali (anche) “ i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria ”.

d) Gli organi della Pubblica Amministrazione hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario ad acta, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso. In particolare gli organi predetti non possono opporre alcun ostacolo alle variazioni di bilancio, all'effettuazione di eventuali storni ed a tutte le altre incombenze ritenute necessarie dal commissario per l'esatta esecuzione del giudicato, potendo tale opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il Giudice amministrativo potrà disporre l'intervento della forza pubblica (Cfr. Tar Catania, Sezione Terza, n. 2399/1995 citata).

e) L’Istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità (cassa), dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell’Amministrazione, fino al totale soddisfo. Dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – “rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.

f) Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dall’Ente dopo l’ insediamento del Commissario ad acta sono nulli ed improduttivi di effetti;
tuttavia il Commissario ne terrà conto ai fini dell’esecuzione del compito assegnatogli, e potrà confermarli e farli propri, laddove utili oppure opportuni per la più celere ed efficace attuazione del giudicato.

g) E’ parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta, l’obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sulla spesa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori ed ai funzionari del Comune, con speciale riferimento alle circostanze in cui è avvenuto l’impegno della somma, alla sussistenza della sua effettiva copertura di bilancio ed alle motivazioni del mancato pagamento, ivi compreso, se necessario, l’accertamento dei fattori contabili, gestionali ed organizzativi, che hanno determinato eventuali mancanze di cassa.

Le spese del presente giudizio sono a carico del Comune intimato, e si liquidano come in dispositivo, ad eccezione dei compensi del Commissario ad acta che, se dovuti per effetto del suo insediamento e della successiva esecuzione, saranno liquidati con separato decreto collegiale motivato a mente del

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