TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-04-21, n. 202302443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-04-21, n. 202302443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302443
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 02443/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00023/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da
M I, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l’ottemperenza

al decreto n. 1844/2019 V.G., emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 23.07.2019, depositato il 31.07.2019, all'esito del ricorso di cui alla Legge n. 89/2001 per il riconoscimento dell'equo-indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente Izzo Michele agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli del 31.7.2019 (R.G. 1844/2019, n. 1932/2019), a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di €800,00, oltre interessi legali dalla domanda.

In particolare lamenta che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.

1.1 Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario

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