TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-03-31, n. 201400840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-03-31, n. 201400840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201400840
Data del deposito : 31 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01356/2013 REG.RIC.

N. 00840/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01356/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2013, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dagli avv.ti M B Z e M L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Olona, 25



contro

Ministeri dell'Interno e della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Milano, Via Freguglia, 1



per l'annullamento

del decreto del Questore di Milano del 3.5.2013, con cui è stata respinta l'istanza, presentata dal ricorrente in data 10.9.2012, volta a ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso “ tiro a volo ”; di ogni provvedimento presupposto, successivo e connesso, e, in particolare, della comunicazione della Questura di Milano del 27.2.2013, recante il preavviso di diniego; dei pareri contrari al rilascio del titolo di polizia espressi dalla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano e dal Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. L B ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Questore di Milano del 3.5.2013, con cui è stata respinta l'istanza, presentata in data 10.9.2012, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso “ tiro a volo ”, nonché ogni provvedimento presupposto, successivo e connesso e, in particolare, la comunicazione della Questura di Milano del 27.2.2013, recante il preavviso di diniego, nonché i pareri contrari al rilascio del titolo di polizia espressi dalla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano e dal Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo.

Il ricorrente ha esposto che l’impugnato provvedimento è stato motivato in ragione della risalente segnalazione del 7.11.1992 alla Prefettura di Milano per uso personale di sostanza stupefacente e di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Milano (n. 5691/2005) per il reato di diffamazione e istigazione a delinquere, definito, quest’ultimo, con sentenza (n. 1277 del 5.7.2007) di non luogo a procedere per remissione della querela (quanto al primo reato) e per insussistenza del fatto (in relazione al secondo reato).

A fondamento dell’impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931; eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione;

2°) violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere per motivazione perplessa e apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifeste.

La domanda cautelare è stata radicata, oltre che sulla fondatezza del ricorso in diritto, sul pregiudizio costituito dal “ notevole esborso [ necessario alla custodia delle armi ] di denaro per tutto il tempo occorrente alla definizione del giudizio nel merito ”, chiedendo, inoltre, l’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

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