TAR Trieste, sez. I, sentenza 2017-11-02, n. 201700338

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2017-11-02, n. 201700338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201700338
Data del deposito : 2 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2017

N. 00338/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA UL

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2015, proposto da:
AM Ul HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Pullano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via Carducci 10;



contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trieste, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;



per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Trieste in data 12/10/2015, num. Prot. Cat.A12/2015 Uff.Immigraz. 2^ sez.ne Decr. N. 301, notificato al ricorrente il 12/10/2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino pakistano, chiede l’annullamento del provvedimento del Questore di Trieste in data 12/10/2015, num. prot. Cat.A12/2015 Uff. Immigraz. 2^ sez.ne Decr. n. 301, con cui gli è stato denegato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, denunciandone l’illegittimità per “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/90 – eccesso di potere per carenza, perplessa, contraddittoria motivazione nonché manifesta illogicità della stessa – eccesso di potere – difetto di istruttoria”.

Lamenta, in particolare, che il provvedimento sarebbe affetto da una motivazione carente, contraddittoria e, a tratti, illogica, nonché da un’istruttoria incompleta, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Questore, egli - soggiornante regolarmente in Italia dal 1998 e titolare dal 2011 dell’impresa individuale “World call center” con sede in Bergamo e un totale di cinque unità locali, di cui tre a Trieste - sarebbe in possesso di adeguata sufficienza reddituale, avendo dichiarato con riferimento all’anno d’imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014) un reddito di € 13.810,00, superiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale.

Ritiene, poi, ininfluente ai fini dell’apprezzamento della sufficienza reddituale l’omesso versamento dei contributi INPS, sul quale il Questore ha, invece, appuntato l’attenzione, traendone le note conseguenze negative.

Contesta, infine, il riferimento, contenuto nella parte motiva del provvedimento impugnato, all’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998, che – ritiene – non applicabile alla specifica fattispecie.

Con memoria dimessa in vista dell’odierna udienza pubblica, il ricorrente ha sinteticamente ribadito gli assunti difensivi sviluppati nel ricorso introduttivo.

Il Ministero dell’Interno, costituito con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha svolto sintetiche controdeduzioni a conferma della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, soffermandosi, in particolare, ad evidenziare le risultanze di carattere fattuale, su cui poggia il diniego del titolo di soggiorno richiesto.

Ha fatto seguito una breve replica del ricorrente, con cui è stata, tra l’altro, eccepita la tardività del deposito documentale effettuato dal Ministero in vista dell’odierna udienza e ne è stata chiesta l’espunzione dagli atti del giudizio.

Celebrata l’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare, va disposta l’espunzione dagli atti del processo dei documenti depositati dall’Amministrazione in data 20 settembre 2017, in quanto prodotti in violazione del termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza, previsto per la produzione documentale dall’artt. 73, comma 1, c.p.a..

Avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 54 c.p.a., deve, infatti, ritenersi che il termine stabilito per il deposito documentale abbia, senza eccezioni, natura perentoria.

Va, tuttavia, da sé che l’espunzione riguarda i soli documenti contraddistinti dai nn. 2 e 3 e non, ovviamente, il provvedimento impugnato, che, tra l’altro, era già stato dimesso dal ricorrente.

Passando ora al merito delle questioni poste col ricorso, il Collegio ritiene che il diniego gravato sfugga ai vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.

Al fine del corretto inquadramento

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