TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2023-11-17, n. 202307605

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2023-11-17, n. 202307605
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307605
Data del deposito : 17 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2023

N. 09850/2023 REG.RIC.

N. 07605/2023 REG.PROV.CAU.

N. 09850/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9850 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'Interno, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del verbale di riunione del -OMISSIS-, della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'Interno, di revoca del piano provvisorio di protezione;

- laddove occorra, della nota della competente Direzione Distrettuale Antimafia del -OMISSIS- e della nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del-OMISSIS-di parere favorevole alla revoca del piano provvisorio di protezione, richiamate nel menzionato verbale della Commissione e non conosciute;

- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorso in epigrafe descritto ha ad oggetto la revoca del programma di protezione disposta nei confronti del ricorrente in quanto, come risulta in atti, ha posto termine per due volte alla collaborazione e quindi riallacciato i rapporti con la criminalità;

visti gli atti istruttori posti a supporto del provvedimento tra cui il parere favorevole degli organi inquirenti;

considerato che ad un primo sommario esame sembrano sussistere nella specie i presupposti del provvedimento di revoca a carattere vincolato in quanto le condotte assunte dal ricorrente nel complesso integrano i presupposti di cui all’art. 13 quater, comma 2, 15.3.1991 n. 82 per la revoca obbligatoria delle speciali misure di protezione;

ritenuto parimenti che l’amministrazione ha ritenuto sussistere anche i presupposti per la revoca facoltativa delle misure di protezione alla luce delle plurime violazioni delle regole comportamentali accertate in atti;

visto l’art. 13 quater citato, che dispone nel senso che le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge;

ritenuto che allo stato, nell’esame sia pur sommario di questa fase incidentale, il ricorso non pare assistito dai presupposti di legge e le esigenze prospettate risultano adeguatamente assicurate nel contesto delle misure di protezione affidate all’autorità locale di P.S.;

ritenuto infine di poter compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

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