TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-19, n. 202100711
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Pubblicato il 19/07/2021
N. 00711/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti del 12/3/2021 e per la declaratoria del diritto degli istanti ad avere accesso al curriculum lavorativo ai fini della presentazione della domanda all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai sensi del d.l. n. 269/2003, ai fini dei benefici previdenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 il Cons. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza hanno impugnato il silenzio diniego dell'Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti del 12/3/2021 e per la declaratoria del diritto degli istanti ad avere accesso al curriculum lavorativo da produrre a corredo della presentazione della domanda all’INAIL di riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai sensi del d.l. n. 269/2003, ai fini dei relativi benefici previdenziali.
Nelle more della trattazione del presente ricorso l'Amministrazione si è determinata sull'istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso in data 14 maggio 2021 prot. 167451, depositato in giudizio dall'amministrazione, con cui è stato ribadito il diniego.
Parte ricorrente ritiene, in punto di diritto, che la legittimità della richiesta avanzata sia avallata dal fatto che costituisce diritto soggettivo del lavoratore l’accesso sia al proprio curriculum lavorativo che al fascicolo personale, nel quale sono conservati i documenti e gli atti relativi al percorso professionale e all’attività svolta dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro.
Osserva altresì che sarà poi competenza dell’INAIL verificare la sussistenza o meno per l’ottenimento del beneficio.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Guardia di Finanza – Comando Generale del Corpo.