TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-08-05, n. 202002024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-08-05, n. 202002024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002024
Data del deposito : 5 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2020

N. 02024/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00952/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 952 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M D G, B A, F A, D C F, F S, rappresentati e difesi dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, 48;



contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'F B, domiciliataria ex lege in Catania, via Umberto 151, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio del Genio Civile di Catania, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Conferenza di Servizi ex art. 11 O.M. N° 3050/2000 non costituito in giudizio;



per l'annullamento

rettifica e parziale annullamento provvedimento su variante autorizzazione ed emissione buono contributo integrativo per la ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 1990.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catania e di Ufficio del Genio Civile di Catania e di Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 (svoltasi ai sensi e per gli effetti dell’84 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. n. 27/2020 e dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa) il dott. Emanuele Caminiti;

Vista l’Ordinanza n. 1451/2020, con la quale il Collegio rilevava d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito assegnando alle parti un breve termine per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;

Relatore nella riconvocata del 13 luglio 2020 (svoltasi ai sensi e per gli effetti dell’84 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. n. 27/2020 e dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa) il dott. Emanuele Caminiti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti impugnano il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale veniva in parte respinta l’istanza volta ad ottenere il contributo di ricostruzione.

In particolare (con motivi aggiunti) vengono impugnati i provvedimenti con

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi