TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202400542
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Testo completo
Pubblicato il 26/08/2024
N. 00542/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2021, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Polimeni e Giuseppe Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell'informazione antimafia interdittiva ex art. 91 del D.lgs. 159/2011, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale del Governo, in data 29.04.2021, Prot. n. 0050261, nei confronti dell'impresa ricorrente;
- nonché ove occorrer possa di tutti gli atti ad essa connessi e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società -OMISSIS-, richiedente l’iscrizione nell’elenco della cd. white list di cui al D.P.C.M. 18.04.2013, ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia prot. n. 0050261 del 29.04.2021, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha espresso, a suo carico, una valutazione interdittiva, ritenendo sussistente un attuale e concreto pericolo di condizionamento da parte delle organizzazioni di ‘ndrangheta , avuto particolare riguardo alla cd. cosca -OMISSIS- , operante nella zona sud della città.
1.1. Ciò sulla scorta di un articolato quadro indiziario appresso sintetizzato, siccome desunto dalle note prot. n. Cat. Q2.2/18/CA del 16 giugno 2018 e n. Cat. Q2.2/21/C.A.-21441 del 12 marzo 2021 della Questura di Reggio Calabria e dalla nota prot. n. 09033/38.4 "P" dell’1 aprile 2014 del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, richiamate per relationem nel corpo della gravata interdittiva:
a) l'Amministratore Unico della società istante, sig. -OMISSIS- (titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale a -OMISSIS- in via -OMISSIS-) già sorvegliato speciale di P.S. e riabilitato, risulta gravato da pregiudizi per gravi reati, tra i quali associazione di tipo mafioso, minaccia e lesioni personali (assolto dal reato di associazione di tipo mafioso per non aver commesso il fatto, giusta sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria del 18.07.2002);
b) nelle sopra esposte vicende giudiziarie, l’Amministratore della società istante - le cui quote sociali appartengono, interamente (100%), alla rispettiva moglie, sig.ra -OMISSIS-, Direttore Tecnico dell’impresa interdetta e gravata da pregiudizi penali in tema di armi - è stato imputato in concorso con soggetti di spicco della famiglia di `ndrangheta denominata -OMISSIS- , ovvero il sig. -OMISSIS- (cl. -OMISSIS-);
c) inserimento dell’Amministratore Unico in un contesto familiare fortemente controindicato, in quanto:
- figlio di -OMISSIS-, nato a [...] il [...], proposto per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, annoverante pregiudizi per appropriazione indebita, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi, emissione di assegni a vuoto, associazione di tipo mafioso, violazione delle norme sul controllo delle armi, furto aggravato ed altro;
- fratello di -OMISSIS-, nato a [...] il [...], già sorvegliato speciale di P.S., annoverante pregiudizi di polizia per i reati di estorsione, omicidio volontario, associazione di tipo mafioso e porto e detenzione abusiva di armi;
- fratello di -OMISSIS-, nato a [...] il [...] (socio accomandatario dell'impresa "-OMISSIS-" con sede legale ad -OMISSIS-, -OMISSIS-, avente per oggetto sociale la possibilità di acquistare, vendere permutare ed affittare immobili, ovvero acquisire, esercitare e cedere la titolarità dei diritti reali o personali relativi ad immobili) già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, giusto decreto n. -OMISSIS- provv. emesso dal Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione di Reggio Calabria in data 25 ottobre 2002, successivamente annullato; annoverante, altresì, pregiudizi di polizia per i reati di omicidio volontario, estorsione, associazione di tipo mafioso, porto e detenzione abusiva di armi e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;
- fratello di -OMISSIS-, nato a [...] 1'11 febbraio 1967, già sottoposto alle misure del divieto e obbligo di dimora, annoverante pregiudizi per ingiuria e violazione di domicilio (aggravato), associazione di tipo mafioso, minaccia atti persecutori, diffamazione, violazione degli obblighi sull'assistenza familiare e divieto di avvicinamento;
- cognato di -OMISSIS-, nato a [...] il [...], annoverante pregiudizi per il reato di concussione in concorso;
d) cointeressenze del sig. -OMISSIS-, quale socio accomandante, nell’impresa " -OMISSIS- " con sede legale a -OMISSIS- (VR), attiva nella produzione di prodotti lapidei, articoli da bagno, idraulica ed altro, il cui socio accomandatario è il fratello -OMISSIS-, avente i pregiudizi penali sopra dettagliati;
e) controlli con soggetti controindicati, tra i quali:
- in data 15.02.2020 alle ore 03.59 nel Comune di Quart (AO) nei pressi dell'area tecnica km 101, con -OMISSIS-, nato a [...] il [...], con pregiudizi per emissione di assegni a vuoto e bancarotta fraudolenta;
- in data 30.07.2017, con -OMISSIS-, nato a [...] il [...], già sorvegliato speciale di P.S., nuovamente proposto per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e relativo sequestro dei beni (rigettata), già sottoposto all'obbligo di dimora, annoverante pregiudizi per associazione di tipo mafioso e reati contro il patrimonio.
2. Parte ricorrente ha impugnato l’interdittiva in epigrafe indicata, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso indicati e raggruppati per censure omogenee.
“VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91, 94 E 95 DEL D.LGS. N. 159/2011. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’ ILLOGICITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA’ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DI POTERE - MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’ AMMINISTRATIVA”;
Il quadro indiziario sotteso all’impugnata interdittiva non sarebbe idoneo a supportare il giudizio probabilistico circa l’esistenza di un attuale e concreto pericolo di condizionamento mafioso a carico della società -OMISSIS-, la cui gestione sarebbe improntata alla legalità, tanto da essere stata – al pari dei coniugi -OMISSIS---OMISSIS- - vittima di reiterate condotte di reato, regolarmente e tempestivamente denunciate alle autorità di polizia. Tali atti delittuosi non si sarebbero verosimilmente verificati ove la società fosse effettivamente condizionabile dalle locali consorterie di ‘ndrangheta.
Il quadro indiziario ruoterebbe intorno alla figura dell’Amministratore Unico sig. -OMISSIS- e sarebbe essenzialmente costituito:
- dai pregiudizi penali di quest’ultimo, dei quali la Prefettura avrebbe travisato la sintomaticità, ai fini interdittivi, in ragione tanto della risalenza nel tempo delle condotte ascritte (un trentennio addietro) quanto dei relativi esiti liberatori, essendo stato il sig. -OMISSIS- sia assolto, per non aver commesso il fatto, dall’imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso che riabilitato avuto riguardo alle residue imputazioni;
- da non meglio circostanziati controlli di polizia – successivamente confutati a valle della produzione, da parte della difesa erariale, delle informazioni di polizia sottese all’interdittiva – verosimilmente riguardanti il sig. -OMISSIS-, ex dipendente della società, i cui contatti sarebbero dipesi, esclusivamente, da esigenze lavorative non più esistenti, ed un altro individuo, dall’identità imprecisata, asseritamente “controllato” in circostanze temporali ritenute erronee giacché, in data 30.07.2017, il sig. -OMISSIS- sarebbe stato impegnato, unitamente alla propria famiglia, al raduno delle famiglie dei ragazzi scout, partecipanti al campo estivo organizzato dalla parrocchia in località Gambarie di Reggio Calabria;
- dai meri legami parentali intercorrenti con il padre -OMISSIS-, defunto nel lontano 2013, oltre che con i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- i quali, essendo titolari di due autonome e distinte attività imprenditoriali (rispettivamente “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ), aventi sede in provincia di Verona, non potrebbero in alcun modo interferire con l’impresa esercitata dalla società ricorrente. Peraltro, i rapporti personali con il fratello -OMISSIS-, al pari di quelli intercorrenti con il fratello -OMISSIS-, si sarebbero radicalmente interrotti da oltre un ventennio, stante la contesa giudiziale dei diritti successori conseguenti al decesso della madre. Tale circostanza escluderebbe in radice ogni possibile pericolo di condizionamento di questi ultimi nell’attività dell’impresa ingiustamente interdetta. Anche il mero legame parentale intercorrente tra il sig. -OMISSIS- ed il cognato sig. -OMISSIS- sarebbe privo di significatività ai fini interdittivi, considerata