TAR Bologna, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800220
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 00220/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01208/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2010, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, S M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bologna, via Dagnini n.15;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. e Comando Generale Arma Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, sono domiciliati ex lege ;

per l'annullamento

del provvedimento in data 20/4/2010 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza dell’odierno ricorrente di riesame del precedente provvedimento adottato dello stesso Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 8 aprile 2010, recante la disposizione a INPDAP di Forlì di sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato al ricorrente in ragione della precedente cessazione dal servizio del medesimo per infermità, nonché per l’annullamento del provvedimento datato 12/9/2006 con cui il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze — Commissione Medica Ospedaliera C.M.O 3^ - dichiarava che l'infermità di cui è affetto il ricorrente non è dipendente da causa di servizio;
del provvedimento in data 10/2/2010 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -1 Reparto -SM- Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri- ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della "perdita del grado per rimozione” ai sensi dell' art. 34 della Legge 18 ottobre 1961 n. 1168 a decorrere dal 14 novembre 2006, data del collocamento in congedo del medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. A F e avv. dello Stato Silvia Bassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia concerne l’azione impugnatoria svolta dall’odierno ricorrente, nella sua qualità di ex Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri ora in congedo, avverso i seguenti atti e provvedimenti: 1) determinazione in data 20/4/2010, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza dell’odierno ricorrente di riesame di precedente provvedimento;
2) provvedimento adottato dello stesso Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 8/4/2010, recante la disposizione a INPDAP di Forlì di sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato al ricorrente in ragione della precedente cessazione dal servizio del medesimo per infermità;
3) provvedimento datato 12/9/2006, con cui il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze — Commissione Medica Ospedaliera C.M.O 3^ - dichiarava l'infermità di cui è affetto il ricorrente non dipendente da causa di servizio;
4) provvedimento in data 10/2/2010, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -1 Reparto -SM- Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri- ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della "perdita del grado per rimozione” ai sensi dell' art. 34 della Legge 18 ottobre 1961 n. 1168 a decorrere dal 14 novembre 2006, data del collocamento in congedo del medesimo. Avverso i suddetti atti, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti, riguardo alla sanzione disciplinare della perdita del grado: violazione degli artt. 163-168 del Codice Penale in relazione alla sospensione dell’esecuzione della pena prevista da tali norme;
violazione art. 21 septies L. n. 241 del 1990;
mancata applicazione dell’art. 2268 del D. Lgs. Codice Ordinamento Militare che ha abrogato la norma applicata con il provvedimento impugnato;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
illegittimità del provvedimento impugnato perché la sentenza penale non può incidere sulle cause che hanno determinato la cessazione dal servizio del ricorrente, avvenuta per malattia. Inoltre, il ricorrente censura l’amministrazione riguardo all’atto con il quale non riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui egli è affetto per eccesso di potere, sotto i profili dell’ingiustizia manifesta, del palese travisamento dei fatti di cui è causa, della carenza di istruttoria e di motivazione.

Il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza collegiale n. 1036 del 2010, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2018, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Tribunale rileva che il ricorso è infondato riguardo a tutti gli atti con esso impugnati.

Il ricorrente ha principalmente chiesto al Comando Generale dei Carabinieri, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore di nuova normativa asseritamente applicabile ai fatti di cui è causa, di riesaminare le seguenti determinazioni precedentemente assunte dall’amministrazione: a) nota in data 8/4/2010 con cui si intima a I.N.P.D.A.P. di Forlì di sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in favore del ricorrente;
b) atto del Centro Militare di Medicina Legale di Firenze del 12/9/2006 recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da attività di servizio dell’infermità dalla quale è affetto il ricorrente;
c) del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della “perdita del grado”. Per quanto concerne quest’ ultimo provvedimento, si rileva la palese infondatezza delle censure che aggrediscono il diniego di riesame sotto tale indicato profilo. Nella specie, si deve infatti osservare che la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, oltre che corredata da congrua motivazione, risulta oggettivamente proporzionata al nocumento, per l’immagine dell’Arma, derivato dal grave reato commesso dal medesimo: “furto militare” di numerosi prodotti merceologici custoditi, in quanto “oggetti di reato”, all’interno della caserma ove l’Appuntato scelto prestava servizio, con l’aggravante della recidiva da parte del medesimo, come risulta dalla sentenza (divenuta irrevocabile il 3/1/2009) della Corte Militare di Appello n. 44 del 22/10/2008. Tale sentenza ha pienamente confermato quanto già deciso in primo grado dal Tribunale Militare di La Spezia con la sentenza n. 12 del 6/3/2008 che ha condannato il ricorrente alla pena di mesi 10 di reclusione. Inoltre, il procedimento disciplinare in oggetto non presta il fianco a rilievi di ordine procedurale, come invece sostiene parte ricorrente, tenuto conto, tra l’altro, che l’amministrazione può determinarsi a sospendere cautelarmente il Carabiniere sottoposto a procedimento disciplinare, ma certamente non ha alcun obbligo giuridico in tal senso. E’ palesemente infondata, infine, la censura mediante la quale si ritiene applicabile, al suddetto procedimento disciplinare, la nuova normativa di cui il D. Lgs.15/3/2010 n. 66 – Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare –.

Tale nuova disciplina risulta infatti entrata in vigore solo a decorrere dal 9/10/2010, vale a dire una volta decorso il periodo di cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale, e, quindi, essa è entrata in vigore in data successiva rispetto al 10/2/2010, data di adozione del gravato provvedimento disciplinare, Dalle considerazioni che precedono discende, conseguentemente, la legittima applicazione, da parte dell’amministrazione procedente, della disciplina all’epoca vigente: legge n. 1168 del 1961, con particolare riferimento agli artt. 22 e 35 della stessa, ove dispongono che la sanzione disciplinare della “perdita del grado” abbia efficacia dalla data di congedo del militare, il quale, pertanto, si deve considerare posto in congedo sempre in tale data ma per tale causa disciplinare. Il Collegio osserva, inoltre, che dall’accertamento della legittimità del provvedimento disciplinare e dalla retroattiva applicazione dello stesso ex artt. 22 e 35 L. n. 1168 del 1961, deriva ulteriormente l’infondatezza anche delle ulteriori censure che – sull’errato presupposto dell’applicabilità alla fattispecie in esame della normativa di cui al il D. Lgs.15/3/2010 n. 66 “Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare” – aggrediscono anche la nota inviata dall’Amministrazione resistente a I.N.P.D.A.P. in data 8/4/2010, avente ad oggetto la disposizione di sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in favore del ricorrente.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Spese del giudizio compensate, sussistendone giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia.

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