TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-21, n. 201100928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-21, n. 201100928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100928
Data del deposito : 21 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01443/2010 REG.RIC.

N. 00928/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01443/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Erg Eolica Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M B, C L, S V e G M, con domicilio eletto presso G M in Bari, via Francesco Crispi, 6;

contro

Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. G S, con domicilio eletto presso F Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

Regione Puglia;

Provincia di Bari;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione n. 180 del 24 maggio 2010 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. della Regione Puglia, comunicata con nota prot. A00_089 0008044 del 16 giugno 2010 tramite raccomandata e pubblicata sul BURP n. 133 del 12 agosto 2010, recante giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Conversano (BA) presentato dalla ricorrente;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi inclusi:

a) i pareri espressi dal Comitato Regionale per la V.I.A., rispettivamente, nelle sedute del 12 gennaio 2010 e del 28 aprile 2010, menzionati nelle premesse della conclusione a pag. 9 della determinazione impugnata, mai trasmessi;

b) e, per quanto occorrer possa, la nota della Regione Puglia - Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana - Assessorato all’Ecologia - Servizio Ecologia - Ufficio VIA/VAS prot. A00089 n. 1077 in data 28 gennaio 2010, recante il preavviso di rigetto dell’istanza di valutazione di compatibilità ambientale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv.ti G M e G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 30 marzo 2007 Erg Cesa Eolica s.p.a. presentava all’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ( screening ) di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica composto da 28 aerogeneratori della potenza complessiva di 73 MW nel territorio del Comune di Conversano (BA).

L’istanza era contestualmente trasmessa al Settore Industria ed Energia dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione per l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica a realizzare l’impianto, al Comune di Conversano e alla Provincia di Bari, e veniva data pubblicità del deposito degli elaborati con le modalità previste dalla legge.

La società sottoponeva all’Amministrazione gli elaborati prescritti, ed in particolare il progetto preliminare e la relazione di impatto ambientale.

Non pervenivano osservazioni al responsabile del procedimento di screening .

Il Comune di Conversano in data 18 aprile 2008 esprimeva parere favorevole al progetto.

Detto parere veniva successivamente revocato dal Comune di Conversano in data 24 marzo 2009.

La Regione procedeva alla determinazione finale del procedimento, come previsto dalla legge, anche in assenza di tale parere.

Il progetto veniva interamente assoggettato a VIA (valutazione di impatto ambientale) con determinazione dirigenziale n. 213 del 22 aprile 2009.

L’amministrazione regionale con la suddetta determinazione segnalava alcune criticità del progetto proposto.

La società provvedeva pertanto a rimodulare il progetto.

Al termine di tale operazione di rivisitazione, il progetto risultava modificato con il passaggio da 28 a 17 aerogeneratori e con riduzione della potenza complessiva massima a 42,5 MW.

In data 23 giugno 2009 il progetto definitivo così ridimensionato veniva presentato da Erg Eolica Italia s.r.l. (nel frattempo succeduta a Erg Cesa Eolica s.p.a.) al medesimo Assessorato per la prosecuzione dell’istruttoria di compatibilità ambientale.

La società provvedeva ad assolvere gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge mediante deposito degli elaborati presso la Regione, la Provincia e il Comune e la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di VIA e della disponibilità degli elaborati depositati per l’accesso del pubblico.

Al responsabile del procedimento di VIA non pervenivano osservazioni e, una volta trascorso il termine per l’acquisizione delle stesse, procedeva nell’istruttoria.

L’Assessorato preannunciava con nota prot. A00089 n. 1077 in data 28 gennaio 2010 un giudizio negativo di compatibilità ambientale.

A fronte di tale comunicazione, la società presentava osservazioni tecniche per iscritto, affinché l’Ufficio potesse riconsiderare la propria posizione.

Successivamente perveniva alla società Erg Eolica Italia s.r.l. una raccomandata contenente la determinazione dirigenziale n. 180 del 24 maggio 2010, che concludeva in senso negativo il procedimento di VIA.

Erg Eolica Italia s.r.l. proponeva gravame dinanzi a questo T.A.R. avverso la determinazione n. 180/2010.

Si costituiva il Comune di Conversano, deducendo l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia infondato.

Con il primo motivo di ricorso Erg Eolica Italia s.r.l. censura le valutazioni - asseritamente errate e fondate su una istruttoria insufficiente - operate dalla amministrazione regionale in sede di VIA.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, a seguito della adozione della menzionata determinazione dirigenziale regionale n. 213/2009 il progetto di parco eolico per cui è causa è stato fortemente ridimensionato rispetto a quello originariamente proposto.

In particolare Erg Eolica Italia sostiene con detto motivo di ricorso che nessun valore naturale significativo è pregiudicato dal progetto in maniera tale da giustificare il radicale giudizio di incompatibilità ambientale espresso dall’atto impugnato.

Tuttavia, detta affermazione risulta priva del benché minimo supporto probatorio, a fronte di una motivazione certamente adeguata quale quella contenuta nella gravata determinazione dirigenziale regionale n. 180/2010.

Relativamente alle specifiche valutazioni espresse dalla amministrazione regionale e contestate con il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che secondo Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206 “La valutazione dell’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti in cui è evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione.”.

Le suddette valutazioni della P.A. costituiscono indubbiamente espressione di discrezionalità tecnico - amministrativa insindacabile in sede giurisdizionale, rispetto alle quali parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 64, comma 1 cod. proc. amm., non deduce alcun elemento idoneo a sostegno della manifesta illogicità/erroneità quale indice sintomatico dell’eccesso di potere contestato.

Infatti, i vizi addotti da Erg Eolica Italia s.r.l., nell’ambito di detto motivo di ricorso, con riferimento al giudizio manifestato dalla P.A. sulle questioni relative all’impatto visivo e paesaggistico, alla flora, fauna ed ecosistemi, all’impatto acustico, alla sicurezza rispetto alla gittata massima del rotore in caso di accidentale distacco e a fenomeni carsici, all’impatto del cantiere provvisorio sulla vegetazione, non inficiano in nulla il cuore della valutazione negativa espressa dalla amministrazione regionale.

In particolare, con riguardo all’impatto visivo e paesaggistico, la determinazione dirigenziale n. 213/2009 riporta: “… L’installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell’area di intervento a causa della variazione della percezione visiva dovuta all’inserimento di tali impianti. Il sito di interesse inoltre rappresenta un lembo di territorio che si inserisce nell’unità paesaggistica della Valle d’Itria, territorio caratterizzante la porzione della Murgia di Sud-Est, dove gli elementi architettonici (trulli, masserie e muretti a secco) e quindi quelli paesaggistici vanno salvaguardati e valorizzati. Si ritiene pertanto elevato l’impatto visivo e paesaggistico causato da tale opera nel territorio.”.

L’impugnata determinazione n. 180/2010 rileva che “Relativamente a queste descrizioni, si ritiene che l’impatto visivo e paesaggistico, pur considerando la riduzione da 28 aerogeneratori a 17 aerogeneratori, sia da considerare significativo per le stesse motivazioni. …”.

Quanto all’impatto sulla flora, fauna ed ecosistemi, la determinazione dirigenziale n. 213/2009 evidenzia la presenza sul sito di appezzamenti agricoli caratterizzati per la maggior parte da oliveti, vigneti e ciliegeti e di uno dei più singolari parchi regionali per peculiarità naturalistiche (la riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore);
che detta riserva è costituita da un gruppo di dieci doline con accumulo stagionale di acqua superficiale (tale da conferire loro il nome di laghi);
che tali elementi carsici sono diffusi nel territorio comunale e due di essi (lago Agnano e lago Castiglione) si trovano molto prossimi ad alcuni aerogeneratori;
che il lago Agnano risulterebbe circondato dagli aerogeneratori 25 (circa 300 m), 20, 21, 22, 23, 24 e 28;
che il particolare habitat dei laghi è fondamentale per la erpetofauna (anfibi e rettili);
che, in particolare, si riscontra la presenza del tritone italico, del rospo smeraldino e della biscia d’acqua;
che dal 1985 i laghi di Conversano sono stati dichiarati riserva naturale erpetologica;
che essi costituiscono un punto di sosta per le migrazioni di diverse specie avicole, quali anatre, oche, aironi e fenicotteri;
che inoltre, l’Unione Europea li ha classificati come siti di interesse comunitario per la conservazione del patrimonio naturale;
che il particolare inserimento nel contesto territoriale li rende aree fra loro frammentate;
che quindi è di notevole importanza mantenere una connessione ecologica tra tali siti per favorire la riproduzione, lo scambio genetico e la dispersione delle specie.

Il provvedimento gravato sottolinea come, relativamente a queste descrizioni, l’impatto sia ancora da considerare significativo nonostante le modifiche apportate al progetto iniziale.

Con riferimento all’aspetto relativo ai rumori ed alle vibrazioni, la determinazione dirigenziale n. 180/2010 rileva la presenza di numerose masserie ed abitazioni nel raggio di azione di molti aerogeneratori con consequenziale sensibile effetto cumulativo dell’impatto acustico.

La determinazione impugnata rimarca altresì la presenza nelle vicinanze degli aerogeneratori di edifici, trulli e doline e la criticità per il contesto territoriale (in particolare presenza di numerose piante di ulivo, alcune delle quali di notevoli dimensioni) dell’operazione di montaggio dell’impianto soprattutto per l’inserimento di alcuni aerogeneratori.

In conclusione, la determinazione gravata in questa sede correttamente evidenzia, in puntuale riscontro alle osservazioni pervenute dalla società istante, come il parco eolico composto di 17 aerogeneratori deturperebbe il valore paesaggio del territorio circostante, apprezzato proprio per le sue peculiarità rurali;
che non possono essere condivisi i dubbi della società istante in ordine al pregio del territorio in questione, né l’affermazione secondo cui il parco eolico conferirebbe un valore aggiunto al territorio;
che all’opposto il posizionamento di torri eoliche andrebbe a deturpare la naturalità della campagna con la presenza di elementi tecnologici che rappresenterebbero pach di discontinuità paesaggistica;
che la connettività ecologica dell’area sarebbe compromessa dalla realizzazione del progetto proposto con evidente rischio di impatto dell’avifauna con le pale eoliche;
che l’area risulta densamente abitata in tutti i mesi dell’anno e la pratica agricola richiede la presenza umana in maniera costante;
che l’area individuata dal progetto è prossima al territorio di Castellana Grotte soggetto a fenomeni di sprofondamento a causa di cavità nel sottosuolo, per cui è prioritaria un’elevata precauzione;
che gli interventi di costruzione di ogni singolo l’aerogeneratore prevedono una pressione notevole in quanto gli elementi costituenti le torri eoliche hanno diametri con range medi dai 2,5 ai 5 metri e vengono trasportati da adeguati mezzi di trasporto di notevoli dimensioni ed ingombro (“trasporto eccezionale”) che avrebbero impatti notevoli sulla viabilità dell’area;
che la società istante si è limitata a produrre una serie di interventi mitigativi privi di aderenza con gli impatti previsti e non già reali misure compensative.

Ritiene conseguentemente questo Collegio che la motivazione posta a fondamento del provvedimento gravato sia certamente idonea - alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 - a manifestare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta discrezionale della amministrazione circa l’impatto ambientale del progetto presentato dalla società ricorrente, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Peraltro, l’apprezzamento della amministrazione regionale appare - come osservato in precedenza - esente da vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti sintomatici dello sconfinamento del potere discrezionale. La motivazione in esame considera, infatti, analiticamente tutti gli aspetti che hanno indotto la P.A. a ritenere significativo l’impatto ambientale del progetto nonostante le modificazioni apportate allo stesso e ad esprimere pertanto parere sfavorevole alla compatibilità ambitale.

Con il motivo di ricorso sub 3 parte ricorrente contesta l’asserita omessa comparazione tra l’entità degli impatti erroneamente rilevati e l’interesse pubblico alla realizzazione del parco eolico.

Al riguardo, va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non risulta alcuna violazione del principio di matrice comunitaria di proporzionalità.

Invero, il provvedimento gravato motiva adeguatamente - come detto - in ordine alla incidenza negativa del progetto sull’ambiente circostante.

Il motivo di ricorso sub 4 relativo alla asserita violazione degli artt. 12, comma 5 legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 e 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere disatteso poiché la ricorrente ha avuto rituale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con nota prot. n. 1077 del 28.1.2010 (cfr. pag. 7 del provvedimento gravato).

In tal modo l’amministrazione ha instaurato un doveroso e adeguato contraddittorio con la società proponente.

Peraltro, dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato risulta che a seguito di detta nota la ricorrente ha fatto pervenire osservazioni, cui la Regione ha dato puntuale riscontro (cfr. pagg. 7 e ss. del provvedimento).

Parimenti non può trovare accoglimento il motivo di ricorso sub 5 con cui Erg Eolica Italia censura l’eccesso di potere per contraddittorietà e/o disparità di trattamento essendo stati autorizzati analoghi impianti in zone aventi le medesime caratteristiche.

Non è, infatti, ravvisabile alcuna disparità di trattamento nel fatto che altri impianti siano stati autorizzati da altre amministrazioni, non risultando affatto dimostrata l’insistenza di detti impianti in zone aventi le medesime caratteristiche, come viceversa asserito da parte ricorrente.

Anche la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato (secondo cui il progetto presentato sarebbe carente di misure di compensazione, essendo contemplati unicamente interventi mitigativi privi di aderenza con gli impatti previsti) ed oggetto del motivo di ricorso sub 6 è espressione di discrezionalità tecnico - amministrativa insindacabile in sede giurisdizionale, non essendo viziata da manifesta illogicità ovvero travisamento dei fatti.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 febbraio 2011 la società ricorrente contesta in via subordinata l’illegittimità sopravvenuta della determinazione dirigenziale regionale n. 180/2010 sul presupposto dell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 16 legge Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 nella parte in cui richiama il regolamento Regione Puglia 4 ottobre 2006, n. 16.

La sentenza costituzionale n. 344/2010 ha quindi comportato la caducazione del regolamento regionale n. 16/2006.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso per motivi aggiunti sia fondato.

Invero, la gravata determinazione n. 180 del 24 maggio 2010 fonda il proprio giudizio negativo anche sulla parziale non conformità del progetto presentato da Erg Eolica Italia s.r.l. rispetto a quanto previsto dall’art. 14 regolamento Regione Puglia n. 16/2006 (cfr. pag. 7 del provvedimento gravato).

Pertanto, l’amministrazione regionale in sede di riesame non dovrà tener conto dei limiti di cui al regolamento regionale n. 16/2006, essendo tenuta a valutare il progetto presentato dalla società ricorrente alla luce dell’assetto normativo successivo alla menzionata sentenza costituzionale n. 344/2010.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo e l’accoglimento di quello per motivi aggiunti nei limiti in precedenza esposti.

In considerazione della natura, della peculiarità e dell’esito della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

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