TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201502232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201502232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502232
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13233/2014 REG.RIC.

N. 02232/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13233/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13233 del 2014, proposto da P D e dagli avvocati G D P e B D P, rappresentati e difesi dai predetti avvocati ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Giulia di Colloredo n. 46/48;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tem pore, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma in data 23 marzo 2010, relativo al procedimento n. 56892/2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto i ricorrenti riferiscono innanzi tutto che la Corte d’Appello di Roma - nell’ambito di un giudizio per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001 - con il decreto in epigrafe indicato, passato in giudicato e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 18 luglio 2012, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, anche in favore del signor P D, la somma di euro 3.250,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, nonché, la somma di euro 670,00, a titolo di spese di lite, da distrarsi in favore degli avvocati G D P e B D P.

2. A fronte del mancato pagamento, da parte dell’Amministrazione intimata, delle predette somme, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di: A) dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di eseguire il pagamento di tale somma, oltre agli interessi legali;
B) disporre, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un Commissario ad acta, con l’incarico di porre in essere, in via sostitutiva, tutti gli adempimenti occorrenti a garantire l’esecuzione del giudicato di cui trattasi;
C) condannare l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., al pagamento di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, da aggiungersi alla somma capitale dovuta in base al titolo esecutivo e agli interessi legali;
D) condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dagli avvocati G D P e B D P.

3. La Difesa Erariale si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 9 gennaio 2015.

DIRITTO

1. Innanzi tutto risulta fondata la prima domanda proposta dal ricorrente, perché: A) sebbene il decreto in epigrafe indicato risulti notificato sin dal giorno 18 luglio 2012, perdura l’inadempimento dell’Amministrazione intimata;
B) la Difesa erariale, pur essendosi costituita in giudizio, nulla ha eccepito per contrastare la pretesa di controparte.

2. Inoltre - alla luce del più recente orientamento di questa Sezione sui rimedi offerti dall’ordinamento a fronte dell’inottemperanza del MEF a pronunce del giudice ordinario in materia di Legge Pinto ( ex multis , sentenza 29 ottobre 2014, n. 10841), che recepisce l’orientamento espresso dell’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 2014 - il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per: A) per nominare sin d’ora un Commissario ad acta - nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione;
B) condannare l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora, commisurata al tasso di interesse legale, con decorrenza dal momento della notifica del decreto in epigrafe indicato e da corrispondere fino all’eventuale insediamento del Commissario ad acta.

3. Le spese relative al giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del carattere seriale della presente controversia, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

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