TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-11-11, n. 201101397
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01397/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01833/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2011, proposto da:
Y X, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso F B in Catania, via San Michele, 14;
contro
U.T.G. - Prefettura di Siracusa Sportello Unico Per L'Immigrazione, Questura di Siracusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto n° 102217 del 06 maggio 2010 emesso dalla Prefettura di Siracusa in funzione di Sportello Unico dell'Immigrazione (comunicato il 06 maggio 2011) nonché del parere negativo sul rilascio del permesso di soggiorno espresso dalla Questura di Siracusa nonché per l'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti per ottenere il permesso di Soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Siracusa Sportello Unico Per L'Immigrazione e di Questura di Siracusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la precisazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che esiste condanna ostativa al rilascio di permesso, non concretizza idonea motivazione.