TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-21, n. 202401885
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 01885/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di TA, con domicilio ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- dei provvedimenti prot.n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, con i quali la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del ricorrente l'informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011;
- del provvedimento di cui si sconoscono estremi e contenuto, comunicato con la nota del -OMISSIS-, con cui l'-OMISSIS- ha disposto l'inserimento dell'annotazione dell'informazione nel casellario informatico;
- nonché, ove occorra, della stessa nota del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- - -OMISSIS- e dell’-OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo notificato il 24 giugno 2020 e depositato il successivo 17 luglio 2020, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti l’informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 67, 91 e 92 D. lgs. n. 159/2011, nonché gli ulteriori e consequenziali atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Il provvedimento in oggetto è stato emesso in considerazione dell’adozione, a carico dell’odierno ricorrente, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni uno e mesi sei, disposta in data -OMISSIS- dal -OMISSIS-, confermata con decreto della -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Con nota del -OMISSIS-, l’-OMISSIS- ha comunicato l’inserimento nel casellario dell’annotazione dell’informazione emessa dalla Prefettura di -OMISSIS-.
Avverso i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, parte ricorrente ha formulato le seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 86 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della L. n. 241/90 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti illogicità ed ingiustizia manifesta - Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. L’Amministrazione non avrebbe effettuato alcun accertamento, limitandosi a richiamare la mera applicazione della misura di prevenzione, la quale, tuttavia, sarebbe stata ormai interamente scontata dal ricorrente. Mancherebbero, dunque, i requisiti di attualità, obiettività, congruità e concretezza degli elementi assunti a fondamento del provvedimento impugnato, atteso che i fatti contestati, oggetto della misura di prevenzione e dell’avversata interdittiva, sarebbero risalenti nel tempo e riguardanti un parente del ricorrente. Peraltro, la Prefettura intimata si sarebbe limitata a fare proprie le determinazioni adottate dall’Autorità Giudiziaria.
Non risulterebbe, quindi, provata l’esistenza di un complessivo quadro di permeabilità mafiosa della ditta individuale del ricorrente tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato.
II. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dei principi di legalità e certezza del diritto.
Il provvedimento prefettizio in esame sarebbe privo dell’indicazione delle condotte e degli specifici elementi di fatto dai quali potrebbe concretamente emergere l’esistenza del pericolo di condizionamento e di connessioni o collegamenti del ricorrente con associazioni criminali.
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 della L. n. 241/1990 e dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti .
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di comunicare preventivamente al ricorrente l’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato, in tal modo violando le garanzie partecipative previste a sua tutela.
IV. Illegittimità derivata .
Il provvedimento di cui alla nota del -OMISSIS-, con cui l’-OMISSIS- ha disposto l’inserimento nel casellario