TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-11-30, n. 201201969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-11-30, n. 201201969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201969
Data del deposito : 30 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01658/2011 REG.RIC.

N. 01969/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01658/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2011, proposto da:
Casa di Cura Bernardini, rappresentata e difesa dall'avv.to G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;



contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv.to G C, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carità Vecchia n. 3;



per l'annullamento

- delle determinazioni contenute nel "Contratto provvisorio per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliero da strutture della spedalità privata operanti in regime di accreditamento" per l'anno 2011, sottoscritto dalla ricorrente in data 25/10/2011;

- nonché, nei limiti di interesse della ricorrente, delle determinazioni contenute nella Delibera del Commissario straordinario dell'A.S.L. TA n.2477 del 24/08/11, avente ad oggetto: "Piano di acquisto per l'anno 2011 delle prestazioni erogabili in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono nel territorio della A.S.L. TA. Valorizzazione economica per specifica disciplina";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. P M e uditi per le parti l’avv.to V. Pellegrino, in sostituzione dell'avv.to Gl. Pellegrino, e l’avv.to G. Corrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Casa di Cura Bernardini s.r.l. è una struttura sanitaria privata operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale in diverse branche specialistiche.

Con il ricorso in esame la Casa di cura ricorrente impugna le determinazioni contenute nel “Contratto provvisorio per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliero da strutture della spedalità privata operanti in regime di accreditamento” per l’anno 2011 (sottoscritto dalla ricorrente in data 25 ottobre 2011) nonché, nei limiti dell’interesse, la deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 2477 del 24 agosto 2011, avente ad oggetto: “Piano di acquisto per l’anno 2011 delle prestazioni erogabili in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono sul territorio della ASL TA. Valorizzazione economica per specifica disciplina”.

Dopo aver evidenziato che per l’anno 2010 la A.S.L. di Taranto le aveva attribuito un tetto di spesa di € 14.962.793,00, di cui € 2.549.719,00 per la branca di Ostetricia e Ginecologia ed € 5.671.214,00 per quella di Ortopedia, la Casa di Cura ricorrente fa rilevare che per l’anno 2011 la medesima A.S.L. le ha assegnato, attraverso il contratto sottoscritto in data 25 ottobre 2011, un tetto complessivo di € 12.901.898,00, di cui € 877.758,00 per la branca di Ostetricia e Ginecologia ed € 3.640.332,00 per quella di Ortopedia.

Premesso ciò, la società ricorrente contesta la legittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge ed in particolare della D.G.R. n. 1494/2009. Violazione di generali principi in materia di provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere nelle sue principali figure sintomatiche. Violazione del principio di leale e corretta amministrazione. Disparità di trattamento;

2. Violazione di legge ed eccesso di potere per illegittima retroattività. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi di buon andamento ed affidamento.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la Casa di Cura ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

La Casa di Cura ricorrente ha presentato, in via

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