TAR Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-10-26, n. 202102229
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Pubblicato il 26/10/2021
N. 02229/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00172/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2009, proposto da M A, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Milo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento della Commissione preposta all'esame delle istanze di contributo per gli interventi sul patrimonio - Direttive Presidenziali dell'11.6.2003 e 20 dicembre 2005 - pervenuto il 7.11.2008, che esprime parere negativo sull'istanza del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i documenti e la memoria difensiva della parte ricorrente;
Rilevato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che il ricorso ha ad oggetto il diritto a conseguire contributi per danni derivanti da eventi sismici i cui presupposti discendono direttamente dalla legge, in assenza di discrezionalità della p.a., per cui, trattandosi di diritti soggettivi, la controversia è devoluta alla giurisdizione del g.o.;
Ritenuto che la questione di inammissibilità per difetto di giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quella della sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto necessario concedere alle parti termine per il deposito di memorie sulla questione indicata.