TAR Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-10-26, n. 202102229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-10-26, n. 202102229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102229
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2021

N. 00172/2009 REG.RIC.

N. 02229/2021 REG.PROV.PRES.

N. 00172/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2009, proposto da M A, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Milo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

del provvedimento della Commissione preposta all'esame delle istanze di contributo per gli interventi sul patrimonio - Direttive Presidenziali dell'11.6.2003 e 20 dicembre 2005 - pervenuto il 7.11.2008, che esprime parere negativo sull'istanza del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i documenti e la memoria difensiva della parte ricorrente;

Rilevato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che il ricorso ha ad oggetto il diritto a conseguire contributi per danni derivanti da eventi sismici i cui presupposti discendono direttamente dalla legge, in assenza di discrezionalità della p.a., per cui, trattandosi di diritti soggettivi, la controversia è devoluta alla giurisdizione del g.o.;

Ritenuto che la questione di inammissibilità per difetto di giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quella della sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto pertanto necessario concedere alle parti termine per il deposito di memorie sulla questione indicata.

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