TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905718
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2019
N. 05718/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10670/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10670 del 2018, proposto da Comitato 1875idoneianettuno, E P, M F V, F F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per Le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 15 maggio 2018 registrato il 15 giugno 2018 al numero 3849 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – UCB presso il Ministero dell'Interno, pubblicato sul portale intranet del personale “Doppiavela” il 9 agosto 2018, come da comunicazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333-C/2/Sez.1^/9017-B6, avente ad oggetto la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato degli aderenti al Comitato ricorrente, nella parte in cui fissa la decorrenza giuridica della nuova qualifica dalla predetta nomina al termine del corso di formazione, ovvero il 12 marzo 2018, anzichè dalla vacanza dei posti, secondo il principio dell'annualità;
con conseguente accertamento del diritto a fissare la decorrenza giuridica della qualifica a Vice Ispettore al 1° gennaio 2002 o, in via subordinata, al 1° gennaio 2005 o, in via di estremo subordine, al 1° gennaio 2013;
e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa Ines S Icolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il Decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 15 maggio 2018 avente ad oggetto la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato nella parte in cui, all’art.3, fissa la decorrenza giuridica della nuova qualifica al termine del corso di formazione, ovvero alla data del 12 marzo 2018, anziché dalla vacanza dei posti, secondo il c.d. “principio dell’annualità”.
Avverso tale decreto, con un unico articolato motivo di censura, parte ricorrente contesta violazione degli artt.13 del d.lgs.28 febbraio 2001, n.53 e 27-ter del d.p.r. 24 aprile 1982, n.335, violazione degli artt.3 e 97 Cost., eccesso di potere sub specie di irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
Lamenta parte ricorrente che, una volta stabilito con certezza che il bando di concorso interno indetto con decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 di cui trattasi è stato indetto per la copertura dei posti risultati disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004 (secondo quanto testualmente previsto dall’art. 13 del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, al quale il Ministero, nel bandire il concorso in esame, ha fatto espresso riferimento) ci si sarebbe dovuti ragionevolmente attendere l’indicazione, già nel bando di concorso o quantomeno nella graduatoria di approvazione finale dei vincitori e dei successivi idonei ammessi alla frequentazione del corso di formazione, della previsione del c.d. “principio dell’annualità” per la determinazione della decorrenza giuridica.
L’istituto della retrodatazione giuridica infatti, espressione di una scelta discrezionale del legislatore e che per tale ragione richiede una positiva previsione di legge (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sentenza del 15 febbraio 2011, n. 1870), ad avviso di parte ricorrente non può configurarsi come un privilegio ingiustificato, riservato esclusivamente ad alcuni ruoli della Polizia di Stato.
Il d. lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (come modificato dal d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 53) prevede infatti espressamente il predetto principio dell’annualità per alcuni ruoli del personale di Polizia. Più in particolare:
- l’art. 2, comma 4, ha sostituito l’art. 24-quater, comma 7 e disciplina la decorrenza giuridica a favore dei Sovrintendenti, stabilendo che “i frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo”;
- l’art. 6, lett. b), prevede la decorrenza giuridica per i Vice revisori tecnici: “al terzo capoverso, dopo il comma 5 dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:"5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione”;
- l’art. 7 individua la decorrenza giuridica anche per i Vice Ispettori tecnici (già Vice periti tecnici), stabilendo che “coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione”;
- l’art. 3 prevede la decorrenza giuridica per la nomina a Ispettore Superiore Sostituto commissario, qualifica apicale appartenente allo stesso ruolo degli associati al Comitato odierno ricorrente, là dove prevede che: “l'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno”.
Ed invero, numerosi bandi di concorso già svoltisi in passato – tra cui i concorsi per la qualifica ad Ispettore superiore e il concorso per il ruolo di Commissario - hanno previsto la retrodatazione giuridica a favore dei vincitori.
Manca, invece, un’espressa previsione normativa del predetto principio dell’annualità in favore dei Vice Ispettori che assumano il nuovo ruolo dopo aver positivamente superato un concorso interno. Di qui un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle categorie sopra richiamate, benché la necessità di intervenire esplicitamente sia ben nota al legislatore, come emerge dalla Relazione Illustrativa dell’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 35 relativo allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95,