TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-10-25, n. 201912305
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Pubblicato il 25/10/2019
N. 12305/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09788/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9788 del 2019, proposto da M B, rappresentata e difesa dagli avvocati G P, S M M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di G P in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G P, rappresentata e difesa dagli avvocati G Brruti e Piero Sandulli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di G Brruti in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
per l’annullamento
nei limiti di interesse della ricorrente, dell'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2019, all’esito delle consultazioni del 26 maggio 2019, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con correzione del risultato elettorale e proclamazione della ricorrente alla carica di parlamentare UE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione e del Ministero dell'Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sig.ra G P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra M B, candidata alle elezioni del Parlamento UE del 26 maggio 2019, per la circoscrizione I - Italia nord occidentale -, nella lista “PD”, prima dei non eletti, impugnava, nei limiti del suo interesse, l'atto di proclamazione degli eletti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2019, censurandolo per violazione degli artt.1, 21, comma 1, n.3 della Legge n.18 del 1979 e dell’art.83, comma 1, n.8 del D.P.R. n.361 del 1957.
La ricorrente in particolare ha fatto presente di essere stata pregiudicata nella relativa procedura dall’impiego del canone della rappresentatività territoriale, di cui all’art.83, comma 1, n.8 del D.P.R. n.361 del 1957, con “slittamento” del seggio andato a vantaggio della Sig.ra G P, candidata eletta per la circoscrizione IV - Italia meridionale - nella lista “PD”, in luogo di quello di proporzionalità politica di cui all’art.21 della Legge n.18 del 1979.
L’interessata ha quindi sostenuto che il rinvio operato nell’art.51 della Legge n.18 del 1979 all’art.83, comma 1, n.8 del D.P.R. n.361 del 1957 andava attivato solo laddove la predetta Legge n.18 del 1979 non prevedeva apposita disciplina in materia di elezioni al Parlamento UE;che nel caso di specie invece la materia dell’assegnazione dei seggi era espressamente regolata nell’art.21 della Legge n.18 del 1979;che pertanto detto rinvio non poteva essere effettuato.
Affermava ancora l’interessata che detto art.21 della Legge n.18 del 1979, espressione del principio di proporzionalità politica, non poteva ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art.2 della Legge n.18 del 1979 - introdotto nel 1984, con Legge n.61 del 1984, riferito al diverso principio di rappresentatività territoriale - e sostituito, per effetto del rinvio ex art.51 della Legge n.18 del 1979, con la disciplina di cui all’art.83, comma 1, n.8 del D.P.R. n.361 del 1957, giacchè nel 1984 non esisteva la disposizione di cui si invoca l’applicazione, introdotta solo nel 2005, con la Legge n.270 del 2005.
La ricorrente richiedeva quindi la correzione del risultato elettorale e la sua proclamazione alla carica di parlamentare UE.
La Sig.ra G P, controinteressata, si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Del pari si costituivano in giudizio per il rigetto del ricorso il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, deducendo l’infondatezza del medesimo.
Con ulteriore memoria l’Amministrazione pubblica ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 15 ottobre 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto per le ragioni di seguito esposte.
L’interessata richiama in particolare una giurisprudenza risalente della Sezione (cfr. TAR Lazio, II bis, n.38636 del 2010) secondo cui il legislatore, non mettendo mano nel corso degli anni all’art.21 della Legge n.18 del 1979, avrebbe inteso privilegiare il principio della proporzionalità politica, ritenendo dunque recessivo il principio di rappresentatività territoriale introdotto nell’art.2 della Legge n.18 del 1979;inoltre, per esigenze di certezza, il rinvio di cui all’art.51 della Legge n.18 del 1979 opererebbe solo in caso di lacuna normativa intesa in senso stretto, non dunque in materia di assegnazione dei seggi, espressamente disciplinata nell’art.21 della Legge n.18 del 1979;il rinvio poi sarebbe in ogni caso troppo generico, in quanto riferito al complesso del D.P.R. n.361 del 1957, e dunque contrastante col principio di certezza giuridica;infine spetterebbe al legislatore il compito di contemperare le diverse esigenze sottese ai principi menzionati di proporzionalità politica di rappresentatività territoriale, avendo riguardo di volta in volta all’organo rappresentativo da eleggere.
L’Amministrazione pubblica e la parte controinteressata muovono invece dalla successiva giurisprudenza del Giudice di II grado (cfr. Cons. Stato, V, n.2886 del 2011, di riforma della sentenza del TAR), secondo la quale l’introduzione nell’art.2 della Legge n.18 del 1979, con Legge n.61 del 1984, del principio di rappresentatività territoriale, avrebbe creato un contrasto con il menzionato art.21 della Legge n.18 del 1979, riferito al diverso principio della rappresentatività politica;il legislatore non avrebbe tuttavia provveduto ad adeguare la disciplina di dettaglio della Legge n.18 del 1979 alle disposizioni di carattere generale contenute nei suoi primi articoli;il conflitto andrebbe quindi risolto applicando il canone di composizione, tra le diverse fonti di pari grado, della prevalenza della legge posteriore, con conseguente abrogazione implicita, per incompatibilità, dell’art.21 della Legge n.18 del 1979;alla lacuna creatasi porrebbe rimedio il rinvio operabile, per il tramite dell’art.51 della Legge n.18 del 1979, al D.P.R. n.361 del 1957, laddove, nell’art.83, comma 1, n.8, si terrebbe conto proprio del principio di rappresentatività territoriale.
Orbene il Collegio ritiene di dover aderire a questa seconda impostazione, che ha il pregio di restituire coerenza e completezza al quadro normativo in argomento, seguita ancora dai Giudici di Palazzo Spada, anche in sede di apposito parere richiesto dall’Amministrazione, proprio in occasione di una precedente tornata elettorale al Parlamento UE (cfr. Cons. Stato, I, n.4748 del 2013).
Diversamente argomentando del resto si perverrebbe ad un approdo paradossale, secondo cui la disposizione di carattere generale introdotta ex post (art.2 della Legge n.18 del 1979), rimarrebbe in pratica lettera morta, priva di qualsivoglia effetto giuridico (cfr. Cons. Stato, V, n.2886 del 2011).
Non convince poi, a contrario, il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.271 del 2010, sollecitata a intervenire illo tempore dal TAR, giacchè i Giudici costituzionali, preso atto della cennata incongruenza normativa, si sono limitati ad affermare in quella sede che, di fronte a diversi possibili meccanismi di riequilibrio del sistema, nessuno di questi costituzionalmente obbligato, spettava al legislatore intervenire in via generale (cfr. anche Cons. Stato, V, n.2886 del 2011).
E’ precipuo compito dell’Organo giudicante invece definire la singola controversia, fornendo soluzione al caso concreto, secondo diritto, in adesione ai principi di logica giuridica (cfr. ancora Cons. Stato, V, n.2886 del 2001).
Va quindi considerato, in tale ottica, che il rinvio operato dall’art.51 della Legge n.18 del 1979, all’epoca della definizione delle controversie in esame, trovava e trova utile riferimento nell’art.83, comma 1, n.8 del D.P.R. n.361 del 1957, come modificato dalla Legge n.270 del 2005.
Giova in ultimo rilevare che la soluzione adottata, di contemperamento del principio di proporzionalità politica con quello di rappresentatività territoriale, è apparsa in linea con i principi comunitari in materia di elezioni, non imponendo ed anzi, inducendo ad evitare di sollevare la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE (cfr. Cons. Stato, V, n.236 del 2016);che l’orientamento giurisprudenziale a cui si è prestata adesione è ormai consolidato (cfr. Cons. Stato, V, nn.3597, 3598, 3609 del 2015, TAR Lazio, II bis, nn.12577, 12634, 12664 del 2014).
Resta auspicabile un intervento legislativo volto a porre rimedio, in via generale e astratta e con piena certezza giuridica, all’incongruenza della disciplina.
In considerazione della peculiarità della questione affrontata, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.