TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400351
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 00351/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V D S, F N e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) della determina del Settore III del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 24-5-2024 con cui in conseguenza del provvedimento interdittivo ed ai sensi dell’art. 122, comma 2, lett. b), del dlgs. n. 36/2023 si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto n. 3 del 21-12-2021 relativa al servizio di igiene urbana del Comune di -OMISSIS- intercorrente con la -OMISSIS-;
2) determina del Settore III del Comune di -OMISSIS- n. 264 del 24-5-2024 con cui in conseguenza del provvedimento interdittivo ed ai sensi dell’art. 122, comma 2, lett. b) del dlgs. 36/2023 si è proceduto ad affidare il servizio alla -OMISSIS-.;
3) nota protocollo -OMISSIS-del 27-5-2024, l’Ente ha richiesto parere legale al fine di determinare “ se procedere o meno all’annullamento della procedura di scorrimento di graduatoria e confermare la -OMISSIS-quale affidataria del Servizio di Igiene Urbana ” ed ha quindi disposto di posticipare il passaggio di cantiere sino all’acquisizione del detto parere;
4) determina del III settore del Comune di -OMISSIS- n. 269 del 29-5-2024 con cui è stata confermata la determina n. -OMISSIS-alla luce del parere legale trasmesso al Comune di -OMISSIS- acquisito al protocollo comunale n. -OMISSIS-del 28-5-2024
5) nota del Responsabile del Servizio III settore prot. partenza -OMISSIS-del 29-5-2024 con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto inderogabilmente la convocazione per gi adempimenti relativi al passaggio di cantiere di igiene urbana per il giorno 3-6-2024 ore 12.30;
6. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere il ricorso nel merito, acquisire dal Comune di -OMISSIS- il parere legale richiamato nella motivazione del provvedimento confermativo del 29-5-2024;
Ritenuto che al predetto adempimento il Comune dovrà provvedere entro il 7 ottobre 2024;
Ritenuto di fissare per la discussione del merito del ricorso, congiuntamente al ricorso n. -OMISSIS- proposto avverso il provvedimento interdittivo, l’udienza pubblica del 29 gennaio 2025;
Ritenuto, in ragione del necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, di sospendere nelle more i provvedimenti impugnati, stante l’ordinanza n. -OMISSIS-dell’11 luglio 2024, con cui questa Sezione ha sospeso il provvedimento interdittivo presupposto “ al limitato fine di consentire il mantenimento dei contratti di appalto con la P.A. in corso di esecuzione da parte della società ricorrente ”, e l’ordinanza n. -OMISSIS-del 25 luglio 2024, con cui il