TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-27, n. 202305242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-27, n. 202305242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305242
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05242/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00948/2018 REG.RIC.

N. 10290/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L C s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. R C, presso il cui studio in Roma, via G.G. Belli, 36, ha eletto domicilio;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t ., rappresentata e difesa dall’avv. V A, elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Agenzia del demanio;



sul ricorso numero di registro generale 10290 del 2022, proposto da
L C s.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

contro

Roma Capitale, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

nei confronti

Agenzia del demanio (Direzione generale Lazio) e Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliate;
Nomentana Appalti s.r.l.;

per l'annullamento

A) ric. n. 948/2018 r.g.:

(ric.)

- della determinazione dirigenziale del 27.11.2017 (rep. CO/2631/2017 e prot. CO/143789/2017), con cui Roma Capitale - Municipio X ha ingiunto la demolizione e riduzione in pristino di tutte le opere illegittimamente e abusivamente realizzate nell’ambito della concessione demaniale marittima in capo alla società L C;

(mm.aa.)

- della determinazione dirigenziale dell’11.7.2018 (rep. CO/1465/2018 e prot. CO/104739/2018), con cui Roma Capitale - Municipio X ha disposto nei confronti della società L C la demolizione e la riduzione in pristino “d’ufficio di tutte le opere illegittimamente ed abusivamente realizzate nell’ambito della Concessione Demaniale Marittima, venuta a scadere in data 04.06.2012, con oneri e spese a carico della medesima Società” nonché di richiedere, con successivo provvedimento, “le somme che l’Amministrazione avrà sostenuto per l’esecuzione degli interventi di riduzione in pristino degli abusi contestati a ciò debitamente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria”;

B) ric. n. 10290/22 r.g.:

per la declaratoria di nullità, o in subordine l’annullamento,

- della mancata risposta, costituente silenzio-rigetto, o comunque del provvedimento implicito di rigetto dell’istanza (notificata con pec del 22.7.2022, prot. RC/2022/0022893) di sospensione della demolizione delle opere insistenti sull’area demaniale già oggetto di concessione in favore della ricorrente;

- del verbale di immissione in possesso del 31.3.2022, comunicato con pec del 25.8.2022, prot. CO/2022/0095708, a seguito di accesso agli atti;

- di ogni altro provvedimento presupposto e connesso, tra cui in particolare il provvedimento di affidamento dei lavori di demolizione a Nomentana Appalti s.r.l.;

(mm.aa.)

- del rigetto della menzionata istanza di sospensione pronunciato con nota del Direttore della Direzione tecnica di Roma Capitale, Municipio X, prot. CO/2022/122057 del 4.10.2022;

- del provvedimento di differimento dell’accesso agli atti di cui alla d.d. della Direzione tecnica di Roma Capitale, Municipio X, rep. CO/2440 del 14.11.2022, prot. CO/139455/2022 del 14.11.2022, comunicata con pec del 25.11.2022;

- del verbale di immissione in possesso del 31.3.2022 (impugnato con il ricorso e di nuovo trasmesso in allegato alla nota del 4.10.2022);

- di ogni altro provvedimento presupposto e connesso, tra cui in particolare la nota di Roma Capitale, Polizia locale, prot. VO/75476 del 13.10.2022 (citata nella d.d. del 14.11.2022) e il provvedimento di affidamento dei lavori di demolizione alla società Nomentana Appalti;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A) Con ricorso notificato il 26.1.2018 (dep. in pari data, iscritto al n. 948/2018 r.g.) la società L C, nel premettere:

- di essere titolare di una concessione demaniale marittima in virtù di atto formale del 15.4.1992 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Roma con atto n. 122 del 4.6.1992, integrato con atto aggiuntivo n. 126 del 13.10.1995, per la durata di 20 anni a far tempo dall’approvazione dell’atto formale stesso;

- che sarebbe pendente innanzi al Consiglio di Stato un giudizio sull’applicabilità al rapporto concessorio della proroga al 31.12.2020 ex art. 1, co. 18, d.l. n. 194/2009;

- che, all’esito di sopralluoghi effettuati dall’Agenzia del demanio e della Polizia locale, sfociati in un procedimento penale su presunti abusi edilizi (con sottoposizione del compendio a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.), con nota dell’8.8.2017 Roma Capitale avrebbe comunicato l’avvio del procedimento di vigilanza (nota riscontrata dalla ricorrente il 22.9.2017);

tanto premesso, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 27.11.2017, con cui l’anzidetta amministrazione ha ingiunto la demolizione e riduzione in pristino delle opere (asseritamente) abusive entro il termine di 45 giorni dalla notifica (5.12.2017), deducendo:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies l. n. 241/1990;
eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà;
sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 24 l. n. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.p.;
eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà;
sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004;
violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001;
eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà;
sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
;

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990;
eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà;
sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
.

Si è costituita in resistenza Roma Capitale.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 21.2.2018.

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 2.10.2018 (dep. il 30.10) la società istante, nel soffermarsi ancora sulle vicende del rapporto concessorio e sulla particolare situazione della palazzina adibita a ristorante, ha chiesto l’annullamento del successivo provvedimento dell’11.7.2018, con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere in questione, deducendone l’illegittimità oltre che in via derivata (motivi nn. II-V) anche per:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/01, dell’art 21 l.r. Lazio n. 15/2008 e dell’art. 54 cod. nav.

B) Con atto denominato “motivi aggiunti da valere anche quale autonomo ricorso” notificato il 29.8.2022 (dep. il 14.9.2022, iscritto al n. 10290/22 r.g.) la società L C, dato atto dell’intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale penale di Roma n. 12961 del 2.10.2019, di assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto, nonché dell’avvenuto dissequestro delle opere in data 21.10.2020, nel premettere:

- di avere impugnato con ricorso del 28.11.2019 (r.g. n. 11139/19) il diniego dell’istanza presentata a Roma Capitale il 23.7.2019 per il “riesame in autotutela” della decisione sulla scadenza della concessione (alla luce del sopravvenuto art. 1, co. 683, l. n. 145/2019, recante fissazione di una durata di 15 anni per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194/2009);

- di aver comunicato all’amministrazione con nota del 30.7.2020, in base all’art. 182, co. 2, d.l. n. 34/2020, l’intenzione di “proseguire” nella propria attività;

- di avere ottenuto, con sentenza di questo Tribunale n. 7844/2022, l’annullamento del bando pubblicato da Roma Capitale per l’affidamento di 37 concessioni demaniali marittime;

- di esser stata convocata (con nota del 16.2.2022) per la riconsegna dell’area demaniale in data 22.2.2022, in esecuzione del provvedimento dell’11.7.2018;

- di aver ricevuto il 10.3.2022, a seguito di verbale di mancata riconsegna del 22.2.2022, una nuova convocazione per il 15.3.2022, poi rinviata al 31.3.2022 (con nota del 14.3.2022), e di essersi opposta alla riconsegna in ragione delle favorevoli pronunce penale e amministrativa;

- di aver chiesto con istanza del 22.7.2022 la sospensione del provvedimento demolitorio, dopo aver constatato in situ (il 19.7.2022) l’avvenuto inizio di lavori nello stabilimento;

- di avere infine acquisito copia del verbale di immissione in possesso del 31.3.2022 (a seguito di istanza di accesso del 25.8.2022);

tanto premesso, ha formulato le domande riportate in epigrafe, deducendo:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
: sin dal primo ricorso proposto avverso l’ingiunzione di demolizione la ricorrente avrebbe posto in evidenza l’inesistenza di abusi (mediante deposito della perizia di parte prodotta anche nel giudizio penale), situazione ora definitivamente accertata anche dal giudice penale con sentenza passata in giudicato;
ne discenderebbe la nullità ex art. 21- septies l. n. 241/90 dei contestati provvedimenti di vigilanza;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
: le circostanze accertate con la sentenza penale definitiva farebbero stato anche nel presente giudizio, dovendosi pertanto ritenere le opere edilizie in questione eseguite prima del 1992;
ciò che risulterebbe in ogni caso (in disparte il giudicato penale) dalla perizia tecnica di parte (versata in atti);

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 24 l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
, avuto riguardo all’illegittimità derivata del provvedimento di affidamento dei lavori di rimessione in pristino alla società Nomentana Appalti.

La ricorrente ha altresì chiesto, “in estremo subordine”, nel caso di avvenuta demolizione dei manufatti esistenti, la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni (con riserva di quantificazione in prosieguo di giudizio).

Si sono costituite in resistenza l’Agenzia del demanio e Roma Capitale.

Con ordinanza del 12.10.2022 è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo al fine di mantenere la res adhuc integra .

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2.12.2022 (dep. il 20.12) la società istante ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo:

- quanto al rigetto formale dell’istanza di sospensione:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/90 in relazione alla mancata comunicazione di alcun preavviso di diniego;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento in relazione al rigetto
;

- quanto al differimento dell’istanza di accesso agli atti:

IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 24 l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento
;

V) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 24 l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, sviamento;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento
.

C) All’odierna udienza, in vista della quale le parti (Roma Capitale in entrambi i giudizi e la ricorrente solo nel secondo ricorso) hanno prodotto documenti e memorie, i giudizi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Disposta preliminarmente la riunione (chiesta anche dalla società istante;
v. ric. n. 10290/22 r.g., pag. 21) dei giudizi in epigrafe per ragioni di connessione, si osserva che il ricorso introduttivo del giudizio n. 948/18 ha a oggetto il provvedimento del 27.11.2017, con cui Roma Capitale – illustrata la situazione relativa al contenzioso sulle (denegate) proroghe legali del rapporto inter partes , venuto a scadenza il 4.6.2012;
dato atto dei tre sopralluoghi effettuati dall’Agenzia del demanio nell’anno 2015, “nel corso dei quali sono state rilevate numerose difformità sotto il profilo urbanistico-edilizio”, sfociate in un sequestro preventivo disposto il 20.5.2016 (ed eseguito il 21.5.2016);
e considerato che sull’area “insistono abusi edilizi a vario titolo classificati, dall’ampliamento, alla nuova edificazione, al cambio di destinazione d’uso”, essendo stata redatta “Relazione tecnica” da parte del competente ufficio comunale – ha precisato che dalla relazione in questione è emerso:

- che il vigente PRG destina l’area interessata dallo stabilimento a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”, gravandovi altresì vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004,

- che i manufatti ivi presenti sono costituiti “da n. 8 fabbricati principali, oltre ad una piscina, cabine, aree giochi, campi sportivi e servizi”;
segnatamente:

1) Palazzina ristorante :

“nel manufatto principale, rappresentato in planimetria agli atti dell’Ufficio, denominato palazzina ristorante, palestra sauna solarium, sono state riscontrate numerose difformità di natura urbanistico-edilizia, relative alle quote esterne ed alle sistemazioni interne, nonché l’abusivo cambio di destinazione d’uso di locali adibiti illegittimamente a camere da letto con la creazione di nuovi bagni, in violazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 1161 del Codice della Navigazione ed in spregio delle destinazioni d’uso impresse dal vigente Strumento Urbanistico Generale Capitolino”;

“nel dettaglio, le superfetazioni accertate consistono:

- al piano arenile, in un ampliamento, pari a mq. 41,60 (mc. 133,20) mediante la parziale chiusura di un portico;

- al primo piano, in un ampliamento, pari a mq. 200 (mc. 651,20) mediante la realizzazione di una nuova costruzione adibita a sala ristorante”;

2) Palazzina denominata giochi e infermeria :

“nella palazzina denominata giochi e infermeria, è stata accertata la maggior consistenza degli abusi relativamente all’utilizzo diverso dei locali adibiti a cabine e spogliatoi, trasformati in camere da letto e bagni, laddove, invece, negli elaborati grafici agli atti dell’Ufficio, i medesimi manufatti risultano destinati a veranda, ping pong, sala giochi e sala lettura;

più in dettaglio, è stato accertato:

- al piano arenile e piano primo, l’illegittimo cambio di destinazione d’uso dei locali, con l’abusiva realizzazione di n. 9 camere da letto, ciascuna dotata di servizi igienici, incompatibile con le previsioni di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) delle vigenti NTA di PRG”;

3) Padiglione servizi igienici :

“nel padiglione servizi igienici (docce uomini e donne e locali deposito) sono state accertate numerose difformità:

- sia rispetto alle quote esterne, principalmente al piano arenile, dove sono state rilevate modifiche alle tramezzature, senza il preventivo e necessario Nulla Osta Paesistico ed in assenza di autorizzazione amministrativa,

- sia rispetto alle disposizioni interne che hanno interessato la parte sinistra del manufatto”;

5) Padiglione commerciale :

“nel padiglione denominato boutique, giornali e tabacchi, è stata accertata la nuova realizzazione di due ‘punte’ in murature eseguite all’estremità del fabbricato e, nella parte retrostante, originariamente destinata a boutique, è stata accertata la realizzazione di n. 3 cabine - spogliatoi con doccia, in assenza dei titoli autorizzativi, ivi compreso il Nulla Osta Paesistico”;

6) Padiglione direzione e biglietteria :

“nel padiglione denominato direzione e biglietteria, è stata accertata la chiusura del portico in prossimità dell’ingresso con conseguente ampliamento della superficie per mq. 5,00, per un volume complessivo pari a mc 16,00 e variazioni interne al corpo di fabbrica, tutto in assenza dei titoli abilitativi”;

7) Padiglione spogliatoi tennis :

“la destinazione d’uso del padiglione denominato tennis-spogliatoio, è stata integralmente trasformata, in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con lo Strumento Urbanistico Generale, mediante la realizzazione di un magazzino e di n. 3 camere da letto con bagno e doccia”;

“il padiglione denominato Palazzina ‘Club’, che si sviluppa su due piani fuori terra è stato integralmente trasformato, e [in] assenza di titolo abitativo ed in contrasto con il vigente PRG, da sala riunioni, alloggio direttore e spogliatoio tennis a struttura a carattere residenziale, mediante la realizzazione di n. 3 camere, con divano letto, bagno e doccia, in violazione del citato art. 85, comma 1, lett. d) delle NTA”.

Nel provvedimento si legge, ancora:

- “in sede di sopralluogo congiunto dell’Ufficio Tecnico municipale, dell’Ufficio Demanio municipale e della U.O. X Mare di Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati accertati ulteriori interventi, privi di titolo autorizzativo, anche demaniale, costituiti dall’installazione di ombrai su zona pavimentata, posti tra l’ingresso dello stabilimento sul lato strada, nonché da un muro di cinta - lato strada, edificato in difformità dal titolo concessorio demaniale rilasciato alla Casetta s.r.l. (art. 13 C.d.M.) che prevedeva, invece, la presenza di pali e rete metallica”;

- “infine, è stata accertata la realizzazione senza titolo abilitativo edilizio e senza la necessaria autorizzazione demaniale di n. 4 manufatti interamente in legno e destinati a zone d’ombra, ubicati sulla spiaggia, in prossimità delle cabine, oltre ad un deposito utilizzato dall’assistente bagnanti”.

Tanto premesso, richiamati gli artt. 49 e 54 cod. nav. nonché l’art. 35 d.P.R. n. 380/01 e dato atto della nota dell’8.8.2017 di comunicazione di avvio del procedimento repressivo, Roma Capitale ha ingiunto alla società L C la demolizione e riduzione in pristino delle opere illegittimamente ed abusivamente realizzate, assegnando il termine di 45 giorni dalla notifica dell’atto.

1.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia la nullità ( ex art. 21- septies l. n. 241/90) e comunque l’inefficacia di detto ordine di demolizione in quanto le strutture interessate sarebbero gravate da sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., con conseguente impossibilità giuridica di eseguire l’ordine di riduzione in pristino.

La doglianza è infondata.

Per condivisibile indirizzo (v. ex multis Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9641, sulla premessa che non può esigersi dai destinatari del provvedimento di demolizione di opere sequestrate “una richiesta di dissequestro finalizzata a realizzare gli interventi di demolizione disposti in via amministrativa”), il vincolo esterno del sequestro non incide sulla validità dell’atto in quanto l’ingiunzione a demolire è un provvedimento “perfetto e giuridicamente valido”, “avente un oggetto individuato e possibile”. Si tratta cioè di un vincolo che incide “sull’efficacia dell’ordine di demolizione, che è sospeso fino a quando permane il vincolo esterno rappresentato dal provvedimento di sequestro. Quando tale vincolo viene meno riprende automaticamente l’efficacia dell’ordine di demolizione” (“la circostanza del sequestro penale non rende di per sé illegittima la sanzione edilizia, potendo essa semmai incidere, in una fase successiva, sull’effettiva esecuzione dell’ordine demolitorio e sugli effetti dell’inottemperanza a quell’ordine”).

In altri termini, l’intervenuto sequestro preventivo penale di un immobile abusivo non può “ridondare in vizio di legittimità dell’ordinanza dirigenziale che ne dispone la demolizione, in quanto il vincolo di indisponibilità introdotto dalla misura cautelare penale incide soltanto sull’eseguibilità dell’ingiunzione di demolizione e quindi preclude semmai, con effetto favorevole all’interessato, la decorrenza del termine per l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e dell’area di sedime al patrimonio indisponibile comunale, nonché la sua demolizione d’ufficio” (Cons. Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11397).

1.2. Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa e la lesione del principio del contraddittorio: l’amministrazione avrebbe comunicato l’avvio del procedimento di demolizione con nota dell’8.8.2017, assegnando un termine di soli 10 giorni per le osservazioni, e non avrebbe tenuto conto delle richieste di differimento e di accesso ai documenti avanzate dalla stessa istante il 22.9.2017. Né si sarebbe trattato di apporti irrilevanti, non potendo nemmeno sostenersi che si verterebbe in ipotesi di documentazione sottratta all’accesso.

La doglianza è infondata.

Al caso in esame è infatti applicabile il pacifico indirizzo secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi è di natura vincolata, non essendo necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e dunque non risultando doveroso il contraddittorio procedimentale (v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 10991: “l’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso”).

1.3. Ancora, la società L C deduce di aver presentato in data 29.3.2016 istanza per la “regolarizzazione urbanistica” ai sensi del d.P.R. n. 380/01 e per l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 relativamente alle opere indicate nel provvedimento impugnato, salvo che per la “palazzina ristorante”. Ne discenderebbe l’illegittimità dell’ordine di demolizione, adottato in pendenza del procedimento di sanatoria.

Il motivo è infondato.

Occorre anzitutto premettere:

- in linea generale, che la pendenza di un procedimento di sanatoria ( ex art. 36 d.P.R. n. 380/01) non incide sulla legittimità di un’ordinanza di demolizione, determinando come unico effetto che la misura ripristinatoria non possa essere attuata sino alla conclusione del procedimento stesso;

- con riferimento al caso di specie, che la ricorrente nulla ha dedotto sull’esito del procedimento in questione (v. istanza del 29.3.2016, sub all.ti 7-5 e 8-22 ric.), così come nulla ha riferito l’amministrazione.

Tanto chiarito, si deve altresì precisare che nel provvedimento impugnato è richiamato (in aggiunta all’art. 49 anche) l’art. 54 cod. nav., ai sensi del quale in caso di “innovazioni non autorizzate” eseguite su zone del demanio marittimo, “il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato”.

Di qui, l’ininfluenza di eventuali sanatorie (edilizie e paesaggistiche), che comunque non potrebbero tener luogo dell’assenza di autorizzazioni all’esecuzione di “innovazioni” da parte dell’autorità marittima.

1.4. L’ultimo motivo attiene all’erroneità del rilievo concernente l’asserito ampliamento del primo piano con la realizzazione di una nuova sala (“palazzina ristorante”), ampliamento antecedente al 1974 (come evidenziato nella perizia depositata nel giudizio penale). Ciò risulterebbe dalla concessione del 9.12.1974, con le relative planimetrie, dal verbale di consegna delle pertinenze in data 19.7.1975, dal verbale di constatazione del 12.2.1992 della “commissione per la verifica della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le planimetrie a firma dell’ing. Adelio Rossi, allegate al verbale di incameramento n. 19/91” (da tale atto si evincerebbe chiaramente la conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie originali dell’ing. Rossi, essendo la palazzina ristorante rappresentata nella planimetria “allegato 1”, in cui sarebbe “ben visibile il perimetro esterno dei locali ‘tavola calda’ e ‘ristorante’ con una vetrata fissa montata all’interno di una ringhiera preesistente che nei prospetti è evidenziata con fondo scuro”;
le superfici e i volumi del ristorante e della tavola calda sarebbero stati, dunque, già “chiusi e coperti”, ossia definiti nella loro consistenza di superficie e di volumetria, alla data dell’incameramento del febbraio 1992).

La censura è fondata.

Nella “relazione di chiarimenti” del 5.10.2022 (all. 1 amm. dep. 4.1.2023) Roma Capitale ha precisato, quanto all’affermazione della sentenza penale del 2.10.2019 sulla mancata modifica della volumetria della palazzina ristorante “dopo la data di incameramento dei beni risalente al febbraio 1992”, che si tratterebbe di un “equivoco” derivante dal fatto che “la planimetria della sala ristorante/tavola calda posta al piano primo effettivamente è rimasta immutata rispetto a quanto incamerato, ciò che invece è stato illegittimamente realizzato è la tamponatura su tutto il perimetro del piano primo (nonché di pareti divisorie tra tavola calda e ristorante), peraltro ben oltre la superficie della copertura preesistente, con l’aggiunta di pensiline rispetto all’originario”.

L’amministrazione richiama in proposito l’all. B del testimoniale di stato riportante lo stralcio della planimetria allegata all’atto formale n. 122/92 (dal quale “si può vedere che al piano terrazze […] non sussiste la copertura a falda delle pensiline che invece copre per tre lati il locale ristorante”) e il verbale di ispezione demaniale dell’8.5.2015 (posto a base del provvedimento di demolizione), dove nella planimetria del primo piano “è stato riportato a penna blu, sovrapponendosi a quella precedente […] l’abuso riscontrato, ovvero le murature perimetrali, che prima non c’erano” (con l’ulteriore considerazione che “il maggior peso generato dalle murature perimetrali rispetto alle vetrate preesistenti ha richiesto l’apposizione posticcia di travi e puntelli sotto il solaio del piano primo agli angoli dell’edificio” (v. all.ti 3-2 e 4-3 amm. dep. 4.1.23).

Sennonché, proprio dalle affermazioni della resistente e dalla documentazione versata in atti si evince come effettivamente il rilievo concernente l’asserito ampliamento del primo piano sia erroneo, avendo la ricorrente effettuato una “sostituzione delle vetrate con una tamponatura in muratura del fabbricato” (secondo quanto affermato dal perito della stessa parte privata nella consulenza dell’8.5.2017;
v. all.

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