TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-27, n. 202305242
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05242/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2018 REG.RIC.
N. 10290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L C s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. R C, presso il cui studio in Roma, via G.G. Belli, 36, ha eletto domicilio;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t ., rappresentata e difesa dall’avv. V A, elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Agenzia del demanio;
sul ricorso numero di registro generale 10290 del 2022, proposto da
L C s.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
Roma Capitale, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
nei confronti
Agenzia del demanio (Direzione generale Lazio) e Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliate;
Nomentana Appalti s.r.l.;
per l'annullamento
A) ric. n. 948/2018 r.g.:
(ric.)
- della determinazione dirigenziale del 27.11.2017 (rep. CO/2631/2017 e prot. CO/143789/2017), con cui Roma Capitale - Municipio X ha ingiunto la demolizione e riduzione in pristino di tutte le opere illegittimamente e abusivamente realizzate nell’ambito della concessione demaniale marittima in capo alla società L C;
(mm.aa.)
- della determinazione dirigenziale dell’11.7.2018 (rep. CO/1465/2018 e prot. CO/104739/2018), con cui Roma Capitale - Municipio X ha disposto nei confronti della società L C la demolizione e la riduzione in pristino “d’ufficio di tutte le opere illegittimamente ed abusivamente realizzate nell’ambito della Concessione Demaniale Marittima, venuta a scadere in data 04.06.2012, con oneri e spese a carico della medesima Società” nonché di richiedere, con successivo provvedimento, “le somme che l’Amministrazione avrà sostenuto per l’esecuzione degli interventi di riduzione in pristino degli abusi contestati a ciò debitamente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria”;
B) ric. n. 10290/22 r.g.:
per la declaratoria di nullità, o in subordine l’annullamento,
- della mancata risposta, costituente silenzio-rigetto, o comunque del provvedimento implicito di rigetto dell’istanza (notificata con pec del 22.7.2022, prot. RC/2022/0022893) di sospensione della demolizione delle opere insistenti sull’area demaniale già oggetto di concessione in favore della ricorrente;
- del verbale di immissione in possesso del 31.3.2022, comunicato con pec del 25.8.2022, prot. CO/2022/0095708, a seguito di accesso agli atti;
- di ogni altro provvedimento presupposto e connesso, tra cui in particolare il provvedimento di affidamento dei lavori di demolizione a Nomentana Appalti s.r.l.;
(mm.aa.)
- del rigetto della menzionata istanza di sospensione pronunciato con nota del Direttore della Direzione tecnica di Roma Capitale, Municipio X, prot. CO/2022/122057 del 4.10.2022;
- del provvedimento di differimento dell’accesso agli atti di cui alla d.d. della Direzione tecnica di Roma Capitale, Municipio X, rep. CO/2440 del 14.11.2022, prot. CO/139455/2022 del 14.11.2022, comunicata con pec del 25.11.2022;
- del verbale di immissione in possesso del 31.3.2022 (impugnato con il ricorso e di nuovo trasmesso in allegato alla nota del 4.10.2022);
- di ogni altro provvedimento presupposto e connesso, tra cui in particolare la nota di Roma Capitale, Polizia locale, prot. VO/75476 del 13.10.2022 (citata nella d.d. del 14.11.2022) e il provvedimento di affidamento dei lavori di demolizione alla società Nomentana Appalti;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Con ricorso notificato il 26.1.2018 (dep. in pari data, iscritto al n. 948/2018 r.g.) la società L C, nel premettere:
- di essere titolare di una concessione demaniale marittima in virtù di atto formale del 15.4.1992 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Roma con atto n. 122 del 4.6.1992, integrato con atto aggiuntivo n. 126 del 13.10.1995, per la durata di 20 anni a far tempo dall’approvazione dell’atto formale stesso;
- che sarebbe pendente innanzi al Consiglio di Stato un giudizio sull’applicabilità al rapporto concessorio della proroga al 31.12.2020 ex art. 1, co. 18, d.l. n. 194/2009;
- che, all’esito di sopralluoghi effettuati dall’Agenzia del demanio e della Polizia locale, sfociati in un procedimento penale su presunti abusi edilizi (con sottoposizione del compendio a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.), con nota dell’8.8.2017 Roma Capitale avrebbe comunicato l’avvio del procedimento di vigilanza (nota riscontrata dalla ricorrente il 22.9.2017);
tanto premesso, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 27.11.2017, con cui l’anzidetta amministrazione ha ingiunto la demolizione e riduzione in pristino delle opere (asseritamente) abusive entro il termine di 45 giorni dalla notifica (5.12.2017), deducendo:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies l. n. 241/1990; eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà; sviamento; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento ;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 24 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.p.; eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà; sviamento; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento ;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà; sviamento; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento ;
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere in particolare per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà; sviamento; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento .
Si è costituita in resistenza Roma Capitale.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 21.2.2018.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 2.10.2018 (dep. il 30.10) la società istante, nel soffermarsi ancora sulle vicende del rapporto concessorio e sulla particolare situazione della palazzina adibita a ristorante, ha chiesto l’annullamento del successivo provvedimento dell’11.7.2018, con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere in questione, deducendone l’illegittimità oltre che in via derivata (motivi nn. II-V) anche per:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/01, dell’art 21 l.r. Lazio n. 15/2008 e dell’art. 54 cod. nav.
B) Con atto denominato “motivi aggiunti da valere anche quale autonomo ricorso” notificato il 29.8.2022 (dep. il 14.9.2022, iscritto al n. 10290/22 r.g.) la società L C, dato atto dell’intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale penale di Roma n. 12961 del 2.10.2019, di assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto, nonché dell’avvenuto dissequestro delle opere in data 21.10.2020, nel premettere:
- di avere impugnato con ricorso del 28.11.2019 (r.g. n. 11139/19) il diniego dell’istanza presentata a Roma Capitale il 23.7.2019 per il “riesame in autotutela” della decisione sulla scadenza della concessione (alla luce del sopravvenuto art. 1, co. 683, l. n. 145/2019, recante fissazione di una durata di 15 anni per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194/2009);
- di aver comunicato all’amministrazione con nota del 30.7.2020, in base all’art. 182, co. 2, d.l. n. 34/2020, l’intenzione di “proseguire” nella propria attività;
- di avere ottenuto, con sentenza di questo Tribunale n. 7844/2022, l’annullamento del bando pubblicato da Roma Capitale per l’affidamento di 37 concessioni demaniali marittime;
- di esser stata convocata (con nota del 16.2.2022) per la riconsegna dell’area demaniale in data 22.2.2022, in esecuzione del provvedimento dell’11.7.2018;
- di aver ricevuto il 10.3.2022, a seguito di verbale di mancata riconsegna del 22.2.2022, una nuova convocazione per il 15.3.2022, poi rinviata al 31.3.2022 (con nota del 14.3.2022), e di essersi opposta alla riconsegna in ragione delle favorevoli pronunce penale e amministrativa;
- di aver chiesto con istanza del 22.7.2022 la